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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2116

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l’uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 e ne estende l'impiego ai pesci a pinne, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA. Stabilisce condizioni d'uso, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte. Con l'entrata in vigore del nuovo regime, il regolamento (CE) n. 244/2007 è abrogato.

Rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi per salmonidi e sua estensione ai pesci a pinne, con abrogazione del regolamento (CE) n. 244/2007.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell'additivo, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti L-istidina monocloridrato monoidrato. L'autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", e vale per i pesci a pinne, includendo il rinnovo per i salmonidi e l'estensione ad altri pesci a pinne. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; sono previste norme transitorie per prodotti fabbricati e etichettati prima del 6 luglio 2021 e, per i salmonidi, per materie prime per mangimi e mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato e estensione ai pesci a pinne

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. La Commissione prende atto del parere favorevole dell'EFSA del 18 marzo 2020 e rinnova l'autorizzazione dell'additivo, estendendone l'impiego ai pesci a pinne, con condizioni specifiche di uso, etichettatura e tutela degli utilizzatori.

Base giuridica e valutazione scientifica

La misura è adottata in base all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, includeva anche una richiesta di modifica della designazione del ceppo in Escherichia coli NITE SD 00268 e una richiesta di estensione dell'uso ad altri pesci a pinne, corredata della documentazione prevista dagli articoli 14, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3.

L'EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte e se integrato a livelli adeguati al fabbisogno delle specie bersaglio, l'additivo non comporta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre riconosciuto l'efficacia dell'additivo come fonte di istidina per le specie ittiche. Rimangono invece incerte le proprietà di tossicità per inalazione, irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea; per questo la Commissione impone misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'autorizzazione riguarda la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637, classificata come additivo nutrizionale nel gruppo degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L'allegato specifica l'uso per i pesci a pinne e riporta il numero di identificazione 3c351, la composizione del prodotto e il termine finale dell'autorizzazione al 6 gennaio 2031.

Condizioni di impiego, etichettatura e sicurezza

L'additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve riportare una specifica avvertenza secondo cui la supplementazione deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, tenendo conto di specie, stato fisiologico, livello di prestazione, condizioni ambientali, tenore di altri aminoacidi e livelli di oligoelementi essenziali come rame e zinco, oltre al tenore di istidina.

Sul piano della salute e sicurezza degli operatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto oculare e cutaneo. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Metodi analitici

L'allegato richiama i metodi di analisi accettati per il controllo ufficiale e di conformità: per l'istidina nell'additivo sono previsti HPLC-UV e cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica/fotometrica; per le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti è indicata la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009; per l'istamina nell'additivo è prevista HPLC-UV.

Regime transitorio e abrogazione

Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento consente una fase transitoria: i prodotti e le premiscele fabbricati ed etichettati prima del 6 luglio 2021 secondo la normativa precedente al 6 gennaio 2021 possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i soli salmonidi, anche le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Con l'adozione del nuovo atto, il regolamento (CE) n. 244/2007 viene abrogato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione e estensione d'uso

L'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 è rinnovata ai sensi dell'articolo 1, per la categoria "additivi nutrizionali" e il gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L'allegato prevede l'uso per i pesci a pinne; la domanda comprendeva anche la modifica del nome del ceppo in Escherichia coli NITE SD 00268 e l'estensione a specie ittiche diverse dai salmonidi.

Condizioni di autorizzazione e composizione

L'additivo è identificato con il numero 3c351 ed è descritto come polvere con un tenore minimo del 98% di L-istidina monocloridrato monoidrato e del 72% di istidina, e un tenore massimo di 100 ppm di istamina. È autorizzato fino al 6 gennaio 2031.

Prescrizioni di utilizzo ed etichettatura

L'additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve riportare una specifica avvertenza sul fatto che la supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, nonché il tenore di istidina.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto oculare e cutaneo per gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.

Controlli analitici

Il regolamento richiama metodi di analisi per la quantificazione dell'istidina nell'additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, nonché dell'istamina nell'additivo, basati su HPLC-UV e cromatografia a scambio ionico con rivelazione post-colonna.

Regime transitorio

La L-istidina monocloridrato monoidrato e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle norme previgenti al 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ai salmonidi.

Abrogazione e decorrenza

Il regolamento (CE) n. 244/2007 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

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