Cassazione Civile, Ordinanza n. 06845/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Un comune aveva promosso esecuzione forzata nei confronti di un soggetto indicato come erede del debitore originario. L’esecutato aveva proposto opposizione, qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi, deducendo varie irregolarità della procedura di vendita dell’immobile pignorato. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione in parte inammissibile e in parte infondata; l’opponente aveva poi proposto appello. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile perché avente ad oggetto capi della sentenza di primo grado decisi su opposizione agli atti esecutivi, quindi non appellabili ma impugnabili solo con ricorso per cassazione. La Corte territoriale ha aggiunto anche una ratio ulteriore, affermando che era corretta la declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. per mancato rispetto del termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per introdurre la fase di merito. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 617 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata su tutti i motivi di gravame e avesse motivato in modo oscuro/insufficiente; 2) violazione degli artt. 616 c.p.c. e genericamente del d.l. n. 132/2014, sostenendo che erroneamente non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini alla fase di merito dell’opposizione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non colpiva la ratio decidendi dell’inammissibilità dell’appello contro una sentenza non appellabile; il secondo perché assorbito dal rigetto del primo e comunque diretto contro considerazioni della Corte d’appello rese ad abundantiam, prive di contenuto decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva deciso sull’opposizione agli atti esecutivi, non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Ha inoltre escluso che potessero rilevare le ulteriori argomentazioni della Corte d’appello sulla tempestività della fase di merito dell’opposizione, perché svolte ad abundantiam e dunque prive di autonoma decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio pertinente contro le irregolarità del procedimento esecutivo; la decisione di merito che definisce tale opposizione non è appellabile, ma segue il regime impugnatorio proprio previsto dal codice di rito.
art. 618 c.p.c.
Il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per introdurre la fase di merito dell’opposizione deve essere rispettato; la Corte d’appello ha ritenuto corretta l’inammissibilità della domanda per mancata osservanza di tale termine, ma tale statuizione è rimasta priva di rilievo decisorio nel giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della fase di merito dell’opposizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto non incideva sulla ratio decisoria della sentenza impugnata.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Richiamato genericamente dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione feriale dei termini nella fase di merito dell’opposizione; la Corte non esamina nel merito la questione perché non decisiva rispetto alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata; se le censure si rivolgono a profili estranei alla ragione decisiva della pronuncia, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
- Quando una sentenza definisce una controversia con una statuizione processuale che chiude il giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito rese dal giudice sono ad abundantiam e non hanno contenuto decisorio, sicché non possono essere utilmente censurate.
- Il vizio di motivazione non è configurabile, o comunque non è scrutinabile nei medesimi termini, quando la doglianza investe questioni di puro diritto processuale: in tali casi rileva la correttezza dell’applicazione delle norme, non la persuasività della motivazione.
- La sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, ma va impugnata con il rimedio previsto dall’ordinamento per tale tipo di decisione; l’appello proposto contro una sentenza inappellabile è inammissibile.
- Le statuizioni rese dal giudice d’appello dopo aver dichiarato inammissibile l’impugnazione per inappellabilità della sentenza di primo grado non possono produrre effetti autonomi, poiché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi.
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