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Sentenza

Sentenza n. 16141/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202608152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sulla richiesta di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della domanda di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015. In via incidentale era stata proposta anche domanda cautelare. Prima della decisione, l'Amministrazione ha comunicato che il ricorrente era stato accolto presso il Centro di Accoglienza Straordinario Boccea di Roma.

La decisione

Il TAR, verificati i presupposti per la decisione semplificata in camera di consiglio, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e l'accoglienza presso il CAS di Boccea ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia e per l'intervenuta adozione del provvedimento prima della definizione del giudizio. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 991,90, oltre spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    La sentenza semplificata può essere pronunciata in camera di consiglio in sede cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano sentite sulla decisione immediata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente

    La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse azionato.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento

    Per la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, gli importi determinati secondo i parametri forensi sono dimezzati.

  • art. 4, commi 1 e 4, d.m. 55/2014

    di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento (come individuato giusta art. 5, comma 6 d.m. 55/2014 e il punto 21 della connessa tabella), con riduzione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa trattata, del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.m. 55/2014

    La liquidazione dei compensi può essere ridotta in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa; nel caso concreto il TAR ha applicato la riduzione del 50% prevista dal comma 1 e un'ulteriore riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto ai sensi del comma 4.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e questo soddisfa pienamente l'interesse fatto valere dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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