Regolamento (UE) 2016/1026
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1026 della Commissione, del 24 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1026 della Commissione aggiorna e fissa i valori forfettari all'importazione di specifici ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE sui mercati agricoli. I valori sono riportati in allegato per singoli codici NC e per determinate origini di paesi terzi, con il codice "ZZ" per le altre origini. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, limitatamente alle origini/paesI terzi ivi indicati. I valori forfettari servono per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1026: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli nell'ambito della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che demanda alla Commissione l'aggiornamento dei valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento richiamando il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che devono essere calcolati ogni giorno feriale sulla base dei dati disponibili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda solo le importazioni di determinati ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC. I valori sono differenziati per origine del prodotto, cioè per singoli paesi terzi o gruppi di origini, e includono il codice "ZZ" per le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. Nell'allegato sono indicati importi espressi in EUR/100 kg per vari codici NC, tra cui:
- 0702 00 00 per MA e ZZ;
- 0709 93 10 per TR e ZZ;
- 0805 50 10 per AR, CL, MA, ZA e ZZ;
- 0808 10 80 per AR, BR, CL, CN, NZ, SA, US, ZA e ZZ;
- 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10/0809 30 90 e 0809 40 05 per TR, ZA o ZZ a seconda del codice.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore import, i valori contenuti nell'allegato devono quindi essere utilizzati immediatamente ai fini del calcolo del prezzo di entrata applicabile alle spedizioni interessate.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli, distinguendo le origini di paesi terzi interessate.
Riferimento al meccanismo di calcolo del prezzo di entrata
Il regolamento si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Il considerando precisa che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, associandoli alle origini specifiche indicate (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, SA, US, ZA) e, in diversi casi, al codice "ZZ" per "altre origini".
Come è indicizzato
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