Circolare numero 11 del 05-08-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che, a seguito della conversione del Decreto Sviluppo, la dichiarazione con cui il percettore richiede le detrazioni per carichi di famiglia non va più presentata ogni anno, ma conserva efficacia anche per i periodi d'imposta successivi. Restano però obbligatori la dichiarazione delle condizioni di spettanza, l'indicazione dei codici fiscali dei familiari e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante. L'Ente applicherà le detrazioni sulla base dell'ultima dichiarazione ricevuta e non sospenderà il beneficio in mancanza di una nuova domanda annuale; resta fermo quanto già previsto per le detrazioni sul reddito.
Detrazioni per carichi di famiglia: dichiarazione valida anche per gli anni successivi e obbligo di comunicare le variazioni
Detrazioni per carichi di famiglia: effetti della modifica normativa
La circolare chiarisce gli effetti della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. n. 70/2011 (cd. "Decreto Sviluppo"), che ha innovato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia nel rapporto tra contribuente ed Enpals quale sostituto d'imposta. L'intervento normativo incide sull'obbligo di presentazione della domanda e sulla durata della sua efficacia.
Quadro normativo di riferimento
La modifica riguarda l'art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La nuova formulazione stabilisce che le detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR sono riconosciute quando il percettore:
- dichiara di avervi diritto;
- indica le condizioni di spettanza;
- comunica il codice fiscale dei soggetti per i quali si fruisce delle detrazioni;
- si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.
Eliminazione dell'obbligo annuale di rinnovo
In base alla nuova disciplina, i contribuenti sono sollevati dall'obbligo di presentare ogni anno all'Enpals la domanda per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia, con le relative condizioni e i dati dei familiari. L'adempimento resta necessario soltanto quando intervengano variazioni rilevanti ai fini del diritto alle detrazioni.
Obblighi residui del contribuente
Pur venendo meno il rinnovo annuale, il contribuente resta tenuto a:
- comunicare tempestivamente ogni variazione che possa incidere sul diritto alle detrazioni;
- aggiornare i dati relativi ai familiari per i quali fruisce del beneficio fiscale;
- mantenere valida la dichiarazione già resa, che continua a produrre effetti nei periodi d'imposta successivi.
Comportamento dell'Ente
L'Ente riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima dichiarazione/richiesta ricevuta dal contribuente. Inoltre, non sospenderà l'attribuzione del beneficio fiscale nei confronti di chi non abbia presentato la prescritta dichiarazione, superando così l'impostazione comunicata in precedenza con la lettera del 12 gennaio 2011 ai pensionati interessati.
Ambito non interessato dalla modifica
La circolare precisa infine che rimane invariato quanto già previsto per le detrazioni sul reddito disciplinate dall'art. 13 del TUIR.
Punti principali
Modifica normativa intervenuta con il Decreto Sviluppo
La Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato l'art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973. La nuova formulazione prevede che le detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR siano riconosciute se il percettore dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, comunica i codici fiscali dei soggetti per i quali si fruisce delle detrazioni e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni. La dichiarazione produce effetto anche per i periodi d'imposta successivi.
Superamento dell'obbligo di domanda annuale
In conseguenza della modifica normativa, i contribuenti non sono più tenuti a presentare ogni anno all'Enpals la domanda per le detrazioni per carichi di famiglia, con le condizioni di spettanza e i dati dei familiari a carico. L'adempimento diventa necessario soltanto in caso di variazioni che incidano sul diritto o sulla misura delle detrazioni.
Applicazione delle detrazioni da parte dell'Ente
L'Ente riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell'ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente. Rimane a carico del contribuente l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa influire sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.
Mancata sospensione del beneficio fiscale
A seguito dell'intervenuta modifica legislativa, l'Ente non sospenderà l'attribuzione delle detrazioni a coloro che non abbiano presentato una nuova dichiarazione, in contrasto con quanto era stato precedentemente comunicato con la lettera inviata ai pensionati interessati il 12 gennaio 2011.
Ambito non modificato: detrazioni sul reddito
Resta invariata la disciplina già in essere per le detrazioni sul reddito previste dall'art. 13 del TUIR.
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