Circolare numero 109 del 05-08-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’introduzione del contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Il prelievo si applica dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, con aliquota del 5% sulla quota tra 90.000 e 150.000 euro e del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro. La circolare chiarisce quali prestazioni rientrano nel calcolo, quali sono escluse, il trattamento fiscale del contributo, le modalità di trattenuta e le istruzioni contabili per il riversamento allo Stato.
Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici
Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici
La circolare fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione del contributo di perequazione introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il prelievo è previsto in un contesto di esigenze di finanza pubblica e riguarda i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Ambito temporale e misura del contributo
Il contributo si applica dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014. L’importo è determinato in misura progressiva:
- 5% sulla parte di trattamento eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- 10% sulla parte eccedente 150.000 euro.
La circolare precisa che, dopo l’applicazione del prelievo, il trattamento pensionistico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai fini del calcolo si assume il trattamento pensionistico complessivo lordo riferito all’anno considerato.
Soggetti e prestazioni interessate
Il contributo deve essere applicato prendendo in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e quelli integrativi o complementari, sia erogati dall’INPS sia da enti diversi dall’INPS. Nel computo rientrano anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o integrazione del trattamento obbligatorio, comprese quelle disciplinate da:
- decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563;
- decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono inoltre ricompresi i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, inclusa la gestione speciale a esaurimento richiamata dall’art. 75 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per:
- il personale addetto alle imposte di consumo;
- il personale dipendente dalle aziende private del gas;
- il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Restano escluse dal computo:
- le prestazioni di tipo assistenziale;
- gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- le pensioni erogate alle vittime del terrorismo;
- le rendite INAIL.
Modalità di applicazione della trattenuta
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo mensile e poi conguagliata a fine anno. Il riferimento è sempre il trattamento complessivo annuo del soggetto. La circolare stabilisce inoltre che, nel caso di più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati. L’INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, deve fornire agli enti interessati gli elementi necessari per procedere al prelievo secondo tali modalità proporzionali.
È previsto un importo minimo annuo del contributo da trattenere pari a 12 euro, calcolato complessivamente su tutte le pensioni percepite dal soggetto.
Per quanto riguarda la decorrenza operativa della trattenuta:
- per i trattamenti pensionistici erogati dall’ex IPOST, la trattenuta è effettuata sul rateo di agosto 2011;
- per gli altri trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto, la trattenuta decorre dal mese di settembre 2011, con conguaglio relativo al mese di agosto 2011.
Trattamento fiscale
La circolare chiarisce che l’importo del contributo riduce l’imponibile da assoggettare a IRPEF. Tale impostazione viene richiamata in analogia a quanto già previsto per precedenti contributi analoghi disciplinati dall’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Aspetti contabili e riversamento allo Stato
Per la rilevazione contabile delle somme trattenute a titolo di contributo di perequazione è istituito, nell’ambito delle "Entrate per partite di giro", il conto GPA 25/280, denominato "Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge di 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98".
L’imputazione al conto è effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni. Sul medesimo conto devono essere registrati anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato. Il riversamento del contributo allo Stato è gestito dalla Direzione generale.
Quadro normativo richiamato
Nel testo coordinato allegato alla circolare viene riprodotto il comma 22-bis dell’art. 18 del D.L. n. 98/2011, che conferma:
- la decorrenza dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014;
- la soglia di 90.000 euro lordi annui;
- la progressività del contributo al 5% e al 10%;
- l’applicazione preventiva con salvo conguaglio a fine anno;
- il ruolo dell’INPS, sulla base del Casellario centrale dei pensionati, nel fornire agli enti le informazioni necessarie;
- il versamento delle somme trattenute all’entrata del bilancio dello Stato entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è stata effettuata la trattenuta.
Punti principali
Importo del contributo e decorrenza
Il contributo di perequazione si applica ai trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui. L’aliquota è pari al 5% sulla parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro e al 10% sulla quota che supera 150.000 euro. La decorrenza è fissata dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014. È inoltre previsto che, a seguito della riduzione, il trattamento complessivo non possa scendere sotto 90.000 euro lordi annui.
Prestazioni soggette ed esclusioni
Ai fini del contributo vanno considerati tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e quelli integrativi o complementari, sia INPS sia di altri enti. Rientrano anche le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite aggiuntive o integrative del trattamento obbligatorio, incluse quelle richiamate dai decreti legislativi n. 563/1996, n. 357/1990 e n. 252/2005, nonché alcune gestioni speciali e categorie specifiche indicate nella circolare. Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni alle vittime del terrorismo e le rendite INAIL.
Trattamento fiscale
L’importo del contributo riduce l’imponibile soggetto a IRPEF, in analogia a quanto previsto per altri contributi di natura analoga già disciplinati da precedenti disposizioni.
Modalità di trattenuta e conguaglio
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 e viene poi rideterminata a consuntivo. L’importo minimo annuo del contributo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12 euro. Per le pensioni erogate dall’ex IPOST la trattenuta avviene sul rateo di agosto 2011; per gli altri trattamenti INPS si applica da settembre 2011 con conguaglio riferito al mese di agosto.
Istruzioni contabili e riversamento allo Stato
Per la rilevazione delle somme trattenute è istituito il conto GPA 25/280, nell’ambito delle entrate per partite di giro, denominato "Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98". Al conto confluiscono anche eventuali conguagli a credito o a debito del pensionato. I rapporti con lo Stato per il riversamento del contributo sono gestiti dalla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 11 del 05-08-2011 enpals
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 104 del 05-08-2011
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 105 del 05-08-2011
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 106 del 05-08-2011
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 107 del 05-08-2011
- Circolare · 5 ago 2011Circolare numero 108 del 05-08-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →