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Risoluzione

Risoluzione n. 261 del 23/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, nella procedura di scioglimento agevolato ex art. 1, comma 129, L. 244/2007, il valore catastale può essere utilizzato per determinare le imposte sui redditi anche per immobili non abitativi, come un C1, sia per la società in liquidazione sia per i soci.

Scioglimento agevolato di società non operative e valore catastale degli immobili C1

Scioglimento agevolato delle società non operative e criterio catastale

La risoluzione affronta un interpello relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha riproposto la disciplina dello scioglimento agevolato delle società non operative e della trasformazione in società semplice, richiamando i commi da 111 a 117 della legge finanziaria 2007. Il documento chiarisce in particolare quale valore debba essere assunto per la determinazione delle imposte dirette in caso di assegnazione ai soci di un immobile di categoria catastale C1.

Quesito posto dalla società

La società ALFA, intenzionata ad avvalersi della procedura di scioglimento agevolato, dichiara di possedere un immobile classificato in categoria catastale C1 che intende assegnare ai soci. Viene chiesto se, ai fini della determinazione delle imposte dirette gravanti sulla società, possa essere assunto il valore catastale del bene, nonostante non si tratti di immobile abitativo.

Posizione del contribuente

Il contribuente sostiene che il valore del bene possa essere determinato su base catastale anche per un immobile non abitativo. A fondamento di tale tesi richiama la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, osservando che la limitazione del criterio catastale agli immobili abitativi riguarderebbe solo l’imposta di registro e non anche le imposte dirette.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il quadro normativo dell’art. 1, comma 129, della legge finanziaria 2008 e precisa che, nella disciplina dello scioglimento agevolato, assume rilievo la quantificazione del valore normale, utilizzato sia per determinare il reddito della fase di liquidazione della società sia il reddito in capo ai soci.

In particolare, il comma 114 prevede che, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni previste, il valore normale degli immobili ai fini delle imposte sui redditi è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d’imposta alle rendite catastali.

Ambito di applicazione del valore catastale

La risoluzione precisa che, secondo la circolare n. 25/E del 2007, il criterio catastale previsto dal comma 114 è applicabile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a tutte le tipologie di immobili, quindi non solo a quelli abitativi. Diversamente, ai fini dell’imposta di registro, la medesima circolare ha confermato l’applicabilità del criterio catastale esclusivamente agli immobili abitativi, in coerenza con l’art. 52, comma 5-bis, del DPR n. 131 del 1986.

Effetti fiscali per la società

Per la società, ai fini della determinazione del reddito relativo alla fase di liquidazione, la plusvalenza derivante dall’assegnazione dell’immobile C1 può essere calcolata come differenza tra:

  • il valore normale determinato su base catastale;
  • il costo fiscalmente riconosciuto del bene.

Effetti fiscali per i soci

Il medesimo valore catastale rileva anche ai fini della determinazione del reddito di capitale in capo ai soci. Il reddito dei soci è pari alla differenza tra:

  • il valore normale determinato su base catastale del bene assegnato, diminuito dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto della stessa imposta sostitutiva;
  • il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Conclusione

La risoluzione conclude che la società può utilizzare il valore catastale anche per un immobile di categoria C1 ai fini del calcolo del reddito nella fase di liquidazione. Lo stesso criterio si applica anche per determinare il reddito di capitale dei soci derivante dall’assegnazione del bene.

Vigilanza degli uffici

La parte finale del documento dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione.

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