Risoluzione n. 258 del 23/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le somme riconosciute a un promotore finanziario in esecuzione di una sentenza, relative al piano di accantonamento SIGMA, non hanno natura risarcitoria ma costituiscono sopravvenienze attive da tassare nel periodo d’imposta in cui il diritto diventa certo e determinabile.
Trattamento IRPEF di somme SIGMA corrisposte a promotore finanziario come sopravvenienza attiva
Trattamento fiscale delle somme SIGMA riconosciute al promotore finanziario
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini IRPEF, di una somma pari a euro 10.551,00 riconosciuta a un promotore finanziario in relazione al piano di accantonamento denominato SIGMA. L’Amministrazione conclude che l’importo va assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva nel periodo d’imposta in cui il diritto alla percezione diventa certo e determinabile.
Fatti oggetto dell’interpello
L’istante aveva svolto attività di promotore finanziario per la società ALFA in forza di un contratto di agenzia a tempo indeterminato, con esclusiva e senza rappresentanza, stipulato nel 1992. Dal 1° gennaio 2002 la società aveva istituito un piano decennale di accantonamento a favore dei collaboratori, denominato SIGMA, prevedendo l’erogazione delle somme nel mese di gennaio del decimo anno successivo al primo accantonamento.
Nel 2005 la società propose ai promotori un nuovo contratto di agenzia, privo del SIGMA, e una transazione con cui veniva riconosciuto l’importo di euro 10.551,00 in sostituzione dei premi accantonati per gli anni 2002, 2003 e 2004. L’istante sottoscrisse la transazione ma non il nuovo contratto; la società rifiutò quindi il pagamento, ritenendolo condizionato alla firma del nuovo contratto. La controversia sfociò in giudizio civile e il Tribunale, con sentenza del Giudice del Lavoro depositata nel 2007, condannò ALFA a pagare euro 10.551,00 oltre spese e interessi.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiese quale fosse il trattamento fiscale dell’emolumento percepito a seguito della sentenza, sostenendo che dovesse applicarsi la tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i), del DPR 917/1986 (TUIR).
Inquadramento reddituale dell’attività del promotore finanziario
L’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il reddito prodotto dai promotori finanziari si inquadra nel reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003. Ciò in quanto l’articolo 2195 c.c. ricomprende tra le attività commerciali anche quelle di servizio connesse ad attività bancarie e assicurative, e l’attività del promotore finanziario è considerata ausiliaria di quella bancaria.
Ne deriva l’applicazione delle norme sul reddito d’impresa di cui agli articoli 55 e seguenti del TUIR, con richiamo anche all’articolo 56 per la determinazione del reddito delle persone fisiche e delle società di persone.
Principio di competenza e requisiti di certezza e determinabilità
La risoluzione richiama l’articolo 109 del TUIR, secondo cui ricavi, spese e altri componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito secondo il principio di competenza. In particolare:
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data di ultimazione della prestazione, oppure alla data di maturazione nei casi di corrispettivi periodici;
- se nell’esercizio di competenza non è ancora certa l’esistenza del ricavo o non è determinabile in modo obiettivo il suo ammontare, il componente concorre al reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
L’Agenzia sottolinea quindi che, per concorrere alla formazione del reddito, il componente positivo deve essere certo nell’"an" e determinabile nel "quantum".
Qualificazione delle somme come sopravvenienze attive
Secondo l’Amministrazione, se il piano SIGMA fosse giunto a scadenza naturale, le somme collegate sarebbero state tassate come sopravvenienze attive ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del TUIR, che considera tali i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, nonché quelli conseguiti per importi superiori a quelli già rilevati fiscalmente.
Nel caso concreto, tuttavia, il SIGMA non è giunto a scadenza per cause imputabili alla banca. Richiamando l’articolo 1359 c.c., l’Agenzia osserva che la condizione si considera avverata quando è mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. L’avveramento della condizione è stato riconosciuto dal Tribunale, che ha accertato il diritto del promotore alle somme maturate.
Ne consegue che il diritto alla percezione delle somme è divenuto certo e determinabile solo nel periodo d’imposta in cui è intervenuta la sentenza; pertanto, il componente positivo deve essere dichiarato in tale periodo come sopravvenienza attiva.
Esclusione della natura risarcitoria
L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente secondo cui le somme avrebbero natura risarcitoria, cioè finalizzata a compensare minori redditi percepiti negli anni interessati dal piano per effetto degli accantonamenti. Dalla sentenza richiamata emerge invece che le somme accantonate nel SIGMA conservano la loro originaria natura di incentivi integrativi del sistema provvigionale standard.
Per tale ragione, l’importo riconosciuto non viene qualificato come risarcimento, ma come componente positivo di reddito da trattare fiscalmente come sopravvenienza attiva.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione conclude che le somme in questione devono concorrere alla formazione del reddito come sopravvenienze attive nel periodo d’imposta in cui il diritto alla corresponsione diventa certo. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sull’osservanza delle istruzioni e dei principi enunciati.
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