Tribunale, Ordinanza T-46/23
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 16 January 2024. — Eva Kaili v European Parliament and European Public Prosecutor’s Office. — Action for annulment – Institutional law – Member of Parliament – Request for the lifting of parliamentary immunity by the European Chief Prosecutor – Decision of the President of the Parliament to announce this request to the Parliament and refer it to the Committee of Legal Affairs – Acts not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-46/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di Eva Kaili contro la richiesta della Procura europea di revoca della sua immunità e contro l’atto del Presidente del Parlamento che ne ha disposto l’annuncio e il rinvio in commissione. Entrambi gli atti sono qualificati come preparatori, privi di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’interessata. La tutela giurisdizionale è rinviata all’eventuale impugnazione della decisione finale del Parlamento sulla revoca dell’immunità.
Impugnabilità ex articolo 263 TFUE della richiesta della Procura europea di revoca dell’immunità di un eurodeputato e della decisione del Presidente del Parlamento di darne annuncio e rinvio in commissione
La questione giuridica
Se la richiesta motivata del Procuratore capo europeo, presentata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 per ottenere la revoca dell’immunità parlamentare, e la decisione del Presidente del Parlamento europeo di annunciare tale richiesta in plenaria e trasmetterla alla commissione giuridica, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto produttivi di effetti giuridici vincolanti nei confronti della deputata interessata.
Principio di diritto
Non sono impugnabili con ricorso ex articolo 263 TFUE né la richiesta del Procuratore capo europeo di revoca dell’immunità parlamentare, né la decisione del Presidente del Parlamento di annunciarla in plenaria e trasmetterla alla commissione giuridica, poiché entrambe sono misure preliminari prive di effetti giuridici vincolanti e di modifica distinta della situazione giuridica della deputata; l’unico atto idoneo a incidere sui suoi diritti è l’eventuale decisione finale del Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1939
- Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
Impugnabilità della richiesta di revoca dell’immunità e della decisione di avvio della procedura parlamentare
Si tratta di un’ordinanza del Tribunale in un ricorso per annullamento proposto da un membro del Parlamento europeo contro una richiesta della Procura europea e contro un atto interno del Presidente del Parlamento. La controversia riguarda l’ammissibilità dell’azione ai sensi dell’articolo 263 TFUE in materia di immunità parlamentare.
Fatti e procedimento principale
La Procura europea, con lettera del 15 dicembre 2022, ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità di due deputati, tra cui Eva Kaili, e di sei assistenti parlamentari accreditati, nell’ambito di un’indagine sulla gestione delle indennità parlamentari. Con successiva lettera del 9 gennaio 2023, il Procuratore capo europeo ha precisato che la richiesta doveva intendersi riferita, per i deputati, anche agli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità. Il 10 gennaio 2023 il Segretariato generale del Parlamento ha informato la ricorrente che la richiesta sarebbe stata annunciata in plenaria e deferita alla commissione giuridica. Il 18 gennaio 2023 il Presidente del Parlamento ha effettivamente annunciato la richiesta in seduta plenaria e l’ha rinviata alla commissione competente.
Domande delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento:
- della richiesta del Procuratore capo europeo del 15 dicembre 2022;
- della decisione del Presidente del Parlamento di annunciare la richiesta e trasmetterla alla commissione giuridica. Le convenute eccepivano l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che gli atti impugnati non producono effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, che limita l’impugnabilità agli atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi;
- l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, che consente al Procuratore capo europeo di presentare una richiesta motivata di revoca dell’immunità quando questa osti a un’indagine;
- l’articolo 9 del Protocollo n. 7, che attribuisce al Parlamento europeo la competenza esclusiva a revocare l’immunità dei deputati;
- l’articolo 47 della Carta, invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva;
- gli articoli 130 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi rispettivamente all’eccezione di irricevibilità e alle spese.
Ragionamento del Tribunale sulla richiesta della Procura europea
Il Tribunale afferma che la richiesta del Procuratore capo europeo è un atto preliminare e necessario, ma non conclusivo. In base al suo contenuto, essa si limita a chiedere la revoca dell’immunità e non contiene una posizione definitiva sulla procedura investigativa. Il Tribunale osserva che:
- la richiesta non produce, di per sé, la revoca dell’immunità;
- non incide immediatamente sui diritti o obblighi della ricorrente;
- ha il solo effetto di investire il Parlamento, che resta l’unica autorità competente a decidere. Ne consegue che la richiesta non comporta una modifica distinta della situazione giuridica della deputata e non costituisce un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE.
Ragionamento del Tribunale sulla decisione del Presidente del Parlamento
Anche la decisione del Presidente del Parlamento di annunciare la richiesta in plenaria e rinviarla alla commissione giuridica è qualificata come atto preparatorio. Essa non contiene alcuna posizione definitiva, né provvisoria, sulla fondatezza della richiesta di revoca dell’immunità. Il Tribunale sottolinea che tale decisione si inserisce in una procedura articolata in più fasi, il cui esito è rimesso alla decisione finale del Parlamento, unico soggetto abilitato a revocare l’immunità ai sensi del Protocollo n. 7. Fino a quel momento, la deputata continua a beneficiare della protezione conferita dal diritto dell’Unione.
Rigetto degli argomenti della ricorrente
Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente secondo cui:
- la nozione di atto impugnabile dovrebbe essere interpretata estensivamente sulla base della giurisprudenza relativa all’iniziativa dei cittadini;
- il procedimento le arrecherebbe un danno morale e reputazionale;
- l’atto del Presidente del Parlamento dovrebbe essere considerato autonomamente lesivo;
- l’articolo 47 della Carta implicherebbe un accesso più ampio al giudice dell’Unione. Secondo il Tribunale, la tutela giurisdizionale effettiva non consente di elidere i requisiti di ricevibilità previsti dai Trattati, e i pregiudizi reputazionali o politici dedotti non equivalgono a una modifica della situazione giuridica dell’interessata.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento europeo e dalla Procura europea e dichiara il ricorso integralmente irricevibile. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalle due convenute.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, ai fini dell’articolo 263 TFUE, sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono in modo distinto sulla posizione del ricorrente. Gli atti meramente preparatori, anche se necessari nell’ambito di una procedura complessa, non sono autonomamente impugnabili quando la decisione finale spetta a un’altra istituzione dell’Unione.
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