Regolamento (UE) 2020/1140
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1140 della Commissione del 30 luglio 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, a seguito dell’annullamento parziale del precedente regime da parte della Corte di giustizia nella causa Trace Sport SAS. La Commissione, riesaminando l’inchiesta dalla fase viziata, conclude che in Sri Lanka vi sono state pratiche di elusione tramite operazioni di assemblaggio, mentre non risultano sufficienti elementi per il trasbordo. Le misure si applicano dal 6 giugno 2013, con riscossione anche sui prodotti registrati, salvo specifiche esenzioni per talune imprese.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, con estensione delle misure antidumping già vigenti sulle biciclette originarie della Cina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi unicicli e monocicli, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e i corrispondenti codici TARIC 8712003010 e 8712007091, quando sono spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dall’indicazione o meno di origine srilankese. Sono escluse dall’estensione alcune società espressamente indicate nell’articolo 1, paragrafo 1 (Asiabike Industrial Limited, BSH Ventures (Private) Limited, Samson Bikes (Pvt) Ltd); per City Cycle Industries continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28. Il regolamento disciplina inoltre la riscossione sui quantitativi registrati e la cessazione della registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle biciclette spedite dallo Sri Lanka
Il regolamento attua la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS e reistituisce il dazio antidumping definitivo sulle biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dall’indicazione di origine. La Commissione opera una riapertura mirata dell’inchiesta antielusione, limitata alla parte viziata dalla sentenza, e conferma la validità delle restanti risultanze non incise dall’invalidità accertata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Le misure originarie risalgono al regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Cina. Nel 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 aveva esteso tali misure a importazioni spedite, tra l’altro, dallo Sri Lanka, a seguito di un’inchiesta antielusione condotta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.
La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 ha dichiarato invalido il regolamento controverso nella parte applicabile alle biciclette spedite dallo Sri Lanka, perché mancava un’analisi individuale delle pratiche di elusione attribuite alle società Kelani Cycles e Creative Cycles. La Corte ha ritenuto insufficiente fondare la conclusione di trasbordo solo sulla modifica della configurazione degli scambi e sulla mancata collaborazione di alcuni esportatori.
Riapertura dell’inchiesta ed effetti della sentenza
In applicazione dell’articolo 266 TFUE, la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997, riprendendola dal punto in cui si era verificata l’irregolarità. La riapertura è stata espressamente limitata all’esecuzione della sentenza e non ha inciso sul diverso filone relativo a City Cycle Industries, già oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2018/28.
La Commissione richiama la giurisprudenza secondo cui, quando un regolamento antidumping è annullato o dichiarato invalido, l’istituzione può riprendere il procedimento dalla fase viziata, senza dover azzerare gli atti preparatori se l’illegittimità non ha travolto l’intera procedura.
Ambito oggettivo del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, corrispondenti ai codici TARIC 8712003010 e 8712007091. Ai fini del regolamento rileva il fatto che tali merci siano spedite dallo Sri Lanka, anche se dichiarate o meno originarie di tale paese.
Valutazione dell’elusione
La Commissione conferma anzitutto che vi sono stati indebolimento dell’effetto riparatore del dazio e dumping, in linea con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, dopo la riapertura, non trova elementi sufficienti per dimostrare il trasbordo a livello di singole società.
L’attenzione si sposta quindi sulle operazioni di assemblaggio. Sulla base dei dati disponibili, in particolare delle informazioni fornite da Kelani Cycles e City Cycle, la Commissione conclude che in Sri Lanka erano in atto operazioni di assemblaggio elusive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. Viene rilevato che:
- le materie prime e i componenti provenivano prevalentemente dalla Cina;
- i collegamenti tra le imprese coinvolte andavano oltre un normale rapporto commerciale;
- la produzione era orientata all’esportazione verso il mercato dell’Unione;
- il valore aggiunto realizzato in Sri Lanka era inferiore al 25 % del costo di produzione.
In particolare, per Kelani Cycles la Commissione applica il test del 60/40 e il test del valore aggiunto, concludendo che le parti di origine cinese costituivano tra l’80 % e il 100 % del totale dei componenti assemblati, mentre l’apporto industriale locale era limitato principalmente a saldatura e verniciatura. Per le parti fornite dalla Great Cycles, la Commissione le considera di origine cinese applicando per analogia l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Richieste di esenzione e collaborazione
Durante l’inchiesta antielusione sei società srilankesi avevano presentato domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4. Tre società furono esentate, una cessò di collaborare e due domande furono respinte. Nel presente regolamento viene confermato il rigetto della richiesta di Kelani Cycles, per insufficiente collaborazione e impossibilità di dimostrare di non aver eluso le misure. Resta inoltre ferma la conclusione negativa per la società che aveva ritirato la domanda di esenzione.
Misura finale, decorrenza e riscossione
L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka con effetto dal 6 giugno 2013. Sono tuttavia escluse alcune società identificate nominativamente:
- Asiabike Industrial Limited, codice TARIC aggiuntivo B768;
- BSH Ventures (Private) Limited, codice TARIC aggiuntivo B769;
- Samson Bikes (Pvt) Ltd, codice TARIC aggiuntivo B770.
Per City Cycle Industries continua a valere il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, con codice TARIC aggiuntivo B131.
Il dazio esteso viene riscosso anche sulle importazioni già registrate ai sensi della normativa richiamata, salvo per le imprese escluse. L’articolo 2 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto e riapertura dell’inchiesta
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure antidumping originarie sulle biciclette cinesi, estese nel 2013 alle importazioni spedite da vari paesi, tra cui lo Sri Lanka, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. Dopo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18, la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997, limitatamente all’esecuzione della sentenza e riprendendo il procedimento dal punto in cui si era verificata l’irregolarità.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del provvedimento è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi unicicli o monocicli, originari della Repubblica popolare cinese ma spediti dallo Sri Lanka, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e nei codici TARIC 8712003010 e 8712007091.
Accertamento dell’elusione
La Commissione conferma che vi sono elementi di prova di un indebolimento dell’effetto riparatore del dazio e dell’esistenza di dumping, in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Pur escludendo, dopo la riapertura, l’esistenza di pratiche di trasbordo suffragate da elementi sufficienti, accerta pratiche di elusione tramite operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, sulla base dei dati disponibili e delle informazioni fornite dalle società interessate.
Criteri per le operazioni di assemblaggio
La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), in quanto i collegamenti tra le società coinvolte, l’orientamento all’esportazione verso l’Unione e l’uso prevalente di parti provenienti dalla Cina evidenziano un assetto compatibile con l’elusione. Quanto alla lettera b), applicando il test 60/40 e il test del valore aggiunto inferiore al 25 %, conclude che le parti di origine cinese costituivano tra l’80 % e il 100 % dei componenti e che il valore aggiunto dell’assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.
Richieste di esenzione
La richiesta di esenzione di Kelani Cycles viene respinta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, per insufficiente collaborazione e incapacità di dimostrare l’assenza di elusione. Resta ferma anche la conclusione negativa per la società che aveva ritirato la domanda di esenzione nel corso dell’inchiesta, la quale non beneficia di alcuna esenzione.
Estensione del dazio e decorrenza
L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo alle importazioni spedite dallo Sri Lanka con effetto dal 6 giugno 2013, salvo le eccezioni espressamente indicate. Il dazio esteso si applica anche alle importazioni registrate in conformità alla normativa richiamata, con riscossione sui volumi registrati, salvo i prodotti delle imprese escluse.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 invita le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1124
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1125
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1128
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1129
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1130
- Regolamento · 30 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1155
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →