Ordinanza n. 1424/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alle opere realizzate presso l’immobile sito in Melito di Napoli alla via Umbria n. 14, n. 329 del 04.12.2025 - REG. PROT. n. 0036194 del 04.12.2025 emessa dal Comune di Melito (cfr. all. 1); 2) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PETRICELLI SALVATORE il 30\4\2026 : per l’annullamento, previa istanza cautelare collegiale, ex art. 55 c.p.a. 1) dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alle opere realizzate presso l’immobile sito in Melito di Napoli alla via Umbria n. 14, n. 329 del 04.12.2025 - REG. PROT. n. 0036194 del 04.12.2025 emessa dal Comune di Melito (cfr. all. 1); 2) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti; E CON I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE, EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 CPA 3) dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alle opere realizzate presso l’immobile sito in Melito di Napoli alla via Umbria n. 14, n. 73 del 19.02.2026 e notificato in data 02.03.2026 (cfr. all. 2); 4) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze dirigenziali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a opere realizzate presso un immobile sito in Melito di Napoli, comprese la prima ordinanza e la successiva rettifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, l'ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino n. 329 del 4 dicembre 2025 e la successiva ordinanza n. 73 del 19 febbraio 2026, notificata il 2 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che gli abusi contestati riguardano un cambio di destinazione d'uso e ampliamenti significativi della volumetria. I ricorrenti avevano inoltre presentato al Comune un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo l'incidenza di tale istanza sui provvedimenti sanzionatori impugnati e chiedendo anche misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il testo non esplicita analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure non fossero prima facie favorevolmente valutabili in considerazione della natura degli abusi, consistenti in un cambio di destinazione d'uso e in ampliamenti significativi della volumetria. Ha precisato che la pendenza dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 impedisce l'adozione di nuovi provvedimenti sanzionatori, ma non l'adozione di mere rettifiche, quale è stata qualificata la seconda ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che, alla data della decisione, sull'istanza si era formato il silenzio-rigetto, non impugnato nello stato degli atti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
istanza ex art. 36 DPR 380/2001
La pendenza dell'istanza di accertamento di conformità inibisce l'adozione di nuovi provvedimenti sanzionatori, ma non impedisce l'adozione di mere rettifiche; nel caso concreto, inoltre, sull'istanza si era formato il silenzio-rigetto, non impugnato.
art. 55 c.p.a.
domanda cautelare collegiale, ex art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata in sede collegiale e respinta per l'assenza di una valutazione prima facie favorevole delle censure.
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a.
Invocato dai ricorrenti per ottenere misure cautelari monocratiche con i secondi motivi aggiunti; il dispositivo definisce la domanda cautelare con il rigetto.
Massime di principio
- La pendenza di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 inibisce l'adozione di nuovi provvedimenti sanzionatori edilizi, ma non impedisce all'amministrazione di adottare mere rettifiche di precedenti provvedimenti, ove tali atti non abbiano autonoma natura sanzionatoria.
- In sede cautelare, la presenza di abusi edilizi consistenti in un cambio di destinazione d'uso e in ampliamenti significativi della volumetria può escludere una valutazione prima facie favorevole delle censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione e ripristino.
- La formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità, ove non impugnata, costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della controversia relativa ai provvedimenti sanzionatori edilizi.
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