Risoluzione n. 259 del 23/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il limite annuale di 250.000 euro introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 si applica a tutti i crediti d’imposta indicati nel quadro RU utilizzati dal 1° gennaio 2008, anche se maturati prima di tale data. Nel caso esaminato, il credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche maturato nel quarto trimestre 2007 rientra quindi nel limite.
Limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU, applicabile anche ai crediti maturati nel 2007 ma utilizzati dal 1° gennaio 2008
Limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU
La risoluzione n. 259/E del 23 giugno 2008 affronta l’interpretazione dell’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un limite annuale di utilizzo pari a 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il documento chiarisce se tale limite si applichi solo ai crediti maturati dal 2008 oppure anche a quelli già maturati prima di tale data ma utilizzabili successivamente.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA, esercente sale cinematografiche in più città italiane, ha maturato nel 2007 il credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, credito rientrante tra quelli da indicare nel quadro RU.
La società precisa di aver già utilizzato integralmente, entro il 31 dicembre 2007, il credito maturato nei primi tre trimestri del 2007, mentre non ha potuto utilizzare il credito maturato nel quarto trimestre, poiché i relativi presupposti si sono realizzati solo al 31 dicembre 2007. Chiede quindi se il limite annuale di 250.000 euro si riferisca:
- solo ai crediti maturati e utilizzati dal 1° gennaio 2008;
- oppure anche ai crediti maturati prima del 1° gennaio 2008, ma utilizzabili solo dopo tale data.
Soluzione interpretativa dell’istante
Secondo la società istante, il comma 53 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 non avrebbe efficacia retroattiva. Di conseguenza, il limite annuale di 250.000 euro non si applicherebbe al credito maturato nel 2007 e non ancora utilizzabile al 31 dicembre 2007.
In questa prospettiva, il credito maturato nel quarto trimestre 2007 potrebbe essere:
- detratto in sede di liquidazione e versamento dell’IVA dovuta;
- oppure utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- senza applicazione del limite di 250.000 euro.
L’istante richiama anche il principio di irretroattività delle norme tributarie di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, salvo casi eccezionali di interpretazione autentica.
Interpretazione della Direzione
La Direzione richiama il testo dell’art. 1, comma 53, primo periodo, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce che, "a partire dal 1° gennaio 2008", i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, prevedendo inoltre il riporto in avanti dell’eventuale eccedenza.
Secondo la lettura della norma, il riferimento al 1° gennaio 2008 riguarda esclusivamente il momento di utilizzo del credito e non il momento in cui il credito sorge o matura. La norma, quindi, si applica in funzione della data di utilizzo, anche se il credito è già esistente.
Conferme interpretative richiamate
La risoluzione evidenzia che la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 conferma che la limitazione ha natura di sacrificio finanziario temporaneo e opera dal 1° gennaio 2008 anche con riferimento ai crediti già esistenti, per i quali il 2008 deve considerarsi il primo anno del triennio.
Viene inoltre richiamata la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 3 aprile 2008, n. 9/D, nella stessa linea interpretativa.
Indicazioni operative e modello Unico 2008
Le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2008, relativo all’anno d’imposta 2007, chiariscono che i crediti da indicare nel quadro RU, quindi anche quelli maturati nel 2007, possono essere utilizzati:
- in sede di dichiarazione, in diminuzione delle imposte e delle ritenute normativamente individuate, cioè in compensazione interna;
- oppure in compensazione tramite modello F24 ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tali utilizzi devono avvenire tenendo conto del limite complessivo introdotto dal comma 53 per l’intera massa dei crediti d’imposta.
Per la verifica di tale limite, nel quadro RU del modello Unico 2008 è stata inserita la sezione XXV.
Rapporti con il limite generale alle compensazioni
La risoluzione richiama anche la precisazione contenuta nella risoluzione n. 9/D del 2008: il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, pari a 516.456,90 euro.
Ne deriva che è possibile effettuare compensazioni fino a un importo complessivo di 766.456,90 euro. Inoltre, se in un determinato anno il contribuente non utilizza integralmente il limite generale di 516.456,90 euro, può impiegare crediti d’imposta da quadro RU anche oltre il limite specifico di 250.000 euro, fino a colmare la parte non sfruttata del limite generale.
Conclusione sul caso concreto
Alla luce di tali considerazioni, la Direzione conclude che il comma 53 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 si applica anche al credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche maturato nel quarto trimestre 2007 e utilizzabile dal 1° gennaio 2008.
In sostanza, il credito non è escluso dal nuovo limite solo perché maturato prima del 2008: ciò che rileva è il momento dell’utilizzo, che per i crediti già esistenti avviene comunque dal 1° gennaio 2008 entro il limite annuale previsto dalla norma.
Vigilanza finale
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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