Circolare numero 108 del 05-08-2011
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONF.A.S.I., per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 maggio 2011 con CONF.A.S.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, approvata con determinazione n. 174 dell’11 maggio 2011. Vengono chiariti i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre agli aspetti di esonero da responsabilità, al codice INPS assegnato e alle istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra gli aspetti applicativi della convenzione sottoscritta il 30 maggio 2011 con la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.), approvata con determinazione n. 174 dell’11 maggio 2011. La convenzione disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti, definendo soggetti legittimati, modalità operative, decorrenze, importi, profili finanziari e contabili.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama il contenuto dell’articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, e delimita i pensionati che possono autorizzare la trattenuta. Hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di:
- pensione diretta;
- pensione indiretta;
- pensione di reversibilità;
- a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione, gestito dall’INPS.
La circolare ribadisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, che contiene l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- controfirmato dal responsabile locale della CONF.A.S.I.
Per consentire la presentazione delle deleghe all’INPS, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati alla firma devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto. Tale comunicazione può provenire dalla sede locale oppure dagli uffici centrali della CONF.A.S.I.
Decorrenza delle deleghe e valore probatorio della documentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, l’articolo 3 stabilisce che la decorrenza, così come quella delle revoche, è fissata dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la documentazione è acquisita dalla struttura territoriale INPS competente, che ha in carico la pensione.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato, previa comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS alla CONF.A.S.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e rapporti tra più deleghe
La circolare precisa che, se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, è considerata valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega presentata successivamente.
Viene inoltre chiarito che il rilascio di una nuova delega non equivale a revoca implicita della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca della trattenuta sindacale, la struttura periferica procede all’acquisizione della revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo alla struttura stessa.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale si calcola sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali previste sono articolate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale dell’INPS e la CONF.A.S.I.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2009 e risultano pari a:
- € 0,03 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica;
- € 0,36 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea;
- € 1,91 per nuova delega su pensione esistente;
- € 1,90 per revoca delega;
- € 2,11 per variazione delega;
- € 0,02 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione, la CONF.A.S.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato soggetto alla trattenuta e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la Confederazione si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS H2. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della CONF.A.S.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/262, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/262, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/262 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2012. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale e i conti sono riportati nell’allegato n. 2.
Punti principali
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere resa sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale CONF.A.S.I. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali della Confederazione.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS competente e le relative revoche producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita alla CONF.A.S.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, unitamente a copia della delega, fa prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione. Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS diventa efficace dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo alla struttura periferica.
Misura del contributo sindacale
Il contributo si calcola sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e CONF.A.S.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2009, sono fissati in: € 0,03 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica; € 0,36 per nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea; € 1,91 per nuova delega su pensione esistente; € 1,90 per revoca delega; € 2,11 per variazione delega; € 0,02 per gestione delega.
Esonero da responsabilità della CONF.A.S.I.
Con l’articolo 10, la Confederazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la CONF.A.S.I. si impegna a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalla contestazione.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS H2. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/262, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/262, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/262 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2012; i conti sono riportati nell’allegato n. 2.
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