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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/581

Regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici per l’accesso non discriminatorio tra sedi di negoziazione e CCP, definendo quando il diniego sia consentito e quando, invece, l’accesso debba essere accordato. Regola inoltre le condizioni economiche e operative degli accordi di accesso, imponendo trasparenza, non discriminazione e gestione adeguata dei rischi. Completa la disciplina con regole su contratti economicamente equivalenti, netting e cross-margining, oltre a moduli e termini per le notifiche transitorie previste da MiFIR.

Norme tecniche sull’accesso non discriminatorio alla compensazione tra sedi di negoziazione e controparti centrali, sui criteri di diniego, sulle condizioni contrattuali e sulle procedure transitorie di notifica.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) e alle sedi di negoziazione nell’Unione europea, nonché alle rispettive richieste e accordi di accesso alla compensazione ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Riguarda anche le notifiche all’autorità competente, all’ESMA e, per le CCP, al collegio della CCP, in relazione al regime transitorio previsto da MiFIR. Le disposizioni disciplinano sia l’accesso alle CCP da parte delle sedi di negoziazione sia l’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, con effetti dal 3 gennaio 2018, salvo alcune norme procedurali applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Norme tecniche sull’accesso non discriminatorio alle CCP e alle sedi di negoziazione

Il regolamento delegato (UE) 2017/581 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) disciplinando in modo dettagliato l’accesso alla compensazione tra sedi di negoziazione e controparti centrali (CCP). La finalità è evitare distorsioni concorrenziali, assicurare condizioni non discriminatorie, chiarire i casi eccezionali di rifiuto dell’accesso e rendere coerente la disciplina dei contratti economicamente equivalenti, del netting e delle tariffe.

Ambito di applicazione

Le norme si applicano alle CCP e alle sedi di negoziazione dell’Unione, nonché alle relazioni contrattuali e procedurali instaurate ai sensi degli articoli 35 e 36 di MiFIR. Il regolamento copre sia l’accesso delle sedi di negoziazione alle CCP sia l’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, includendo anche i profili transitori, le notifiche alle autorità competenti, all’ESMA e al collegio della CCP, e il calcolo dell’importo nozionale annuo per le sedi di negoziazione che intendono beneficiare della non applicazione temporanea dell’articolo 36.

Diniego dell’accesso: criteri generali

La regola di fondo è che il rifiuto dell’accesso è eccezionale. Sia la CCP sia la sede di negoziazione devono prima compiere ogni ragionevole sforzo per gestire i rischi derivanti dall’accesso richiesto e possono negarlo solo se permangono rischi indebiti significativi non gestibili. In caso di diniego, la parte che respinge la richiesta deve indicare con precisione quali rischi si realizzerebbero e spiegare perché non possano essere gestiti.

Diniego dell’accesso da parte delle CCP

Per le CCP, il regolamento individua quattro grandi categorie di motivi di rifiuto:

  • il volume previsto delle operazioni, quando l’accesso comporterebbe il superamento della struttura scalabile o della capacità programmata della CCP in misura tale da rendere impossibile l’adeguamento dei sistemi o l’acquisizione della capacità supplementare necessaria;
  • il rischio operativo e la complessità, in particolare quando i sistemi informatici della CCP e della sede di negoziazione sono incompatibili e impediscono la connettività, oppure quando la CCP non dispone di risorse umane sufficienti e qualificate per gestire i rischi dei nuovi strumenti;
  • altri fattori che generano rischi indebiti significativi, tra cui l’assenza di un servizio di compensazione per gli strumenti interessati e l’impossibilità di avviarlo con ragionevole sforzo, la minaccia alla redditività economica o ai requisiti patrimoniali minimi ex articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012, i rischi giuridici e le incompatibilità non rimediabili tra regole della CCP e della sede di negoziazione.

Il rischio giuridico può giustificare il diniego, ad esempio, quando l’accesso impedirebbe l’applicazione delle regole di close-out netting o di default, oppure quando non sarebbe possibile gestire i rischi connessi all’uso simultaneo di più modelli di accettazione della negoziazione.

Diniego dell’accesso da parte delle sedi di negoziazione

Per le sedi di negoziazione il margine di rifiuto è più ristretto. Il rischio operativo e la complessità possono essere invocati solo se esiste un’incompatibilità tra i sistemi informatici della CCP e quelli della sede di negoziazione che impedisce la connettività. Il rifiuto è inoltre ammesso quando l’accesso minaccia la redditività economica della sede o la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi ex articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE, oppure in presenza di incompatibilità non risolvibili tra le rispettive regole.

Accesso e valutazione del rischio sistemico

Ai fini degli articoli 35, paragrafo 4, lettera b), e 36, paragrafo 4, lettera b), di MiFIR, l’accesso può essere considerato una minaccia per il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o un fattore di rischio sistemico non solo in presenza di frammentazione della liquidità, ma anche quando l’autorità competente dimostri che le procedure di gestione del rischio di una o di entrambe le parti non bastano a evitare rischi indebiti significativi per terzi e che non esistono misure correttive sufficienti ad attenuarli.

Condizioni dell’accordo di accesso

L’accordo di accesso deve essere costruito su basi giuridiche e operative chiare. Le parti devono disciplinare i rispettivi diritti e obblighi, la legge applicabile e i termini dell’accordo in modo trasparente, valido e opponibile. L’accordo deve inoltre specificare:

  • gli strumenti finanziari interessati;
  • le modalità di assegnazione delle operazioni se più CCP accedono alla stessa sede;
  • le regole sul momento di immissione degli ordini di trasferimento e sull’irrevocabilità, richiamando la direttiva 98/26/CE;
  • le regole di recesso e risoluzione ordinata, incluse la gestione e liquidazione delle posizioni aperte e un termine ragionevole per porre rimedio alle violazioni non immediatamente risolutive;
  • la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti;
  • i diritti e gli impegni che discendono dall’accordo.

Le parti devono anche disporre di politiche, procedure e sistemi adeguati per comunicazioni sicure e tempestive, consultazioni preventive in caso di modifiche rilevanti, notifiche tempestive negli altri casi, gestione delle controversie, identificazione e controllo dei rischi e, per le sedi di negoziazione, ricezione delle informazioni necessarie al controllo delle posizioni aperte. Per i contratti con consegna fisica, la CCP deve accettare la consegna delle merci.

Tariffe e spese di accesso

Sia le CCP sia le sedi di negoziazione devono applicare tariffe non discriminatorie, trasparenti e basate su criteri oggettivi. Le tariffe devono essere uguali per i partecipanti diretti e, se del caso, per i clienti, e non possono dipendere dalla sede di negoziazione in cui è avvenuta l’operazione, salvo differenze oggettivamente giustificate. Le tariffe devono essere facilmente accessibili, chiaramente imputate ai singoli servizi e sufficientemente granulari da rendere prevedibili le spese, comprese quelle destinate a coprire costi una tantum e costi correnti.

Contratti economicamente equivalenti, margine e garanzie

Il regolamento impone alla CCP di identificare i contratti negoziati su una sede di negoziazione accessibile che siano economicamente equivalenti a contratti già compensati dalla stessa CCP e aventi caratteristiche di rischio analoghe. In linea di principio, tutti i contratti negoziati in una sede di negoziazione accessibile che rientrano nella categoria di strumenti finanziari coperta dall’autorizzazione della CCP sono considerati economicamente equivalenti, salvo il caso in cui la CCP abbia ottenuto un’estensione dell’autorizzazione per strumenti con profilo di rischio considerevolmente diverso o con differenze sostanziali.

Per questi contratti, la CCP deve applicare le stesse metodologie di margine e garanzia indipendentemente dal luogo di negoziazione. Eventuali modifiche ai modelli e ai parametri di rischio sono ammesse solo se necessarie per attenuare fattori di rischio specifici della sede o del contratto e sono qualificate come modifiche significative ai sensi degli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Netting e cross-margining

Per i contratti economicamente equivalenti la CCP deve applicare le stesse procedure di netting, purché esse siano valide ed opponibili ai sensi della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile. Se il rischio giuridico o il rischio di base non risultano adeguatamente attenuati, la CCP può subordinare la compensazione a modifiche che escludano il netting del contratto interessato.

Se la CCP utilizza il cross-margining di portafoglio ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, deve applicare il proprio approccio a tutti i contratti correlati, a prescindere da dove siano negoziati, riconoscendo gli stessi benefici di compensazione o riduzione ai contratti con correlazione significativa e attendibile o con parametro statistico equivalente.

Regime transitorio e notifiche

Il regolamento disciplina con moduli uniformi le notifiche con cui le CCP e le sedi di negoziazione possono avvalersi del regime transitorio previsto da MiFIR. La CCP che chieda l’autorizzazione a beneficiare delle disposizioni transitorie dell’articolo 35, paragrafo 5, deve inviare alla propria autorità competente una notifica scritta secondo il modulo 1. L’autorità competente deve poi notificare all’ESMA e al collegio della CCP la decisione di approvazione entro un mese, usando il modulo 2.

Per le sedi di negoziazione, la notifica relativa al periodo transitorio iniziale e quella relativa all’estensione di ulteriori trenta mesi devono essere inviate alla propria autorità competente e all’ESMA mediante i moduli 3.1 e 3.2, oppure 4.1 e 4.2. I moduli richiedono informazioni su identità, contatti, sedi del gruppo nell’Unione, CCP con stretti legami e, per il calcolo della soglia, gli importi nozionali negoziati per classi di attività.

Calcolo dell’importo nozionale annuo

Per stabilire se una sede di negoziazione possa non essere vincolata dall’articolo 36 di MiFIR per il periodo transitorio, il regolamento detta criteri specifici di calcolo dell’importo nozionale annuo. In linea generale, devono essere incluse tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse nell’anno civile rilevante. Se non sono disponibili dati per dodici mesi, la sede usa i dati reali disponibili e, per stimare l’anno, applica una formula basata sul periodo più lungo possibile dell’anno precedente, su un periodo equivalente dell’anno anteriore e sull’intero anno precedente.

Se esistono metodi alternativi equivalenti ma con risultati diversi, deve essere scelto quello che produce il valore più elevato. Per future, opzioni e derivati su merci designati in unità, l’importo nozionale annuo corrisponde all’intero valore dell’attività sottostante al prezzo rilevante al momento della conclusione dell’operazione.

Verifica dell’ESMA e tempi decisionali

L’ESMA, ai fini della verifica dell’importo nozionale annuo, può richiedere alla sede di negoziazione tutte le informazioni e le cifre su cui si fonda il calcolo e deve tenere conto anche dei dati post-negoziazione e delle statistiche annuali. L’ESMA deve approvare o respingere la non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti alla notifica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. Per consentire l’operatività del regime transitorio, gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 si applicano già dalla data di entrata in vigore.

Disposizioni principali

Diniego di accesso da parte delle CCP e delle sedi di negoziazione

La CCP o la sede di negoziazione possono respingere una richiesta di accesso solo dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i propri rischi e solo se permangono rischi indebiti significativi non gestibili. Il regolamento tipizza i motivi di diniego per la CCP (volume previsto delle operazioni, rischio operativo e complessità, altri fattori che generano rischi indebiti significativi) e per la sede di negoziazione (rischio operativo e complessità, altri fattori che generano rischi indebiti significativi), nonché le condizioni in cui l’accesso può essere considerato una minaccia al regolare funzionamento dei mercati o un rischio sistemico.

Condizioni tecniche e giuridiche per il diniego di accesso

Per le CCP il diniego può basarsi, tra l’altro, su superamento della struttura scalabile o della capacità programmata, incompatibilità dei sistemi informatici o carenza di risorse umane specialistiche, minaccia alla redditività economica o ai requisiti patrimoniali minimi ex articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012, rischi giuridici o incompatibilità non sanabili tra regole della CCP e della sede di negoziazione. Per le sedi di negoziazione, il diniego è ammesso essenzialmente in presenza di incompatibilità tra sistemi informatici che impedisca la connettività, o per minacce alla redditività economica o ai requisiti patrimoniali minimi ex articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE, ovvero per incompatibilità non risolvibili tra regole della sede e della CCP.

Condizioni alle quali l’accesso deve essere permesso

Gli accordi di accesso devono essere chiari, trasparenti, validi e applicabili e disciplinare diritti e obblighi delle parti, legge applicabile, strumenti finanziari interessati, riparto dei costi una tantum e correnti, regole sulla trasmissione degli ordini e sull’irrevocabilità, nonché condizioni di risoluzione ordinata con termini ragionevoli per rimediare alle violazioni. Devono inoltre prevedere politiche, procedure e sistemi per comunicazioni sicure, consultazione preventiva su modifiche rilevanti, notifica tempestiva, gestione delle controversie, identificazione e monitoraggio dei rischi e, per le sedi di negoziazione, acquisizione delle informazioni necessarie al controllo delle posizioni aperte; per i contratti a consegna fisica, la CCP deve accettare la consegna delle merci.

Spese non discriminatorie e trasparenti

Le CCP e le sedi di negoziazione devono applicare spese basate su criteri oggettivi, trasparenti e prevedibili, senza discriminazioni tra partecipanti diretti, clienti o sedi di negoziazione. Le tariffe possono differire solo se oggettivamente giustificato; devono essere facilmente accessibili, adeguatamente disaggregate per servizio e applicabili sia ai costi una tantum sia ai costi correnti.

Trattamento non discriminatorio dei contratti economicamente equivalenti

La CCP deve individuare i contratti negoziati su una sede di negoziazione accessibile che siano economicamente equivalenti a contratti già compensati con rischio analogo. Per tali contratti, la CCP deve applicare le stesse metodologie di margine, garanzia e netting indipendentemente dal luogo di negoziazione, salvo modifiche significative dei modelli e parametri di rischio necessarie per attenuare rischi specifici della sede o del contratto, che devono essere trattate come modifiche significative ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.

Netting e cross-margining

Per i contratti economicamente equivalenti la CCP deve applicare le stesse procedure di netting, purché valide ed opponibili ai sensi della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile. Se il rischio giuridico o di base non è sufficientemente attenuato, la CCP può subordinare la compensazione a modifiche che escludano il netting di quel contratto. Inoltre, se la CCP applica il cross-margining di portafoglio ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 e articolo 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, deve applicare il medesimo approccio a tutti i contratti correlati, a prescindere dal luogo di negoziazione.

Regime transitorio e notifiche

Sono disciplinate le notifiche della CCP alla propria autorità competente per l’accesso al regime transitorio ex articolo 35, paragrafo 5, di MiFIR e le notifiche dell’autorità competente all’ESMA e al collegio della CCP. Sono inoltre previste notifiche della sede di negoziazione per il periodo transitorio iniziale ex articolo 36 e per la sua estensione di ulteriori 30 mesi, mediante moduli uniformi allegati al regolamento.

Calcolo dell’importo nozionale annuo per l’esenzione temporanea delle sedi di negoziazione

Il regolamento specifica come calcolare l’importo nozionale annuo ai fini dell’articolo 36, paragrafo 5, di MiFIR, includendo tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa e, se i dati non coprono 12 mesi, prevedendo un metodo di stima basato sui dati reali disponibili e sull’anno precedente. Se esistono metodi alternativi equivalenti ma con valori diversi, deve essere usato il valore più elevato; per future, opzioni e derivati su merci designati in unità, l’importo nozionale annuo è il valore intero dell’attività sottostante al prezzo rilevante al momento della conclusione dell’operazione.

Verifica dell’ESMA e termini procedurali

Ai fini della verifica delle cifre dell’importo nozionale annuo, la sede di negoziazione deve fornire all’ESMA, su richiesta, tutte le informazioni e le cifre su cui si basa il calcolo. L’ESMA tiene conto anche dei dati post-negoziazione e delle statistiche annuali e decide sull’approvazione o sul rigetto della non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 3 gennaio 2018. Tuttavia, gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 si applicano dalla data di entrata in vigore, così da consentire l’uso del regime transitorio e delle relative notifiche fin da subito.

Come è indicizzato

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