Cassazione Civile, Sentenza n. 1896/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo a 11 cartelle emesse da Equitalia Sud, deducendo che le cartelle non erano mai state notificate e che i crediti erano prescritti. In primo grado la C.T.P. di Napoli accolse parzialmente il ricorso annullando due cartelle per mancata prova della notifica (mancante cartolina A/R). Equitalia Sud propose appello alla C.T.R. Campania che, nella contumacia del contribuente, dichiarò inammissibile il ricorso di primo grado ritenendo l'estratto di ruolo non impugnabile per carenza di interesse finché non sia stata notificata la cartella o l'estratto. In Cassazione il ricorso del contribuente denunciava, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (parte nel giudizio di primo grado) e varie violazioni procedurali e di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: l'appello non era stato notificato all'Agenzia delle Entrate, parte nel giudizio di primo grado, per cui la C.T.R. ha omesso l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 331 c.p.c.; tale omissione determina la nullità del procedimento d'appello e della sentenza e può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Si applica al litisconsorzio in sede di gravame: se una parte del giudizio di primo grado non è stata coinvolta nel gravame l'omessa integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità dell'intero procedimento d'appello e della sentenza, rilevabile d'ufficio.
art. 360 c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata per inquadrare le censure proposte (nullità, omessa motivazione, violazione di legge). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità per violazione dell'art. 331 e ha assorbito gli altri.
art. 101 c.p.c., comma 2
Richiamato nei motivi relativi al contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio; implica che il giudice deve dare alle parti la possibilità di discutere questioni che intende rilevare d'ufficio, ma nella specie la pronuncia d'appello è stata annullata per ragioni di integrazione del contraddittorio prima ancora che tali questioni venissero esaminate.
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
Censurato dal ricorrente per presunta violazione da parte della C.T.R. nella valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito della questione avendo cassato la sentenza per vizi procedurali.
artt. 2909 c.c., 324 e 100 c.p.c.
Richiamati nella censura relativa al principio del giudicato e all'effetto delle decisioni, ma non sono stati decisivi perché la Corte ha ritenuto prioritaria la nullità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Se nel giudizio di primo grado erano presenti più parti, l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte o va integrato il contraddittorio in appello: la mancata integrazione determina la nullità del procedimento d'appello e della sentenza
- L'obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. opera non solo per il litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche per il cosiddetto litisconsorzio necessario processuale quando cause inscindibili o dipendenti coinvolgono più parti del primo grado
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere in Cassazione anche se non dedotta dalle parti in appello
- Prima di decidere sull'ammissibilità di impugnazioni o su questioni che possano incidere sui diritti di parti non partecipanti all'appello, il giudice d'appello deve verificare e, se necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio
- Le questioni di merito (es. impugnabilità dell'estratto di ruolo o prescrizione dei crediti) possono rimanere inesaminate se il gravame è viziato proceduralmente; per evitare rinvii è essenziale curare la regolare notifica dell'impugnazione a tutte le parti del primo grado.
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