Cassazione Civile, Sentenza n. 1995/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del TAR Campania relativa all'approvazione dell'aggiornamento del piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile. Il Consorzio deduceva violazione delle regole di riparto di giurisdizione, sostenendo che le controversie relative ai piani di classifica e al calcolo dei contributi consortili rientrano nella giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie) in base all'art.2 del d.lgs. 31/12/1992 n.546 come modificato, mentre i giudici a quo avevano ritenuto spettasse al giudice amministrativo decidere sulla legittimità dell'adozione del nuovo piano, anche quando adottato da organo ritenuto incompetente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel caso di contestazione della legittimità e della competenza dell'organo che ha adottato il piano di classifica (atto amministrativo a monte), la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Ha ribadito la distinzione tra questioni attinenti alla validità/competenza dell'atto amministrativo (giudice amministrativo) e questioni relative all'esistenza del tributo o alla quantificazione della contribuzione (giudice tributario), questi ultimi rientranti nell'ambito dell'art.2 d.lgs. n.546/1992. Ha altresì ricordato che il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo se sufficientemente provata l'illegittimità, ma ciò non esclude la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per impugnare l'atto a monte. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dei resistente per gli importi indicati in sentenza e l'ulteriore obbligo, se dovuto, del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546
L'art.2 estende la cognizione delle Commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, includendo le controversie sulla quantificazione e sull'esistenza del tributo consortile; l'art.7 attribuisce al giudice tributario poteri ufficiosi e la possibilità di disapplicare atti amministrativi illegittimi quando necessario per decidere sulla pretesa tributaria. Tuttavia la Corte precisa che, se il vero oggetto della controversia è la validità o la competenza dell'atto amministrativo a monte, resta competente il giudice amministrativo
Legge 28 dicembre 2001 n.448
Ha modificato l'art.2 del d.lgs. 546/1992 ampliando la giurisdizione tributaria alle controversie sui tributi di ogni genere; la modifica è parte del quadro normativo che attribuisce alle Commissioni tributarie le controversie sulla quantificazione dei contributi consortili
R.D. 12 marzo 1933 n.215
Norma che disciplina compiti e contribuzioni dei consorzi di bonifica; funge da fonte sostanziale per qualificare i rapporti obbligatori tra consorzio e proprietari e per inquadrare la natura dei contributi come tributo/obbligazione consortile secondo la giurisprudenza
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato per sottolineare i limiti alla possibile concentrazione di tutela davanti a un unico giudice e per giustificare la persistenza di una tutela davanti all'autorità giudiziaria amministrativa quando è controversa la legittimità di un atto amministrativo
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
art.13, comma 1 quater e comma 1-bis
Regola il contributo unificato; la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, ai sensi delle disposizioni citate
Giurisprudenza costituita (Sezioni Unite e Cassazione)
tra le principali: Cass.SS.UU. 6 agosto 2010 n.18327; Cass. Sez.Un. 5 febbraio 2013 n.2598; Cass. Sez.Un. 7 marzo 2018 n.5399; vari precedenti Sezioni Unite e Corte di Cassazione (n.2027/2008, n.8279/2008, n.8770/2016, n.31760/2019, n.29805/2019)
La giurisprudenza ha chiarito il criterio di riparto della giurisdizione: questioni riguardanti l'esistenza del potere impositivo o la qualificazione del rapporto come tributo (in senso stretto) sono generalmente devolute al giudice tributario; questioni concernenti la legittimità, competenza o discrezionalità dell'atto amministrativo a monte sono devolute al giudice amministrativo. La Corte ricorda e applica questa distinzione, indicando che la giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della pretesa
Massime di principio
- Distinguere sempre tra impugnazione dell'atto amministrativo a monte (validità, competenza, abuso di potere): questi profili spettano al giudice amministrativo; e contestazione dell'esistenza o della quantificazione del tributo/contributo: questi profili spettano al giudice tributario
- La competenza non dipende dal petitum formale ma dalla natura sostanziale della controversia: valutare l'oggetto reale della domanda per scegliere la giurisdizione
- Il giudice tributario, se necessario, può disapplicare l'atto amministrativo e avvalersi di poteri ufficiosi per accertare la corretta liquidazione del contributo, ma ciò non toglie la possibilità di impugnare separatamente l'atto amministrativo davanti al giudice amministrativo
- Una statuizione processuale riguardante la procedibilità in un giudizio crea un giudicato formale circoscritto a quel processo e non impedisce che la stessa questione sia riproposta in un altro giudizio tra le stesse parti
- Il contribuente è ammesso a dedurre in giudizio l'assenza del beneficio fondiario o l'erroneità dei criteri di calcolo e ha l'onere di fornire la prova; l'ente impositore beneficia di una presunzione in relazione all'approvazione del piano di classifica e all'appartenenza dei fondi al perimetro consortile
- In presenza di posizioni azionabili davanti a giudici diversi, valutare preventivamente se l'interesse principale sia sindacare la legittimità dell'atto amministrativo o contestare la prestazione economica, per indirizzare correttamente il ricorso
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