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Circolare

Circolare numero 107 del 05-08-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CESAC sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 febbraio 2011 tra INPS e CESAC per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, le regole per revoca e contestazione, nonché gli obblighi delle strutture INPS e dell’Organizzazione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili, i conti da utilizzare e il costo del servizio di esazione.

Convenzione INPS-CESAC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CESAC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 28 febbraio 2011 tra INPS e CESAC per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di raccolta delle deleghe, la misura delle trattenute, gli obblighi di versamento e le istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e destinatari

Possono aderire al sistema di trattenuta i beneficiari di prestazioni previdenziali di mobilità, di disoccupazione ordinaria e speciale, di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta del contributo associativo è effettuata sulla prestazione erogata dall’INPS in presenza di delega valida.

Delega di trattenuta e identificativo dell’Organizzazione

La trattenuta è subordinata al rilascio della delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CESAC è indicato nel messaggio come "3801".

Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione ad operare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991. La documentazione relativa alle deleghe, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della medesima legge.

Contestazioni, revoca della delega e restituzioni

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore interessato, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, la revoca o la sostituzione della delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore di revoca della delega, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la CESAC è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura dei contributi associativi

La misura della trattenuta deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale della prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. Le percentuali comunicate dalla CESAC sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla CESAC entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza applicazione di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Contestualmente devono rendere disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.

Il costo del servizio di esazione è determinato in € 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione la CESAC può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità delle parti e durata della convenzione

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e CESAC e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di sottoscrizione.

Le Sedi INPS devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Inoltre, in caso di contenzioso giudiziario derivante dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale della CESAC è indicata in via Barberini 11, 00187 Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla CESAC sono istituiti i conti:

  • GPA 25/278, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/278, per l’accreditamento alla CESAC dei contributi associativi;
  • GPA 11/278, per la rilevazione del debito verso la CESAC.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/278; il saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA 24/042. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992. In allegato sono richiamati anche i conti GPA 11/278, GPA 25/278 e GPA 35/278.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono versare i contributi associativi alla CESAC, mediante trattenuta sulle prestazioni, i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, di disoccupazione ordinaria e speciale, di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, identificativo CESAC e modalità di trattenuta

Le trattenute avvengono solo previa delega, il cui testo è inserito nel modulo INPS di richiesta della prestazione e deve essere sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CESAC è "3801".

Obblighi del datore di lavoro e gestione delle revoche

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, va depositata e conservata presso il datore di lavoro. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Durata, revoca e rinnovo della delega

Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la delega può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocarla o modificarla. Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la CESAC deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate dalla CESAC sono: 3% per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% per CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% per i restanti trattamenti indicati dalla circolare.

Versamenti, elenchi nominativi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme alla CESAC entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi e al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione elenchi con nominativi, dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio di esazione è fissato in € 0,54 per singola delega; eventuali variazioni annuali saranno comunicate con raccomandata A/R e la CESAC potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, contenzioso e durata della convenzione

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e CESAC. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare la ritenuta al lavoratore; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in giudizio. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione, rinnovo richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza; è prevista disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/278 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/278 per l’accreditamento alla CESAC e GPA 11/278 per il debito verso la CESAC. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA 11/278, con eventuale saldo da riportare al nuovo esercizio. I rimborsi spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA 24/042. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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