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Risoluzione

Risoluzione n. 267 del 26/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per il decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti al difensore d'ufficio nel recupero crediti verso l'assistito irreperibile, non si applica l'imposta di registro, né bolli o spese, per effetto dell'articolo 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale; i compensi restano però rilevanti ai fini IVA.

Trattamento fiscale del decreto di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio

Trattamento fiscale del decreto di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile al decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice a favore di un difensore d'ufficio, nell'ipotesi in cui il recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito sia stato intrapreso nonostante l'irreperibilità del cliente. Il documento chiarisce il rapporto tra imposta di registro, IVA ed esenzione prevista dalle norme processuali penali.

Quesito posto dal contribuente

L'istante, dopo aver svolto attività difensiva come difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva chiesto la liquidazione dei compensi alla competente autorità giudiziaria senza avviare preventivamente la procedura esecutiva di recupero del proprio onorario, a causa dell'irreperibilità del cliente. Dopo il rigetto dell'istanza, aveva proposto opposizione, accolta dal giudice, che gli ha liquidato gli onorari.

Il contribuente chiede se, in relazione a tale decreto di liquidazione, sia applicabile il trattamento fiscale richiamato dalla risoluzione n. 260 del 21 settembre 2007.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che sarebbe illegittimo porre a carico del difensore d'ufficio il pagamento dell'imposta di registro su un decreto di liquidazione dei compensi. Ritiene quindi non applicabili le precisazioni della risoluzione n. 260 del 2007 e invoca invece l'articolo 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Inquadramento della risoluzione n. 260 del 2007

La Direzione richiama preliminarmente la precedente risoluzione n. 260 del 2007, con la quale era stato precisato che, nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dagli articoli 84 e 170 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento conclusivo è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta è dovuta con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

La stessa risoluzione aveva inoltre chiarito che l'imposta di registro proporzionale non si applica quando il decreto di pagamento opposto riguardi corrispettivi o prestazioni soggette a IVA, ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro.

Differenza rispetto al caso oggetto di interpello

La fattispecie esaminata nell'interpello viene ritenuta diversa da quella considerata nella risoluzione n. 260 del 2007, poiché riguarda il decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore d'ufficio per il recupero dei crediti professionali nei confronti di un assistito irreperibile.

Regime IVA delle prestazioni del difensore d'ufficio

La risoluzione precisa che l'attività del difensore d'ufficio rientra tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, opera il principio di alternatività IVA/registro previsto dall'articolo 40 del TUR, per cui le prestazioni di servizi soggette a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa.

Esenzione prevista dall'articolo 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale

Viene richiamato l'articolo 32, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti di indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

La Direzione osserva però che tale esenzione non si estende all'IVA, in quanto imposta di natura comunitaria.

Conclusione dell'Agenzia delle Entrate

In conclusione, il decreto di liquidazione dei compensi emesso nei confronti del difensore d'ufficio è esente da imposta di registro, bolli e spese. I compensi liquidati, tuttavia, assumono rilevanza ai fini IVA.

La risoluzione è resa in risposta all'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209, e richiama la vigilanza delle Direzioni regionali affinché le istruzioni impartite siano osservate dagli uffici.

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