Risoluzione n. 262 del 24/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla corretta indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche dopo l'adozione di ATECO 2007. Precisa quando l'errore sul codice prevalente non è sanzionabile, come compilare i modelli AA7/9 e AA9/9 per attività prevalente e altre attività, e invita a verificare il cassetto fiscale per i dati già presenti in Anagrafe tributaria.
Chiarimenti sull'indicazione dei codici attività con ATECO 2007
Chiarimenti sull'indicazione dei codici attività dopo l'adozione di ATECO 2007
La risoluzione affronta i quesiti applicativi sorti in seguito all'adozione della tabella ATECO 2007 per la classificazione delle attività economiche. L'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla compilazione delle dichiarazioni di variazione dati e della Comunicazione dati annuale IVA, distinguendo tra attività prevalente e altre attività esercitate.
Premessa normativa e ambito di applicazione
Con il provvedimento del 16 novembre 2007 l'Agenzia delle entrate ha adottato la tabella ATECO 2007. La risoluzione ricorda che tale adozione:
- non comporta l'obbligo di presentare una specifica dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con i modelli AA7, AA9 o ANR;
- richiede però che, in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata ai sensi delle norme citate, il contribuente comunichi i codici delle attività esercitate secondo la nuova classificazione.
Erronea indicazione del codice dell'attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA
La prima risposta riguarda il caso in cui, a seguito della riclassificazione di un'attività già svolta al 31/12/2007, emergano più codici ATECO 2007 e il contribuente, non riuscendo a individuare subito quello prevalente, ne indichi uno errato nella Comunicazione dati annuale IVA. In tale ipotesi:
- l'errore non è punibile se il codice corretto dell'attività prevalente viene poi indicato nella dichiarazione annuale Unico 2008;
- la stessa non punibilità opera anche se il codice corretto viene indicato nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata autonomamente;
- in alternativa, l'indicazione corretta può avvenire nella dichiarazione di variazione dati ex articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633/1972, se presentata nel frattempo.
La risoluzione richiama, a supporto, l'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con particolare riferimento al comma 5-bis.
Indicazione del nuovo codice dell'attività prevalente nei modelli AA7/9 e AA9/9
Per comunicare il codice dell'attività prevalente secondo ATECO 2007 non è necessario cessare espressamente il codice precedente. È sufficiente:
- indicare il nuovo codice nel Quadro B del modello AA7/9 o AA9/9.
In tal modo il codice precedente viene automaticamente cessato e storicizzato tra le attività esercitate dal soggetto.
Indicazione delle altre attività esercitate: riclassificazione e quadro G
Quando dalla riclassificazione di un'attività già svolta al 31/12/2007 derivano più codici ATECO 2007, la risoluzione precisa che le ulteriori attività devono essere indicate nel Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9:
- si devono riportare i codici delle altre attività;
- occorre barrare la casella "A";
- ciò vale anche se non si tratta di un effettivo inizio di nuove attività, ma di attività già ricomprese nel precedente codice.
La spiegazione è collegata alla tabella di raccordo tra le diverse classificazioni, che consente di ricondurre le attività alla nuova tabella ATECO 2007.
Verifica preventiva del cassetto fiscale e gestione delle altre attività in telematico
Per la compilazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati, l'Agenzia suggerisce di consultare preventivamente il cassetto fiscale per verificare quali dati risultino già registrati in Anagrafe tributaria con riferimento alle altre attività esercitate. Ciò è necessario perché, in passato, non tutti i dati dei quadri aggiuntivi dei modelli AA7 e AA9 venivano acquisiti in Anagrafe tributaria, essendo gestiti manualmente.
La risoluzione distingue due casi:
- se nel cassetto fiscale risultano già registrate le altre attività con il precedente codice, per ciascuna di esse occorre indicare nel Quadro G il codice già registrato e barrare la casella "C";
- se invece le altre attività non risultano registrate perché comunicate in epoca pregressa e gestite manualmente dagli uffici, il contribuente può comunque indicarle ai soli fini dell'acquisizione dei dati in Anagrafe tributaria, pur non essendo tenuto a una nuova comunicazione.
In quest'ultimo caso, nella dichiarazione telematica si può:
- impostare il precedente codice attività;
- barrare la casella "C";
- indicare la data pregressa di inizio validità nella sezione del Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9.
Successivamente, per comunicare le altre attività esercitate sulla base della tabella ATECO 2007, il contribuente deve:
- barrare la casella "A" del Quadro G;
- indicare accanto il relativo codice ATECO 2007.
Ulteriori casi particolari
Per i casi particolari non gestibili in modalità telematica, la risoluzione invita i contribuenti a rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate, che dispongono di apposite funzioni di correzione dei dati.
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