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Circolare

Circolare numero 105 del 05-08-2011

Premessa 1. Fonti normative dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – lavoratori dello spettacolo 2. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355. 3. Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il quadro normativo sull’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo, alla luce della sentenza Cassazione n. 12355/2010. Viene ribadito che i lavoratori subordinati dello spettacolo sono in linea generale assicurati, ma restano esclusi il personale artistico, teatrale e cinematografico individuato dalla normativa, per entrambi i trattamenti di disoccupazione. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’indicazione nei flussi Uniemens del codice di esclusione, per la verifica delle posizioni pregresse e per la regolarizzazione di eventuali denunce errate.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo

La circolare chiarisce il regime assicurativo applicabile ai lavoratori dello spettacolo in materia di disoccupazione involontaria, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010. L’obiettivo è ricondurre a un quadro unitario gli obblighi contributivi e gli effetti sulle prestazioni, superando le incertezze operative emerse nella prassi.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata si fonda sul R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e sul R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, da considerarsi vigente ai sensi dell’art. 140 del R.D.L. n. 1827/1935. In base all’art. 37 del R.D.L. n. 1827/1935, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, quindi per i lavoratori subordinati.

L’art. 40 del medesimo decreto-legge prevede però alcune esclusioni e, in particolare, esclude il "personale artistico, teatrale e cinematografico". La nozione di personale artistico è precisata dall’art. 7 del R.D. n. 2270/1924, secondo cui non sono considerati appartenenti a tale personale coloro che svolgono al teatro o al cinematografo attività che non richiedano preparazione tecnica, culturale o artistica.

Ambito soggettivo: lavoratori dello spettacolo e personale artistico

La circolare precisa che i lavoratori dello spettacolo, intesi come coloro che sono obbligatoriamente assicurati all’ENPALS ai fini pensionistici e individuati dai due decreti ministeriali del 15 marzo 2005, sono in linea generale soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la loro opera come lavoratori subordinati.

Resta ferma l’eccezione per i lavoratori dello spettacolo che, pur essendo subordinati, debbano essere qualificati come artisti secondo il combinato disposto dell’art. 40, n. 5, del R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 7 del R.D. n. 2270/1924. Per questa categoria opera l’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

La circolare richiama inoltre una serie di precedenti atti dell’Istituto che avevano già ribadito il medesimo orientamento interpretativo.

Principi affermati dalla sentenza Cassazione n. 12355/2010

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 viene richiamata come conferma del quadro normativo appena descritto. La Corte ha affermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’art. 40, n. 5, del R.D.L. n. 1827/1935 è escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali sia con riferimento all’indennità a requisiti ridotti.

La sentenza ha inoltre stabilito che il versamento del contributo contro la disoccupazione non costituisce, di per sé, presupposto del diritto alla prestazione quando tale contributo non sia dovuto. Questo principio assume rilievo per la valutazione delle domande di prestazione e per la correzione di prassi applicative non uniformi.

Indicazioni operative per l’identificazione nei flussi Uniemens

A seguito degli approfondimenti svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’ENPALS e con le parti sociali interessate, è stato predisposto un elenco delle categorie professionali da ricondurre al "personale artistico, teatrale e cinematografico", con relativo codice ENPALS.

Per tali soggetti, non essendo dovuto il contributo per la disoccupazione involontaria, nelle denunce contributive mensili Uniemens deve essere inserito il valore "10" nell’elemento previsto, con il significato di "Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (DS)". Tale indicazione comporta:

  • l’assenza del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, identificato dal carattere "D" nella colonna "Assicurazioni Coperte";
  • l’impossibilità di riconoscere l’indennità di disoccupazione, sia a requisiti normali sia a requisiti ridotti.

Gestione dei casi pregressi e delle domande ancora pendenti

Per i periodi di contribuzione passati che non siano stati successivamente regolarizzati, nonché per le domande di indennità ancora giacenti per incertezze interpretative e non definite secondo i criteri illustrati, le strutture territoriali INPS devono procedere a una verifica puntuale dell’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo.

La verifica deve essere effettuata utilizzando la documentazione disponibile, compreso il contratto di lavoro, per accertare se, alla luce dell’elenco ENPALS allegato, l’azienda fosse o meno tenuta al versamento del contributo di disoccupazione per quel lavoratore. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione all’interessato deve contenere una motivazione adeguata ed esauriente.

Regolarizzazione di errori nelle denunce contributive

Qualora emerga un’errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive UniEmens e DM10/Emens, la posizione contributiva del datore di lavoro deve essere regolarizzata. La circolare sottolinea quindi la necessità di allineare correttamente la qualificazione del rapporto e gli effetti sul versamento del contributo di disoccupazione.

Precisazioni sull’elenco allegato

L’elenco allegato alla circolare, fornito dall’ENPALS, contiene il personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. Per completezza è incluso anche il "Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali" con codice 500, ma la circolare precisa che i lavoratori autonomi sono, in quanto tali, esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Punti principali

Quadro normativo dell’assicurazione contro la disoccupazione

L’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è disciplinata dal R.D.L. n. 1827/1935, convertito nella legge n. 1155/1936, e dal R.D. n. 2270/1924, vigente ai sensi dell’art. 140 del R.D.L. n. 1827/1935. In base all’art. 37, l’obbligo riguarda tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, quindi i lavoratori subordinati. L’art. 40, comma 1, n. 5, esclude però il personale artistico, teatrale e cinematografico. La definizione di personale artistico è quella dell’art. 7 del regolamento del 1924, che esclude chi svolge al teatro o al cinematografo attività non richiedenti preparazione tecnica, culturale o artistica.

Ambito di applicazione per i lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo, intesi come soggetti assicurati obbligatoriamente all’ENPALS ai fini pensionistici e individuati dai due decreti ministeriali del 15 marzo 2005, sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria se lavorano in forma subordinata. Fanno eccezione i lavoratori che, pur subordinati, rientrano nella nozione di artisti ai sensi della disciplina richiamata. La circolare richiama inoltre precedenti atti dell’Istituto che avevano già affermato questo regime.

Effetti della sentenza Cassazione n. 12355/2010

La sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010 ribadisce che il personale artistico, teatrale e cinematografico è escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria sia per l’indennità a requisiti normali sia per quella a requisiti ridotti. La Corte ha anche precisato che il solo versamento del contributo contro la disoccupazione non costituisce, di per sé, presupposto del diritto alla prestazione quando il contributo non sia dovuto.

Istruzioni operative per le denunce contributive

Le categorie professionali rientranti nel personale artistico, teatrale e cinematografico, riportate nell’elenco allegato fornito dall’ENPALS, devono essere identificate nelle denunce mensili Uniemens con il valore "10", cioè "Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (DS)". Tale valorizzazione comporta l’assenza del contributo nella colonna "Assicurazioni Coperte" e impedisce la concessione dell’indennità di disoccupazione, sia ordinaria sia con requisiti ridotti.

Gestione delle posizioni pregresse e delle domande pendenti

Per i periodi contributivi passati non regolarizzati e per le domande di indennità ancora sospese per incertezze interpretative, le strutture territoriali INPS devono verificare l’attività svolta dal lavoratore, anche attraverso il contratto di lavoro, per accertare se il datore fosse tenuto o meno al versamento del contributo secondo l’elenco ENPALS. In caso di rigetto, la comunicazione all’interessato deve contenere una motivazione adeguata e completa.

Regolarizzazione di eventuali errori contributivi

Se nelle dichiarazioni contributive UniEmens e DM10/Emens risulta indicata in modo errato la tipologia di rapporto di lavoro, la posizione contributiva del datore di lavoro deve essere regolarizzata. L’elenco allegato include anche il gruppo dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali con codice 500 solo per completezza, precisando che i lavoratori autonomi sono comunque esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

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