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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1897/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento fiscale per l'anno 2006: l'Agenzia contestava l'omessa dichiarazione di plusvalenza derivante dalla destinazione all'autoconsumo di immobili strumentali, l'omessa fatturazione e registrazione di cessioni, nonché indebite deduzioni/detrazioni IVA per costi non inerenti; recupero di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. Procedimentalmente, la questione verteva anche sull'operatività dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e sul rispetto del contraddittorio preventivo, nonché sulla correttezza del procedimento di indagine bancarie ex art. 32 DPR n. 600/1973 e art. 51 DPR n. 633/1972.

La decisione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 9/10/2014, aveva accolto il primo motivo dell'Agenzia e deciso nel merito rigettando il ricorso del contribuente. Piras ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto il motivo di revocazione: ha rilevato un errore di fatto percettivo nella precedente ordinanza poiché la Corte aveva deciso nel merito senza tener conto di plurime questioni di merito ritenute assorbite dal giudice d'appello. Di conseguenza la Corte ha revocato l'ordinanza impugnata, cassato la sentenza della C.T.R. Sardegna n. 151/01/2011 e rinviato la causa alla stessa Commissione tributaria regionale in diversa composizione per l'esame di tutti i motivi non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 1

    Citata quale disposizione generale sul rapporto contribuente-amministrazione; evocata nel ricorso per contestare la violazione dei diritti del contribuente (ma l'ordinanza iniziale fu censurata per la gestione del contraddittorio).

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Rilevata dalla Corte di cassazione originaria: non è operativa nel caso perché l'accertamento scaturiva da indagini bancarie e non da accessi nei locali del contribuente; la Corte aveva ritenuto salvaguardato il diritto al contraddittorio.

  • legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamata tra le norme contestate dall'Agenzia in sede di ricorso per cassazione (attinenza a principi di trasparenza/partecipazione), senza che dalla decisione emerga un'applicazione specifica risolutiva.

  • legge n. 241 del 1990, art. 21-septies

    Richiamata in relazione a temi di diritto di difesa e partecipazione nel procedimento amministrativo, citata nelle censure ma senza effetto decisivo nella revocazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Indicata come fonte delle indagini bancarie che hanno dato impulso all'accertamento; la Corte ha rilevato che l'atto impositivo non derivava da accesso nei locali, ma da indagini bancarie ex art. 32.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Riferimento normativo sulle indagini ai fini IVA, citato per spiegare l'origine dell'accertamento e la non applicabilità del meccanismo di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • codice di procedura civile, art. 391-bis

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; il contribuente l'ha invocata per ottenere la revoca dell'ordinanza che aveva deciso nel merito.

  • codice di procedura civile, art. 395 primo comma, n. 4

    Norma che limita i casi di revocazione per errore di fatto. La Corte ha applicato i criteri di questa disposizione ritenendo che l'omessa percezione di questioni ritenute assorbite costituisse un errore di fatto percettivo idoneo alla revocazione.

  • codice di procedura civile, art. 327

    Richiamato dalla resistente in relazione al termine semestrale per proporre il ricorso per revocazione; la Corte ha però ritenuto applicabile la regola di retroattività prevista dalle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine.

  • codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Richiamato in relazione alla possibilità per la Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti; la revocazione ha però ritenuto che tale decisione fosse stata impropria alla luce di questioni assorbite non valutate.

  • disposizioni preliminari cod. civ., art. 11

    Richiamato per il principio secondo cui la riduzione del termine semestrale opera solo per provvedimenti pubblicati dopo la modifica normativa, e quindi per dichiarare tempestivo il ricorso di revocazione del 2015 rispetto a un'ordinanza pubblicata nel 2014.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando sussiste un errore di fatto 'percettivo' ossia quando la Corte ha dato per inesistente o ha omesso di considerare un fatto processuale evidente dagli atti che invece esiste; tale errore deve essere determinante per la decisione.
  • Non è sempre revocabile un errore di valutazione giuridico o probatoria: la revocazione richiede evidenza incontrovertibile dalla documentazione, non mera divergenza di interpretazione o valutazione.
  • Se la Corte di cassazione, dopo aver cassato una sentenza d'appello, decide nel merito, ma dal giudizio risulta che esistono questioni di merito che i giudici di merito avevano ritenuto assorbite e non esaminate, la Cassazione deve in genere cassare con rinvio per consentire l'esame di tali questioni, e l'omissione può giustificare la revocazione.
  • Le questioni ritenute assorbite dal giudice d'appello non formano giudicato implicito sfavorevole e possono essere nuovamente esaminate in sede di rinvio; se la Cassazione omette di rinviare, può essere configurato un errore revocatorio.
  • La tempestività del ricorso per revocazione dipende dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato e dalle regole di modifica dei termini: le modifiche legislative non si applicano retroattivamente salvo espressa disposizione transitoria, come richiamato dalle Sezioni Unite.
  • Sotto il profilo sostanziale, quando l'accertamento deriva da indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) e non da accesso ai locali, può risultare non applicabile il meccanismo speciale di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, purché sia garantito il contraddittorio preventivo.
  • In casi simili è consigliabile che la parte resistente in cassazione sollevi espressamente tutte le questioni di merito non trattate in appello o chieda il rinvio esplicito in caso di censure parziali, per evitare che omissioni determinino la revocazione della decisione di legittimità.

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