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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla società l'omessa applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti alla consociata lussemburghese RB Investments (No 4) S.à r.l. e l'applicazione di aliquote ridotte sulle royalties pagate alle consociate olandese e britannica, ritenendo non provati i requisiti per l'esenzione o per le aliquote convenzionali ridotte. La società contestava invece la ripresa relativa agli interessi, sostenendo la sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater, e l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

Nel primo grado era stata confermata la ripresa relativa agli interessi e annullata quella relativa alle royalties; la CTR aveva poi rigettato entrambi gli appelli, confermando la decisione. Durante il giudizio di cassazione, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo quadro che ha definito le pretese erariali e ha comportato l'annullamento parziale in autotutela degli avvisi impugnati. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5

    Prevede l'applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti; nel caso concreto l'Ufficio contestava la mancata effettuazione delle ritenute sugli interessi pagati alla consociata lussemburghese.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater

    Disciplina le condizioni per l'esenzione da ritenuta sugli interessi e sui canoni corrisposti tra società collegate di Stati membri dell'Unione europea, richiedendo la dimostrazione dei requisiti soggettivi e della qualità di effettivo beneficiario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 4

    Prevede la ritenuta ordinaria sui compensi e canoni corrisposti a soggetti non residenti; le aliquote convenzionali ridotte possono essere applicate solo se ne sono provati i presupposti.

  • Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni

    Consente, al ricorrere delle condizioni convenzionali, l'applicazione di una ritenuta ridotta del 5% sulle royalties corrisposte alla consociata olandese.

  • Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

    Consente, al ricorrere delle condizioni convenzionali, l'applicazione di una ritenuta ridotta dell'8% sulle royalties corrisposte alla consociata britannica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Rilevante in materia di obiettiva incertezza normativa e non applicazione delle sanzioni; la CTR non ne ha ritenuto sussistenti i presupposti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Disciplina cause di non punibilità o esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza; nel caso concreto le sanzioni sono state ritenute applicabili.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente; la Corte territoriale non ha ravvisato circostanze tali da escludere le sanzioni.

  • Codice di procedura civile, artt. 382, comma 3, 383 e 384

    La Corte ha escluso che la definizione negoziale potesse essere qualificata come una delle decisioni tipiche previste da tali disposizioni; ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto nelle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica quando il giudizio si estingue per accordo tra le parti e cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo che disciplina integralmente la controversia e sostituisce gli effetti della sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, perché la regolamentazione concordata dalle parti diventa la nuova disciplina del rapporto controverso.
  • Per applicare esenzioni o aliquote ridotte su interessi e royalties transfrontalieri è necessario conservare e produrre tempestivamente la documentazione che dimostri tutti i requisiti normativi o convenzionali, inclusa, ove richiesta, la qualità di effettivo beneficiario del reddito.
  • In caso di definizione consensuale della lite, le spese possono essere compensate se ciò è richiesto congiuntamente dalle parti.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale a una vittoria nel merito: l'esito pratico dipende dai contenuti dell'accordo e dagli eventuali annullamenti o rideterminazioni concordati.

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