Cassazione Civile, Ordinanza n. 05000/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di una privata, di due unità immobiliari al grezzo dopo il rilascio, da parte del Comune, di una concessione in sanatoria relativa agli abusi edilizi su tali immobili. La ricorrente ha dedotto di avere sospeso le trattative in attesa del condono, di aver acquistato gli immobili confidando nella legittimità del provvedimento amministrativo, di aver sostenuto spese notarili e costi di ristrutturazione e di aver anche concluso un preliminare di vendita su una delle unità, poi divenuto inutilizzabile a seguito dell’annullamento d’ufficio della concessione in sanatoria. In giudizio ha chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o art. 2049 c.c., sostenendo la lesione del proprio affidamento incolpevole sull’atto amministrativo. Con il ricorso per cassazione ha censurato: l’acquisizione d’ufficio degli atti penali relativi a procedimenti a suo carico; l’uso, da parte della Corte d’appello, di presunzioni per ritenere provata una sua condotta attiva nel rilascio del condono illegittimo; la motivazione asseritamente apparente sulla conoscibilità dell’illegittimità della concessione; e, infine, l’erroneo diniego di tutela dell’affidamento incolpevole su provvedimenti amministrativi ampliativi poi annullati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che la responsabilità per lesione dell’affidamento non va ricondotta alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ma a una responsabilità relazionale da contatto sociale qualificato, fondata sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Nonostante la correzione del percorso argomentativo, ha confermato il dispositivo di merito perché ha ritenuto comunque insussistente un affidamento incolpevole tutelabile: la illegittimità della concessione in sanatoria era agevolmente desumibile dalla stessa domanda di condono, che indicava come epoca di ultimazione delle opere abusive un anno incompatibile con il titolo edilizio richiesto, e tale illegittimità era comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza dalla ricorrente, che aveva anche allegato di aver verificato presso il Comune l’esistenza della pratica di condono. Per questa ragione sono stati ritenuti infondati tutti i motivi, e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
non è il fondamento della responsabilità per lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento amministrativo annullato; il pregiudizio lamentato riguarda la scorrettezza del comportamento della pubblica amministrazione
art. 2049 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto fondamento della pretesa risarcitoria
art. 2727 c.c.
le censure sulle presunzioni sono state ritenute irrilevanti o comunque estranee ai limiti del sindacato di legittimità
art. 2729 c.c.
la doglianza sulla prova presuntiva è stata ritenuta inammissibile/fondata su una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro violato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla prova e alla motivazione, ma non accolto
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente, ma la censura è stata respinta
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta tardività delle produzioni documentali e ai termini di deposito
art. 153, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come possibile rimessione in termini, ma senza rilievo decisivo
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per la mancanza di trascrizione/localizzazione degli atti e della domanda di sanatoria nel ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
L. 28 febbraio 1985, n. 47
richiamata come base normativa della concessione in sanatoria edilizia
Massime di principio
- La tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole su un provvedimento ampliativo poi annullato si fonda sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione, non sulla mera illegittimità dell’atto.
- Il privato che agisce per danni da affidamento deve provare un contatto sociale qualificato con la pubblica amministrazione, il comportamento scorretto dell’ente, il proprio ragionevole affidamento e il nesso causale tra tale affidamento e i pregiudizi subiti.
- L’affidamento non è meritevole di tutela quando l’illegittimità del provvedimento è evidente o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza dal privato.
- In sede di legittimità, la censura sulle presunzioni non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una diversa lettura dei fatti.
- La deduzione di un errore percettivo sul contenuto degli atti o delle allegazioni delle parti non si traduce, di regola, in un vizio di motivazione sindacabile in cassazione, ma richiede gli strumenti processuali propri della revocazione.
- Il motivo di ricorso che contesta un decisum deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva; se la decisione è sorretta da una ragione autonoma e decisiva, la contestazione di profili secondari o di atti non decisivi è inidonea a scalfire la sentenza.
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