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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-47/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 17 January 2024. — Miłosz Jeleń v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark WILD INSPIRED – Earlier EU word mark INSPIRED – Relative ground for refusal – No similarity of the services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-47/23

Giurisprudenza europea62023TJ0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra WILD INSPIRED e INSPIRED. La Corte di merito afferma che i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso relativi ad abbigliamento e calzature per esseri umani non sono simili ai servizi relativi a cibi e bevande per animali. Neppure la presenza degli stessi beni in negozi o piattaforme multi-prodotto è sufficiente, da sola, a dimostrare la somiglianza. La decisione chiarisce anche che i termini "footwear" e "clothing" in classe 35 non comprendono, di regola, articoli per animali.

Marchio UE: nel giudizio di opposizione, la sola denominazione comune non basta se i servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso sono riferiti a beni diversi e non simili, con conseguente esclusione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di "footwear, clothing, underwear and headgear" coperti dal marchio anteriore INSPIRED siano simili ai servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di "foodstuffs and beverages for animals" coperti dal marchio richiesto WILD INSPIRED, tenuto conto anche dell’interpretazione dell’elenco dei servizi di classe 35 e dell’asserita ampiezza della protezione del marchio anteriore.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei servizi; se i servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso riguardano beni di natura, destinazione e pubblico diversi, e non risultano in concorrenza né complementari, la mera circostanza che possano essere offerti negli stessi punti vendita o sulle stesse piattaforme online non basta a fondare la somiglianza. Inoltre, le voci "footwear" e "clothing" nella classe 35, salvo espressa indicazione contraria, si riferiscono a prodotti per esseri umani e non per animali.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Classificazione di Nizza (Accordo di Nizza del 15 giugno 1957)

Marchio UE WILD INSPIRED / INSPIRED: assenza di somiglianza tra servizi e rigetto dell’opposizione

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione. La controversia concerneva la domanda di registrazione del marchio UE denominativo WILD INSPIRED e il conflitto con il marchio anteriore INSPIRED, entrambi riferiti a servizi di classe 35.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il richiedente del nuovo marchio, The Animal Store, Food and Accessories, SL, aveva chiesto la registrazione del segno WILD INSPIRED per servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio, in negozio e via reti informatiche, di alimenti e bevande per animali. Il titolare del marchio anteriore INSPIRED, Miłosz Jeleń, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L’opposizione era stata respinta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che i servizi in conflitto non fossero simili e che, pertanto, mancasse il rischio di confusione.

Normativa applicabile e criterio giuridico

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione presuppone cumulativamente:

  • identità o somiglianza dei marchi;
  • identità o somiglianza dei prodotti o servizi.

La valutazione deve essere globale e tener conto, tra gli altri elementi, della natura, della destinazione, del metodo di utilizzo, della concorrenza e della complementarità dei servizi, oltre che dei canali di distribuzione.

Primo profilo: portata della protezione dei servizi della classe 35 del marchio anteriore

Il ricorrente sosteneva che i servizi di classe 35 del marchio anteriore, relativi alla vendita di calzature e abbigliamento, dovessero essere interpretati estensivamente fino a ricomprendere anche beni per animali, oppure comunque dovessero essere letti in modo ampio.

Il Tribunale respinge tale impostazione. Richiamando l’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, osserva che i termini usati nell’elenco dei prodotti e servizi coprono solo ciò che risulta chiaramente dal loro significato letterale. Inoltre, la Classificazione di Nizza indica che "clothing", "footwear" e "headgear" si riferiscono, in linea di principio, a beni per esseri umani, salvo espressa indicazione che siano destinati ad animali.

Ne consegue che il marchio anteriore non poteva essere interpretato come riferito alla vendita di abbigliamento e calzature per animali.

Secondo profilo: somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio

Il ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse escluso la somiglianza tra:

  • servizi di vendita al dettaglio e vendita via internet di abbigliamento, biancheria intima, calzature e copricapi;
  • servizi di vendita al dettaglio e vendita via internet di alimenti e bevande per animali.

Il Tribunale conferma l’analisi di EUIPO. Osserva che, sebbene si tratti in astratto di servizi di vendita al dettaglio, la comparazione deve tener conto anche dei beni cui tali servizi si riferiscono, quando l’elenco li specifica. In questa causa, i beni sono chiaramente diversi per natura e destinazione: da un lato, articoli destinati a soddisfare esigenze umane; dall’altro, prodotti alimentari per la sopravvivenza degli animali domestici.

La Corte sottolinea che:

  • i servizi hanno oggetto diverso;
  • hanno finalità diversa;
  • non sono in concorrenza diretta;
  • il fatto che possano essere commercializzati in grandi supermercati o sulle stesse piattaforme online non basta, da solo, a fondare la somiglianza.

Terzo profilo: somiglianza tra servizi di vendita all’ingrosso

Quanto ai servizi di vendita all’ingrosso, il Tribunale adotta la stessa logica: anche qui, i beni di riferimento sono diversi e tale diversità incide sulla valutazione della somiglianza dei servizi. Il ricorrente non ha dimostrato, con elementi concreti, che gli operatori all’ingrosso trattino normalmente merci molto diversificate in modo tale da far considerare simili i servizi in questione.

Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva legittimamente concludere che anche i servizi di vendita all’ingrosso erano dissimili.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Poiché non è stata accertata la somiglianza dei servizi, manca una delle condizioni cumulative richieste dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale rigetta pertanto il motivo unico e, con esso, l’intero ricorso.

Sul piano delle spese, in assenza di udienza e tenuto conto delle conclusioni formulate da EUIPO, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueprocedimenti di opposizionerischio di confusionevendita al dettagliovendita all’ingrosso

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