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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 gennaio 2024. — WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/ UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non statali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”. — Causa C-621/21

Giurisprudenza europea62021CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito che le donne possono costituire, da sole, un gruppo sociale rilevante ai fini dello status di rifugiato, se nel paese d’origine sono esposte a violenze basate sul genere e socialmente percepite come diverse. Ha inoltre precisato che, per le persecuzioni compiute da soggetti non statuali, è sufficiente che il motivo di persecuzione sia collegato alla mancanza di protezione statale. Infine, ha riconosciuto che la minaccia di essere uccisa per presunte trasgressioni di norme culturali o tradizionali può integrare il danno grave richiesto per la protezione sussidiaria.

Protezione internazionale: le donne possono costituire un “determinato gruppo sociale” ai fini dello status di rifugiato; violenza domestica e “delitto d’onore” possono integrare persecuzione e danno grave

La questione giuridica

Interpretazione della direttiva 2011/95/UE in tre profili: 1) se la violenza contro le donne basata sul genere e la violenza domestica debbano essere qualificate anche alla luce di CEDAW e Convenzione di Istanbul o abbiano una portata autonoma nel diritto UE; 2) se le donne, da sole o insieme a sottogruppi caratterizzati da ulteriori elementi comuni, possano integrare un “determinato gruppo sociale” ex articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e se gli atti di persecuzione siano rilevanti per la visibilità del gruppo; 3) se, quando la persecuzione provenga da soggetti non statuali, il nesso di cui all’articolo 9, paragrafo 3, richieda un collegamento tra motivo di persecuzione e atto persecutorio oppure sia sufficiente il collegamento con la mancanza di protezione; 4) se la minaccia di “delitto d’onore” integri “danno grave” ai fini della protezione sussidiaria.

Principio di diritto

Ai fini della direttiva 2011/95/UE, le donne di un paese possono, in ragione delle condizioni sociali, giuridiche o culturali esistenti nello Stato d’origine, costituire da sole un “determinato gruppo sociale” oppure un gruppo più ristretto di donne accomunate da un’ulteriore caratteristica comune; la violenza domestica e il rischio di “delitto d’onore” possono integrare atti di persecuzione o danno grave. Quando la persecuzione è commessa da soggetti non statuali, il nesso causale richiesto dall’articolo 9, paragrafo 3, è soddisfatto anche se il collegamento con uno dei motivi di persecuzione sussiste solo rispetto alla mancanza di protezione offerta dallo Stato. La minaccia effettiva di essere uccisa a causa di norme culturali, religiose o tradizionali rientra nel “danno grave” di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e può fondare la protezione sussidiaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera f), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera g), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 6, lettera c), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 7, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 13, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 15, lettere a) e b), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 18, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 78 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • CEDAW
  • Convenzione di Istanbul
  • Articoli 2 e 3 CEDU

Violenza di genere, gruppo sociale e protezione internazionale

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad nell’ambito di una controversia tra una cittadina turca e l’autorità bulgara competente in materia di asilo. Il caso riguarda una domanda di protezione internazionale fondata su violenza domestica, minacce di morte e timore di un possibile “delitto d’onore” al rientro nel Paese d’origine.

Fatti e procedimento principale

WS, cittadina turca di etnia curda, musulmana sunnita e divorziata, ha riferito di essere stata costretta a sposarsi in giovane età e di aver subito per anni violenze dal marito, senza protezione da parte della famiglia biologica. Dopo una prima domanda di protezione internazionale già respinta, ha presentato una domanda ulteriore facendo valere nuovi elementi, tra cui una condanna penale del marito per minacce, articoli di stampa su uccisioni di donne in Turchia e il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul.

La DAB ha rifiutato di riaprire la procedura, ritenendo che non vi fossero nuovi elementi rilevanti. Il giudice nazionale ha ritenuto necessario interrogare la Corte sulla corretta interpretazione della direttiva 2011/95/UE, soprattutto per quanto concerne la violenza contro le donne basata sul genere.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la violenza contro le donne basata sul genere debba essere letta alla luce della CEDAW e della Convenzione di Istanbul o abbia una portata autonoma nel diritto UE;
  • se le donne possano costituire un “determinato gruppo sociale” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;
  • se gli atti di persecuzione, inclusa la violenza domestica, possano incidere sulla “visibilità” del gruppo sociale;
  • come operi il nesso causale dell’articolo 9, paragrafo 3, quando la persecuzione provenga da soggetti non statuali;
  • se la minaccia di “delitto d’onore” integri danno grave ai fini della protezione sussidiaria.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2011/95/UE, specie gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15 e 18;
  • l’articolo 78 TFUE;
  • la Convenzione di Ginevra del 1951;
  • la CEDAW;
  • la Convenzione di Istanbul;
  • gli articoli 2 e 3 CEDU.

La Corte sottolinea che la direttiva va interpretata in conformità con la Convenzione di Ginevra e con gli altri trattati pertinenti, inclusi quelli che vietano le discriminazioni.

Ragionamento della Corte: gruppo sociale e genere

La Corte afferma anzitutto che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), richiede due condizioni cumulative per il “determinato gruppo sociale”:

  • i membri devono condividere una caratteristica innata, una storia comune non mutabile, oppure una caratteristica/fede così fondamentale da non poter essere abbandonata;
  • il gruppo deve avere un’identità distinta nel paese d’origine, perché percepito come diverso dalla società circostante.

In questa prospettiva, il sesso femminile costituisce una caratteristica innata e quindi può, da solo, soddisfare la prima condizione. Non è necessario, in via generale, un ulteriore elemento comune, anche se esso può esistere; ad esempio, donne che rifiutano un matrimonio forzato o che hanno abbandonato il tetto coniugale possono condividere una storia comune non mutabile.

Quanto alla seconda condizione, la Corte osserva che le donne possono essere percepite come diverse dalla società circostante in ragione di norme sociali, morali o giuridiche del paese d’origine. La valutazione deve essere concreta e dipende dal contesto del paese di origine, che può essere l’intero territorio o una parte di esso.

La Corte chiarisce inoltre che l’appartenenza al gruppo sociale deve essere accertata indipendentemente dagli atti di persecuzione; tuttavia, la discriminazione o la persecuzione subita può essere un indice utile per valutare se il gruppo sia realmente percepito come distinto.

Ne deriva che, in determinate condizioni, le donne nel loro insieme possono costituire un determinato gruppo sociale, così come gruppi più ristretti di donne accomunate da una caratteristica supplementare.

Ragionamento della Corte: CEDAW e Convenzione di Istanbul

La Corte precisa che la CEDAW rientra tra i trattati pertinenti ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, poiché tutti gli Stati membri ne sono parte. Anche la Convenzione di Istanbul, pur non essendo ratificata da tutti gli Stati membri, deve essere considerata nell’interpretazione della direttiva 2011/95/UE, in quanto contiene obblighi rilevanti per il sistema europeo comune di asilo.

In particolare, la Corte valorizza l’articolo 60 della Convenzione di Istanbul, che impone di riconoscere la violenza contro le donne basata sul genere come forma di persecuzione e di applicare un’interpretazione sensibile al genere dei motivi della Convenzione di Ginevra.

Ragionamento della Corte: nesso causale e soggetti non statuali

La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 6, lettera c), e 7 della direttiva 2011/95/UE nel senso che, quando la persecuzione proviene da soggetti non statuali, il requisito del nesso causale è soddisfatto se il collegamento con uno dei motivi di persecuzione sussiste:

  • o rispetto agli atti di persecuzione;
  • oppure rispetto alla mancanza di protezione da parte dei soggetti che dovrebbero offrirla.

Non è dunque necessario che il motivo di persecuzione sia presente simultaneamente sia nell’atto persecutorio sia nella mancata protezione. È sufficiente che il nesso riguardi uno solo dei due elementi.

Ragionamento della Corte: danno grave e “delitto d’onore”

Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte osserva che l’articolo 15, lettere a) e b), copre, rispettivamente, la pena di morte o l’esecuzione e la tortura o trattamenti inumani o degradanti. Tali disposizioni non distinguono tra danni causati da soggetti statuali e non statuali.

Se una donna rischia concretamente di essere uccisa da membri della famiglia o della comunità per aver trasgredito norme culturali, religiose o tradizionali, la minaccia rientra nell’articolo 15, lettera a), come rischio di essere giustiziata. Se invece le violenze non sono probabilmente letali, esse rientrano nell’articolo 15, lettera b), come tortura o trattamento inumano o degradante.

La Corte conferma inoltre che la valutazione della protezione sussidiaria deve essere svolta secondo gli stessi criteri probatori e istruttori previsti dal capo II della direttiva per lo status di rifugiato.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), consente di considerare le donne di un paese, nel loro insieme, o gruppi più ristretti di donne, come “determinato gruppo sociale”;
  • l’articolo 9, paragrafo 3, non richiede sempre un nesso tra motivo di persecuzione e atto persecutorio, essendo sufficiente il nesso con la mancanza di protezione contro tali atti;
  • l’articolo 15, lettere a) e b), include la minaccia effettiva di essere uccisa o subire violenze per la presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, con conseguente possibile riconoscimento della protezione sussidiaria.

Principi pratici per il professionista

La sentenza rafforza l’uso della categoria della persecuzione di genere nel diritto UE e conferma che:

  • la violenza domestica può essere rilevante non solo come fatto lesivo, ma come indice di un gruppo sociale distinto;
  • la prova del contesto paese è decisiva;
  • la persecuzione di soggetti privati non esclude la protezione internazionale se lo Stato non protegge efficacemente;
  • il rischio di “delitto d’onore” deve essere valutato come possibile danno grave, anche a fini di protezione sussidiaria.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalestatus di rifugiatoprotezione sussidiariaviolenza di genereviolenza domestica

Testo integrale

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