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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1024

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1024 della Commissione, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE di controlli rafforzati su talune importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale. La modifica principale consiste nel passaggio da riesami trimestrali a riesami semestrali dell’elenco dei prodotti e nella corrispondente periodicità semestrale delle relazioni degli Stati membri. Viene inoltre sostituito integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, con inserimento di nuove voci e soppressione di quelle non più giustificate dal profilo di rischio.

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009 sul livello accresciuto di controlli ufficiali alle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, con aggiornamento dell’elenco dei prodotti e dei Paesi interessati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati ai punti di entrata designati, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 e del regolamento (CE) n. 669/2009. Incide sugli operatori che importano le merci elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nonché sulle autorità competenti degli Stati membri chiamate a effettuare i controlli fisici e d’identità e a trasmettere le relazioni periodiche alla Commissione. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2016; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rilevante ai fini SEE. Restano esclusi, per effetto della modifica, i prodotti per i quali l’elenco viene soppresso (tra cui uve secche dall’Afghanistan e mandorle dall’Australia).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1024 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 669/2009, che disciplina i controlli ufficiali rafforzati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. La modifica interviene sulla periodicità del riesame dell’elenco dei prodotti e delle relazioni degli Stati membri, oltre a sostituire integralmente l’allegato I con un elenco aggiornato di merci, Paesi di origine, rischi e frequenze di controllo.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama il funzionamento del sistema di controlli rafforzati previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009 e l’obbligo di riesame periodico dell’elenco dei prodotti soggetti a controllo. Dalla valutazione dell’esperienza maturata negli anni precedenti, emerge l’opportunità di ridurre la frequenza dei riesami da trimestrale a semestrale, mantenendo però la possibilità di interventi più frequenti se necessario. Il considerando evidenzia inoltre che i recenti incidenti segnalati tramite il sistema di allarme rapido, gli audit nei Paesi terzi e le relazioni degli Stati membri impongono un aggiornamento dell’elenco per adeguarlo ai rischi effettivi.

Modifica della periodicità dei riesami e delle relazioni

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilendo che l’elenco di cui all’allegato I sia riesaminato almeno semestralmente. La Commissione precisa che il riesame può avvenire anche più spesso se le circostanze lo richiedono.

Con il punto 2 dell’articolo 1 è modificato anche l’articolo 15, paragrafo 1: le relazioni degli Stati membri devono essere presentate semestralmente, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. La modifica è coerente con la nuova cadenza del riesame, al fine di semplificare e rendere più efficiente il flusso informativo verso la Commissione.

Aggiornamento dell’allegato I: prodotti, origini e rischi

Il cuore della riforma è la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. Il nuovo allegato elenca numerose categorie di prodotti alimentari e mangimi di origine non animale soggetti a controlli fisici e d’identità rafforzati al punto di entrata designato.

Tra i prodotti e i rischi più significativi figurano:

  • fagiolo asparago, melanzane, sedano da taglio, peperoni, fragole, lamponi, gombi, pitahaya e altre verdure o frutti freschi/refrigerati/congelati, con rischio di residui di antiparassitari;
  • tè dalla Cina con rischio di residui di antiparassitari;
  • arachidi da Gambia, Madagascar e Sudan con rischio di aflatossine;
  • nocciole dalla Georgia con rischio di aflatossine, nuova voce inserita nell’elenco;
  • olio di palma dal Ghana con rischio di coloranti Sudan;
  • semi di sesamo dall’India con rischio di Salmonella;
  • enzimi dall’India con rischio di cloramfenicolo;
  • lamponi congelati dalla Serbia con rischio di norovirus;
  • albicocche secche e albicocche conservate dalla Turchia e dall’Uzbekistan con rischio di solfiti;
  • pistacchi dagli Stati Uniti con rischio di aflatossine;
  • foglie di vite, erbe aromatiche e altri prodotti dal Vietnam e dalla Turchia con specifici residui di antiparassitari.

Le frequenze di controllo fisico e d’identità sono differenziate per prodotto e Paese di origine e, nel nuovo elenco, oscillano generalmente tra il 10% e il 50%.

Voci soppresse e razionalizzazione dell’elenco

I considerando chiariscono che alcune voci vengono eliminate perché le informazioni disponibili indicano un livello generalmente soddisfacente di conformità ai requisiti di sicurezza dell’Unione e, quindi, un controllo accresciuto non è più giustificato. In particolare, sono soppresse le voci relative alle uve secche dall’Afghanistan e alle mandorle dall’Australia.

Riferimenti tecnici e note dell’allegato

L’allegato contiene anche note tecniche che precisano il significato di talune voci e i metodi di analisi applicabili. Tra questi si richiamano:

  • i residui di antiparassitari da monitorare ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • il metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato per la Salmonella, ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005;
  • specificazioni sui "coloranti Sudan" e sui metodi di riferimento per i solfiti;
  • elenchi dettagliati dei principi attivi da ricercare per ciascuna categoria di prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 24 giugno 2016, entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2016. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame semestrale dell’elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato: l’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico almeno semestralmente, anziché almeno trimestralmente. La Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere l’elenco più spesso se necessario.

Relazioni semestrali degli Stati membri

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato prevedendo che la relazione degli Stati membri sia presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre.

Sostituzione dell’allegato I con il nuovo elenco di prodotti e Paesi

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito integralmente. Il nuovo elenco individua i mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli fisici e d’identità rafforzati, con indicazione di codice NC/TARIC, Paese di origine, rischio specifico e frequenza di controllo. Tra le novità figurano l’inserimento delle nocciole dalla Georgia per rischio aflatossine e la soppressione delle voci relative alle uve secche dall’Afghanistan e alle mandorle dall’Australia.

Frequenze di controllo e rischi monitorati

Il nuovo allegato I conferma controlli differenziati in funzione della merce e del Paese di origine, con frequenze che variano in genere tra il 10% e il 50%. I rischi indicati comprendono, tra gli altri, residui di antiparassitari, aflatossine, coloranti Sudan, Salmonella, cloramfenicolo, norovirus e solfiti, con specificazioni tecniche nei richiami a note e metodi di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionimangimisanità alimentare

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