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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/580

Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un set armonizzato di dati sugli ordini che i gestori delle sedi di negoziazione devono conservare e rendere disponibili alle autorità competenti, in modo da consentire controlli efficaci di mercato e l’individuazione di possibili abusi. Definisce in dettaglio quali informazioni registrare su parti coinvolte, tipologia dell’ordine, tempi, prezzi, quantità, istruzioni, eventi di vita dell’ordine e collegamento con le operazioni. L’allegato contiene la tabella con i campi informativi, gli standard di formato e i codici da utilizzare quando i dati vengono trasmessi su richiesta.

Norme tecniche di regolamentazione sulla conservazione e messa a disposizione delle autorità competenti dei dati relativi agli ordini su strumenti finanziari ricevuti nelle sedi di negoziazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori delle sedi di negoziazione che ricevono ordini relativi a strumenti finanziari e devono conservarne i dati pertinenti e fornirli, su richiesta, all’autorità competente. Riguarda gli ordini immessi nei sistemi di negoziazione, inclusi quelli trasmessi via accesso elettronico diretto (DEA), gli ordini aggregati, gli ordini strategici/impliciti, gli ordini con strategia di inoltro e gli ordini respinti; copre anche i dettagli delle fasi di negoziazione, delle aste e degli eventi che incidono sugli ordini. Si applica nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e decorre dalla medesima data di applicazione prevista da tale regolamento; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari

Il regolamento delegato (UE) 2017/580 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) definendo norme tecniche uniformi per la conservazione dei dati relativi agli ordini nelle sedi di negoziazione. La finalità è consentire alle autorità competenti di raccogliere, confrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente le informazioni di mercato, anche ai fini della prevenzione e dell’accertamento di possibili abusi di mercato.

Finalità e logica del sistema informativo

Il testo muove dall’esigenza di evitare duplicazioni e di assicurare chiarezza e certezza giuridica. Per questo disciplina in modo completo gli elementi informativi relativi agli ordini, inclusi quelli necessari anche ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, e impone standard e formati uniformi per la trasmissione dei dati su richiesta dell’autorità competente.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo grava sui gestori delle sedi di negoziazione, che devono conservare i dati di tutti gli ordini immessi nei propri sistemi. Rientrano nel perimetro anche gli ordini immessi tramite accesso elettronico diretto (DEA), gli ordini aggregati, i pending allocations, gli ordini strategici con funzionalità implicita (SOIF), gli ordini con strategia di routing, nonché gli ordini respinti. Le informazioni devono consentire di ricostruire il ciclo di vita dell’ordine, la sua collocazione nel book, le sue variazioni e il collegamento con le operazioni eseguite.

Identificazione delle parti rilevanti

Il regolamento richiede di identificare puntualmente i soggetti e gli algoritmi coinvolti nella catena dell’ordine. Devono essere registrati: il membro o partecipante che ha immesso l’ordine, il soggetto o algoritmo che ha preso la decisione di investimento, quello responsabile dell’esecuzione, l’eventuale broker non esecutivo e il cliente per conto del quale l’ordine è stato immesso. L’allegato specifica che il cliente va identificato con LEI se persona giuridica o con national id se persona fisica; gli ordini aggregati e le assegnazioni pendenti devono essere contrassegnati rispettivamente con AGGR e PNAL.

Capacità di negoziazione e attività di liquidità

Deve essere indicata la capacità con cui il membro o partecipante opera: dealing on own account, matched principal o any other capacity. Inoltre, vanno segnalati gli ordini immessi nell’ambito di strategie di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE, nonché quelli riconducibili ad altre attività di fornitura di liquidità svolte sulla base di condizioni prestabilite dall’emittente o dalla sede di negoziazione.

Tracciabilità temporale degli eventi

Uno dei cardini del regolamento è la registrazione della data e ora di ciascun evento che incide sull’ordine, con il grado di precisione richiesto dal regolamento delegato (UE) 2017/574. La regola vale anche per i dati relativi alle fasi di negoziazione, al prezzo d’asta indicativo e al volume d’asta indicativo. Salvo il caso del rifiuto dell’ordine da parte dei sistemi della sede, gli eventi devono essere registrati utilizzando gli orologi dei motori di confronto della sede di negoziazione.

Validità dell’ordine, restrizioni e priorità nel book

Devono essere conservati i periodi di validità e le restrizioni applicate all’ordine, con relativa marcatura temporale di attivazione o scadenza. Per i sistemi price-time o size-time, il regolamento impone anche la conservazione della marcatura temporale prioritaria o, rispettivamente, dei quantitativi determinanti la priorità; nei sistemi ibridi si applica la regola coerente con la logica di esposizione del book. In ogni caso, deve essere assegnato e conservato un numero sequenziale per tutti gli eventi.

Identificativi dell’ordine e collegamento con le operazioni

Ogni ordine deve avere un codice identificativo individuale, unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e strumento finanziario. Il codice è mantenuto dal momento della ricezione fino alla rimozione dal book e si applica anche agli ordini respinti. L’allegato disciplina inoltre il trattamento degli ordini impliciti, degli ordini collegati a una strategia e degli ordini inoltrati verso altre sedi di negoziazione, che devono essere marcati come routed e mantenere lo stesso identificativo durante tutto il ciclo di vita.

Tipologia, prezzi, quantità e istruzioni

Il regolamento richiede di registrare il tipo di ordine secondo la classificazione della sede di negoziazione e di ricondurlo, in termini generali, alla categoria limit order o stop order. Sono inoltre oggetto di conservazione tutti i prezzi rilevanti: prezzo limite, prezzo limite aggiuntivo, prezzo di stop, prezzo pegged e prezzo di esecuzione, con specifiche tecniche sui formati e sulle valute. Analoga attenzione è riservata alle istruzioni dell’ordine, al buy/sell indicator, allo status dell’ordine, alla misura del quantitativo, al quantitativo iniziale, residuo, esposto e negoziato, nonché agli eventuali quantitativi minimi o quote minime eseguibili.

Eventi di vita dell’ordine e classificazioni operative

Il campo sugli eventi copre una gamma ampia di situazioni: nuovo ordine, trigger, sostituzioni manuali o automatiche, cambi di status, annullamenti, rifiuti, scadenze, esecuzioni parziali o totali. Il regolamento dettaglia anche status come active, inactive, firm/indicative, implicit e routed, oltre agli indicatori passive/aggressive e ai criteri di prevenzione dell’auto-esecuzione. Tali informazioni servono a ricostruire in modo completo il comportamento dell’ordine nel book e la sequenza degli eventi.

Fasi di negoziazione e dati d’asta

Per le sedi che operano con aste o con fasi di negoziazione articolate, devono essere conservati i dati relativi alle varie fasi in cui l’ordine è presente nel book, comprese le interruzioni di negoziazione, i circuit breaker e le sospensioni. Devono inoltre essere registrati il prezzo d’asta indicativo e il volume d’asta indicativo, così da consentire l’analisi dell’impatto dei singoli ordini sul processo di uncrossing.

Allegato tecnico: standard e codici

L’allegato contiene la legenda dei formati e degli identificativi da utilizzare, tra cui LEI, MIC, ISIN, National ID, codici valuta ISO 4217 e formati data/ora ISO 8601 in UTC. La tabella 2 specifica, per ciascun campo, il contenuto da conservare e il formato da usare quando i dati sono forniti all’autorità competente su richiesta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dalla stessa data prevista per il MiFIR. La sua applicazione è diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e formato dei dati sugli ordini

L’articolo 1 impone ai gestori delle sedi di negoziazione di tenere a disposizione dell’autorità competente i dettagli di ciascun ordine immesso nei sistemi, limitatamente ai dati di cui agli articoli da 2 a 13 e alla tabella 2 dell’allegato. Quando l’autorità richiede tali dati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, essi devono essere forniti con gli standard e i formati indicati nell’allegato.

Identificazione delle parti rilevanti

L’articolo 2 richiede la registrazione del membro o partecipante che ha immesso l’ordine, della persona o algoritmo responsabile della decisione di investimento, della persona o algoritmo responsabile dell’esecuzione, del broker non esecutivo e del cliente per conto del quale l’ordine è stato immesso. Prevede inoltre la qualificazione di ordini assegnati successivamente al cliente come pending allocations (PNAL) e degli ordini aggregati come AGGR.

Capacità di negoziazione e fornitura di liquidità

L’articolo 3 impone di indicare la capacità di negoziazione del membro o partecipante (dealing on own account, matched principal o altra capacità) e di segnalare gli ordini immessi nell’ambito di strategie di market making ex articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE o di altre attività di fornitura di liquidità basate su condizioni prestabilite.

Data, ora e precisione temporale

L’articolo 4 richiede la registrazione della data e ora di ciascun evento elencato nel campo 21 dell’allegato e dei dati dei campi 49, 50 e 51, con il grado di precisione previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/574. Salvo il rifiuto degli ordini da parte dei sistemi, gli eventi devono essere registrati usando gli orologi dei motori di confronto delle sedi di negoziazione.

Periodo di validità e restrizioni dell’ordine

L’articolo 5 impone di conservare i periodi di validità e le restrizioni applicate agli ordini, nonché le relative marcature temporali di attivazione o scadenza secondo quanto previsto nei campi 10, 11 e 12 dell’allegato.

Priorità, dimensione prioritaria e numero sequenziale

L’articolo 6 disciplina la conservazione della marcatura temporale prioritaria per i sistemi price-time e dei quantitativi che determinano la priorità per i sistemi size-time, nonché l’assegnazione di un numero sequenziale per tutti gli eventi. Nei sistemi ibridi si applica la regola coerente con il criterio di esposizione del book di negoziazione.

Codici identificativi dell’ordine e collegamenti strategici

L’articolo 7 prevede un codice identificativo individuale per ciascun ordine, unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e strumento finanziario, valido anche per gli ordini respinti. Disciplina anche gli ordini strategici con funzionalità implicita (SOIF), gli ordini collegati a una strategia e gli ordini con possibilità di routing, che mantengono il medesimo codice identificativo lungo il loro ciclo di vita.

Eventi che incidono sugli ordini

L’articolo 8 rinvia al campo 21 dell’allegato per la registrazione degli eventi che modificano il ciclo di vita dell’ordine: nuovo ordine, modifica, sostituzione automatica o manuale, cambio di status, annullamento, rifiuto, scadenza, esecuzione parziale o totale, inclusi eventi particolari come trigger e meccanismi di tutela per il market making.

Tipo di ordine e classificazione limit/stop

L’articolo 9 impone di registrare il tipo di ordine secondo la classificazione interna della sede di negoziazione e di qualificare ciascun ordine, in termini generali, come limit order o stop order.

Prezzi e istruzioni dell’ordine

Gli articoli 10 e 11 richiedono la conservazione di tutti i dettagli relativi ai prezzi dell’ordine e di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine, secondo le sezioni I e J dell’allegato.

Identificativo dell’operazione

L’articolo 12 impone di conservare un codice identificativo individuale per ciascuna operazione risultante dall’esecuzione integrale o parziale di un ordine, secondo le regole del campo 48 dell’allegato.

Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativi d’asta

L’articolo 13 richiede la conservazione dei dati relativi alle fasi di negoziazione, al prezzo d’asta indicativo e al volume d’asta indicativo. Su richiesta dell’autorità competente, tali informazioni si estendono anche ai dati temporali e sequenziali collegati ai campi 9 e da 15 a 18 dell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dalla stessa data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza e segnalazionesorveglianza del mercatoabusi di mercatostrumenti finanziari

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