Regolamento (UE) 2016/1025
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1025 della Commissione, del 24 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei gruppi di attrezzi delle sfogliare in determinate zone geografiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul piano a lungo termine per il merluzzo bianco previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca. In particolare, per alcune zone, i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 vengono considerati un unico gruppo ai fini dell'assegnazione dello sforzo, pur restando separati ai fini della rendicontazione. La misura è motivata dall'esigenza di agevolare l'uso di attrezzi più selettivi, ridurre gli oneri amministrativi e accompagnare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, senza compromettere gli obiettivi di conservazione.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 per unificare, in determinate zone geografiche, i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 ai fini della gestione dello sforzo di pesca demersale.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dello sforzo di pesca disciplinata dal regolamento (CE) n. 1342/2008, con effetto sulle unità che utilizzano attrezzi delle sfogliare BT1 e BT2 nelle zone geografiche indicate dall'allegato I del medesimo regolamento. La deroga opera, per la zona di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato I, nel senso che BT1 e BT2 sono trattati come un unico gruppo di attrezzi con maglie pari o superiori a 80 mm. Restano comunque distinti, ai fini della comunicazione dello sforzo, con obbligo per gli Stati membri di continuare a trasmettere separatamente i dati secondo gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La fusione non si applica alle aree in cattivo stato di conservazione del merluzzo bianco richiamate nei considerando, in particolare Kattegat, zone CIEM VIIa e VIa e acque dell'Unione della zona CIEM Vb.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1025: fusione dei gruppi di attrezzi BT1 e BT2 in determinate zone
Il regolamento modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008, che disciplina un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che li sfruttano. La ratio dell'intervento è rendere più flessibile la gestione dello sforzo di pesca, in vista dell'obbligo di sbarco introdotto gradualmente per alcune pesche demersali dal 2016 e comunque non oltre il 2019, mantenendo al contempo gli obiettivi di conservazione e controllo dello stock.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama l'esigenza di ridurre i rigetti in mare, favorire l'impiego di attrezzi più selettivi e verificare se la struttura dei gruppi di sforzo resti adeguata sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Il parere scientifico citato evidenzia che la fusione dei gruppi BT1 e BT2 potrebbe aumentare la mortalità da pesca del merluzzo bianco e rendere il gruppo risultante più eterogeneo, ma anche che l'impatto potenziale sarebbe limitato, dato che BT1 e BT2 rappresentano complessivamente solo il 5 % delle catture totali di merluzzo bianco nel Mare del Nord. La Commissione segnala inoltre che la recente fusione di altri gruppi di attrezzi (TR) aveva prodotto effetti negativi su alcuni Stati membri, che la nuova misura intende correggere.
Ambito di applicazione territoriale
La fusione dei gruppi BT1 e BT2 opera per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008. Dai considerando emerge che la misura è appropriata per:
- Skagerrak;
- parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
- zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa;
- zona CIEM VIId.
La fusione non è invece ritenuta opportuna per il Kattegat, le zone CIEM VIIa e VIa e le acque dell'Unione della zona CIEM Vb, dove lo stock di merluzzo bianco è in cattivo stato di conservazione.
Regola sostanziale introdotta
Il nuovo punto 4 aggiunto all'allegato I stabilisce che, in deroga al punto 1, i gruppi di attrezzi BT2 e BT1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm ai fini della gestione dello sforzo di pesca. La misura è quindi di natura gestionale e non elimina la distinzione tecnica tra i gruppi ai fini dei controlli e delle comunicazioni.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
La semplificazione gestionale non incide sugli obblighi di reporting. Gli Stati membri devono continuare a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per BT1 e BT2 secondo gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il mantenimento della comunicazione separata è funzionale al monitoraggio dell'evoluzione della situazione e non comporta, secondo il regolamento, costi amministrativi aggiuntivi significativi.
Monitoraggio e possibili sviluppi futuri
La Commissione dichiara espressamente che monitorerà attentamente gli effetti della fusione sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco e che, se necessario, potrà adeguare la struttura dei gruppi di attrezzi qualora emergano incrementi della mortalità dovuti ai rigetti. La misura è quindi presentata come una soluzione adattiva, subordinata all'andamento biologico dello stock.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fusione dei gruppi di attrezzi BT1 e BT2 in alcune zone
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è inserito un nuovo punto 4. In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi BT2 e BT1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.
Obbligo di separata comunicazione dello sforzo
Nonostante la fusione ai fini gestionali, gli Stati membri devono continuare a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi BT1 e BT2, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ambito territoriale della misura e limiti sostanziali
La misura è giustificata e applicabile solo nelle zone in cui, secondo i considerando, non è opportuno mantenere separati BT1 e BT2: Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa, nonché zona CIEM VIId. Non si applica invece al Kattegat, alle zone CIEM VIIa e VIa e alle acque dell'Unione della zona CIEM Vb, dove il merluzzo bianco versa in cattivo stato di conservazione.
Decorrenza e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Finalità di conservazione e semplificazione amministrativa
La modifica mira a consentire l'uso di attrezzi più selettivi in vista dell'obbligo di sbarco progressivamente applicabile dal 2016 e comunque non oltre il 2019, a ridurre i costi amministrativi per autorità nazionali e pescatori e a mantenere sotto monitoraggio gli effetti sulla mortalità da pesca del merluzzo bianco.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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