Tribunale, Ordinanza T-800/22
Order of the General Court (Third Chamber) of 17 January 2024. — Palírna U Zeleného stromu a.s. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark B42V – International registration of the earlier figurative mark 42 Below – Decision of the Board of Appeal upholding the claims made by the applicant – Manifest inadmissibility in part – Refusal of the Board of Appeal to exercise any power within the competence of the Opposition Division – Action in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-800/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO in una controversia su un marchio UE figurativo nel settore delle bevande e dei servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse ad agire contro il capo che annullava parzialmente la decisione della Divisione di opposizione a suo favore, e che il rinvio alla Divisione fosse legittimo ai sensi dell’articolo 71 del regolamento 2017/1001. È stata inoltre dichiarata manifestamente irricevibile la censura relativa alle spese per difetto di motivazione nel ricorso.
Marchio UE: irricevibilità e infondatezza manifesta dell’impugnazione contro una decisione della commissione di ricorso che ha annullato in parte la decisione di opposizione e ha rinviato il caso alla Divisione di opposizione
La questione giuridica
Se la ricorrente avesse interesse ad agire contro i punti del dispositivo della decisione della commissione di ricorso che: i) annullavano la decisione della Divisione di opposizione nella parte sfavorevole alla ricorrente; ii) rinviavano la causa alla Divisione di opposizione per ulteriore esame; iii) regolavano le spese, nonostante l’assenza di specifiche censure; e, nel merito, se il rinvio fosse illegittimo per avere la commissione di ricorso omesso di esercitare direttamente i poteri della Divisione di opposizione e se le sue valutazioni su uso effettivo del marchio anteriore e somiglianza dei segni fossero censurabili.
Principio di diritto
Il Tribunale dichiara che una parte non ha interesse ad agire contro un dispositivo che le è favorevole, anche se contesta taluni passaggi motivazionali; inoltre, la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nel decidere se esercitare i poteri della Divisione di opposizione oppure rinviare la causa, e può farlo per consentire un esame più completo del fascicolo e salvaguardare il legittimo interesse delle parti al doppio grado interno. In assenza di una motivazione autonoma e specifica, la censura contro il capo sulle spese è manifestamente irricevibile. L’azione è quindi respinta in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: impugnazione contro rinvio alla Divisione di opposizione e capi sulle spese
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una domanda di marchio dell’Unione europea figurativo. La questione concerne soprattutto l’ampiezza del potere della commissione di ricorso di rinviare il caso alla Divisione di opposizione e l’interesse ad agire della parte che ottiene l’annullamento, almeno in parte, della decisione sfavorevole.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato una domanda di registrazione di marchio UE per un segno figurativo destinato a coprire, nelle classi 32, 33 e 35, bevande analcoliche e alcoliche, nonché una serie di servizi commerciali e di distribuzione. Bacardi & Co. Ltd aveva proposto opposizione sulla base di diversi diritti anteriori e in particolare di un marchio figurativo internazionale designante vari Stati membri.
La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione per alcuni servizi della classe 35, ma l’aveva accolta per il resto dei prodotti e servizi, fondandosi esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 e ritenendo provato l’uso effettivo del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha poi accolto il ricorso della richiedente, ha ritenuto dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore, ha escluso tuttavia la reputazione necessaria ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, e ha quindi annullato la decisione della Divisione di opposizione nella parte sfavorevole alla ricorrente, rinviando la causa alla Divisione per l’esame dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e degli ulteriori diritti anteriori invocati dall’opponente.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva, in sostanza, l’annullamento e la riforma della decisione della commissione di ricorso, sostenendo due motivi principali:
- violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, per la valutazione dell’uso effettivo del marchio anteriore;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, per la valutazione della somiglianza tra i segni e per il mancato esame finale dell’opposizione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE;
- gli articoli 46 e 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001;
- gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, sul potere della commissione di ricorso di decidere essa stessa o rinviare il caso;
- l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, sulla legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, per l’obbligo di motivazione del ricorso.
Ragionamento del Tribunale sul rinvio alla Divisione di opposizione
Quanto al punto del dispositivo con cui la commissione di ricorso aveva rinviato la causa alla Divisione di opposizione, il Tribunale osserva che l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 attribuisce alla commissione un ampio margine discrezionale: essa può sia esercitare i poteri della formazione che ha reso la decisione impugnata sia rinviare il caso.
Nel caso concreto, la commissione aveva rilevato che l’opposizione non si basava soltanto sull’articolo 8, paragrafo 5, ma anche su altri motivi e su altri diritti anteriori; perciò era legittimo ritenere che vi fosse interesse delle parti a un esame più ampio in primo grado. Il Tribunale sottolinea inoltre che eventuali errori della commissione nella valutazione dell’uso effettivo o della somiglianza dei segni non incidono sulla giustificazione autonoma del rinvio, fondata sull’interesse a un esame completo dei motivi ancora non trattati.
Per questa ragione, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato in diritto nella parte diretta contro il punto del dispositivo che rinviava la causa alla Divisione di opposizione.
Irricevibilità della censura contro il capo che annulla parzialmente la decisione favorevole alla ricorrente
Il Tribunale ritiene che la ricorrente non avesse interesse ad agire contro il punto del dispositivo che annullava la decisione della Divisione di opposizione nella parte in cui aveva accolto l’opposizione per taluni prodotti e servizi. Quel capo, infatti, era favorevole alla ricorrente perché eliminava la parte della decisione sfavorevole.
Il fatto che la ricorrente contestasse alcuni passaggi della motivazione non basta, perché la decisione della commissione di ricorso si considera favorevole quando accoglie la domanda della parte sulla base di uno dei motivi dedotti, anche se non esamina o respinge altri argomenti. Inoltre, le valutazioni criticate non determinavano da sole l’esito finale del procedimento dinanzi alla Divisione di opposizione, che restava libera di esaminare l’opposizione alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e di altri elementi.
Ne consegue che la censura contro il punto 1 del dispositivo è dichiarata manifestamente irricevibile per difetto di interesse ad agire.
Irricevibilità della censura sulle spese
Quanto al punto del dispositivo relativo alle spese, il Tribunale osserva che la ricorrente si limitava a menzionare tale capo senza formulare alcuna argomentazione specifica. Poiché il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi sufficiente a consentire alla controparte di difendersi e al giudice di decidere, la censura è dichiarata manifestamente irricevibile.
Decisione
Il Tribunale conclude quindi che:
- il ricorso è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto;
- ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna dell’altra parte solo nell’ipotesi di udienza, poi non tenutasi.
Principi ricavabili
La pronuncia conferma che, nel contenzioso sui marchi UE, il rinvio della causa alla Divisione di opposizione da parte della commissione di ricorso può essere legittimo anche quando la commissione abbia già risolto alcune questioni, se residuano profili che giustificano un esame completo in primo grado. Conferma inoltre che non esiste interesse a impugnare un capo del dispositivo che è sostanzialmente favorevole alla parte ricorrente, neppure quando essa contesti la motivazione su cui quel capo si fonda.
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