Sentenza n. 16120/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento con il quale è stata decretata l''esclusione del ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all''articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell''apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», poiché “non ha superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa”; - del verbale della commissione esaminatrice, unitamente al resoconto della prova d''esame e relativi allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 3 della prova di capacità operativa; - del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all''articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell''apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato in GU – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami il 20 novembre 2018, unitamente all''art. 5, comma 4, del D.M. 26 ottobre 2018 "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l''esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall''elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere, a differenza di quanto accade nel concorso pubblico per l''accesso al medesimo ruolo di vigile del fuoco permanente, alcuna possibilità di ripetizione della prova; - del sistema di misurazione dei tempi (cronometraggio) relativo allo svolgimento della prova natatoria, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell''effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco per mancato superamento del modulo 3 della prova di capacità operativa, nonché verbali della prova e disposizioni del bando sulla soglia temporale e sulle conseguenze del mancato superamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione reclutante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito nella graduatoria finale della procedura speciale indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, ha superato i primi due moduli delle prove di capacità operativa, ma è stato escluso dopo la prova natatoria del modulo 3, per la quale era previsto il completamento di 25 metri entro 35 secondi. La commissione ha registrato un tempo superiore al limite e ha quindi dichiarato la prova non superata. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità della misurazione, sostenendo che la piastra di tocco fosse instabile, influenzata dagli spostamenti d’acqua e funzionante soltanto in caso di pressione sulla parte centrale; ha inoltre contestato il sistema di cronometraggio perché non avrebbe garantito una misurazione precisa e obiettiva. Ha impugnato anche le disposizioni che collegavano al mancato superamento l’esclusione dalla procedura e la cancellazione dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, lamentando l’assenza della possibilità di ripetere la prova prevista per il concorso pubblico di accesso al medesimo ruolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure, esaminate congiuntamente perché riconducibili alla contestazione del sistema di misurazione. La lex specialis stabiliva in modo inequivoco che il modulo fosse superato solo completando correttamente gli esercizi entro 35 secondi; il tempo effettivo, indicato in sentenza come 35 secondi e 78 centesimi, era superiore alla soglia. La commissione, vincolata dalla regola del bando, non poteva che dichiarare la prova non superata. Il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a mettere in dubbio il funzionamento o l’uso corretto del sistema: non aveva contestato il cronometraggio a verbale, aveva firmato la scheda di mancato superamento senza formulare riserve e il tempo della rilevazione manuale coincideva con quello del sistema automatico. Il sistema di misurazione era inoltre già stato ritenuto congruo e affidabile dal giudice amministrativo. Il TAR ha escluso che l’amministrazione fosse tenuta a consentire la ripetizione della prova e ha ritenuto ragionevole e proporzionata anche la conseguenza dell’esclusione dall’elenco dei volontari, in considerazione dell’accertata inidoneità allo svolgimento delle mansioni. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, in base ai canoni rivenienti dall’art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. e dagli artt. 1362-1371 c.c., applicabili anche ai bandi di concorso
Le clausole dei bandi di concorso vanno interpretate secondo il loro significato letterale e la connessione tra le parole, senza ricorrere a un’interpretazione integrativa di significati impliciti o inespressi.
artt. 1362-1371 c.c.
le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, in base ai canoni rivenienti dall’art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. e dagli artt. 1362-1371 c.c., applicabili anche ai bandi di concorso
I criteri interpretativi civilistici degli artt. 1362-1371 c.c. si applicano ai bandi di concorso, imponendo di attenersi al significato letterale delle clausole e alla loro connessione.
Massime di principio
- Le clausole di un bando di concorso devono essere interpretate secondo il significato immediatamente ricavabile dal tenore letterale e dalla connessione delle parole, senza integrazioni ermeneutiche dirette a ricercare significati impliciti o inespressi.
- Quando la lex specialis fissa una soglia temporale inequivoca per il superamento di una prova selettiva, la commissione è tenuta ad applicarla e a dichiarare il mancato superamento se il tempo rilevato eccede il limite.
- La contestazione dell’inaffidabilità del sistema di misurazione non è suffragata da mere allegazioni: occorrono elementi idonei a mettere in dubbio il corretto svolgimento della prova o il funzionamento degli strumenti; assumono rilievo anche la mancata contestazione a verbale e la concordanza tra rilevazione automatica e manuale.
- In assenza di una previsione normativa o della lex specialis, non sussiste un obbligo dell’amministrazione di consentire la ripetizione di una prova selettiva non superata.
- L’esclusione da una procedura riservata al personale volontario e la conseguente esclusione dall’elenco possono risultare ragionevoli e proporzionate quando siano conseguenza dell’accertata inidoneità allo svolgimento delle mansioni cui la procedura dà accesso.
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