Sentenza n. 1346/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti del 30.01.2026 – Riscontro alla nota prot. n. 604 del 10.03.2026 – Precisazioni procedimentali”, sottoscritto dal Segretario Comunale del Comune di Maiolo; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a. SCIA/silenzio-inadempimento del Blocco A e della documentazione edilizia necessaria alla valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto, oltre ai i dati dell’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici su particelle ubicate nel territorio comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio e successivo provvedimento comunale del 20 aprile 2026 sull'istanza di accesso relativa alla documentazione dell'impianto zootecnico, nonché atto di sospensione dei termini del procedimento di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comitato ha presentato un'istanza cumulativa di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, chiedendo documentazione relativa a un impianto zootecnico, inclusi gli atti edilizi e la SCIA del Blocco A, la documentazione utile alla valutazione dell'impatto ambientale e i dati sull'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. Ha lamentato il silenzio-inadempimento del Comune, oltre alla violazione della disciplina sull'accesso e all'illegittimità dell'atto di sospensione dei termini. Il ricorrente ha sostenuto la possibilità di cumulare le due forme di accesso e il carattere non satisfattivo del successivo provvedimento comunale. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per nullità della notificazione, il difetto di legittimazione attiva e la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità, deducendo di avere adottato il 20 aprile 2026 un provvedimento espresso sull'istanza, comunicato il 21 aprile 2026 e non impugnato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria depositata dal Comune il giorno precedente la camera di consiglio, in violazione dei termini perentori di cui all'art. 73 c.p.a. Nel merito, ha riconosciuto che l'istanza poteva cumulativamente riguardare l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato. Ha precisato che, per l'accesso documentale, il silenzio dell'amministrazione equivale a diniego tacito ai sensi dell'art. 24, comma 4, della l. 241/1990, con onere di tempestiva impugnazione; per l'accesso civico generalizzato, invece, il silenzio integra mero inadempimento, imponendo l'adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, il silenzio è comunque venuto meno a seguito del provvedimento comunale del 20 aprile 2026, comunicato il giorno successivo e rimasto non impugnato, ritenuto lesivo della pretesa ostensiva complessivamente azionata. È stato pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia e per la difesa personale delle parti consentita nel rito sull'accesso.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Disciplina dell'accesso documentale, cumulabile con l'accesso civico generalizzato nell'ambito della medesima istanza.
art. 24, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio sull'istanza di accesso documentale ha valore legale tipico di diniego e deve essere tempestivamente impugnato.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Disciplina l'accesso civico generalizzato; il silenzio dell'amministrazione su tale istanza costituisce mero inadempimento e non diniego tacito.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito delle memorie difensive sono perentori; la memoria depositata dal Comune il giorno prima della camera di consiglio è stata dichiarata tardiva.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di ordine di esibizione dei documenti, senza che il giudice abbia adottato tale misura per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- È ammissibile cumulare, nella medesima istanza, la richiesta di accesso documentale ai sensi della l. 241/1990 e quella di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
- Il silenzio sull'istanza di accesso documentale ha valore legale tipico di diniego e deve essere impugnato tempestivamente; il silenzio sull'istanza di accesso civico generalizzato costituisce invece mero inadempimento, permanendo l'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sull'istanza di accesso durante il giudizio e tale provvedimento non viene impugnato, viene meno l'interesse alla decisione sull'originaria azione contro il silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel rito sull'accesso, i termini per il deposito delle memorie previsti dall'art. 73 c.p.a. sono perentori e la memoria tardiva non può essere utilmente valutata dal giudice.
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