Regolamento (UE) 2020/1155
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1155 della Commissione del 30 luglio 2020 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’incremento dei contingenti di pesca 2020 mediante il riporto di parte dei quantitativi non utilizzati nel 2019, in applicazione della disciplina UE sui TAC e sui contingenti. La Commissione conferma, dopo verifica di ammissibilità e stato di sfruttamento degli stock, che i riporti richiesti possono essere aggiunti ai contingenti 2020 per gli stock elencati in allegato. Il provvedimento esclude, per tali stock, la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento sulla PCP e precisa un’eccezione specifica relativa ai quantitativi ottenuti tramite il meccanismo di scambio del regolamento 2019/124.
Aggiunge ai contingenti di pesca del 2020 alcuni quantitativi riportati dal 2019, in applicazione della flessibilità prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione i cui contingenti di pesca per il 2019, relativi agli stock elencati nell’allegato, siano stati oggetto di richiesta di riporto entro il 31 ottobre 2019 e risultino ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96. Incide sui contingenti fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123, limitatamente agli stock indicati nell’allegato. È esclusa la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock elencati nell’allegato; inoltre, i quantitativi prelevati dal pool di scambio di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 non possono essere riportati, salvo il limite specifico richiamato per i Paesi Bassi sul merluzzo bianco COD/7XAD34.
Riporto di quantitativi ai contingenti di pesca 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1155 della Commissione attua la flessibilità prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, consentendo di aggiungere ai contingenti di pesca del 2020 alcuni quantitativi non utilizzati nel 2019. La misura si colloca nel quadro dei regolamenti annuali sulle possibilità di pesca e si fonda sulla verifica, da parte della Commissione, dell’ammissibilità dei riporti richiesti e dello stato di sfruttamento degli stock interessati.
Base giuridica e contesto
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 847/96, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 2. I considerando precisano che gli Stati membri possono chiedere il riporto entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente e fino al limite del 10 % del contingente assegnato. Il regolamento si collega ai regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, tra cui i regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123.
Ambito applicativo
Il provvedimento riguarda gli Stati membri che hanno presentato tempestivamente richiesta di riporto per gli stock elencati nell’allegato. L’effetto normativo consiste nell’incrementare, per il 2020, i contingenti già fissati dai regolamenti citati, nei soli casi riportati nell’allegato. La disciplina opera nell’ambito della politica comune della pesca e concerne stock e zone di pesca specificamente identificati per codice stock, specie e area geografica.
Regola generale di incremento dei contingenti
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca fissati per il 2020 dai regolamenti richiamati sono maggiorati secondo quanto indicato nell’allegato. In pratica, l’allegato contiene per ciascuno Stato membro e ciascun stock i quantitativi da trasferire dal 2019 al 2020. Le tabelle riportano anche le catture 2019 e la percentuale del contingente finale utilizzata, consentendo di verificare la misura del riporto.
Verifiche di ammissibilità e limiti sostanziali
La Commissione afferma di aver valutato l’ammissibilità dei riporti richiesti e lo stato di sfruttamento degli stock prima di autorizzarli. I quantitativi riportati sono quindi circoscritti a quelli compatibili con il sistema di flessibilità annuale del regolamento (CE) n. 847/96 e con la tutela degli stock interessati.
Esclusioni e deroghe rilevanti
Per gli stock elencati nell’allegato è esclusa la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il motivo esplicito è evitare un’eccessiva flessibilità che potrebbe compromettere lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca.
Un’ulteriore precisazione riguarda il meccanismo di scambio di contingenti previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per determinate catture accessorie. I quantitativi prelevati da questo pool non possono essere riportati all’anno successivo. Per i Paesi Bassi, con riferimento al merluzzo bianco COD/7XAD34, il regolamento esclude il riporto dei quantitativi non utilizzati derivanti da tale meccanismo; resta possibile soltanto il riporto fino al 10 % del quantitativo ottenuto tramite il trasferimento di 0,102 tonnellate effettuato con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704.
Contenuto dell’allegato
L’allegato è il cuore operativo del regolamento. Per ciascuno Stato membro interessato sono indicati:
- il codice paese e il codice stock;
- la specie e la denominazione della zona;
- il contingente finale 2019;
- le catture 2019;
- eventuali catture soggette a condizioni speciali;
- la percentuale di utilizzo del contingente;
- il quantitativo riportato in tonnellate.
Tra le specie interessate figurano, a titolo esemplificativo, rana pescatrice, merluzzo bianco, eglefino, aringa, nasello, suri/sugarelli, lepidorombi, sgombro, scampo, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola, spratto, melù e merlano, con riferimento a diverse zone CIEM e sottodivisioni. L’allegato evidenzia anche i casi in cui il riporto è influenzato da condizioni speciali o da limiti specifici per singolo stock.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Riporto dei contingenti 2019 al 2020
Gli Stati membri potevano chiedere, entro il 31 ottobre 2019, il riporto all’anno successivo fino al 10 % del contingente assegnato per il 2019 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Il regolamento dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 siano maggiorati dei quantitativi indicati nell’allegato.
Verifica di ammissibilità e condizioni sostanziali
La Commissione dichiara di aver verificato l’ammissibilità dei riporti richiesti e lo stato di sfruttamento degli stock interessati; solo i quantitativi compatibili con tali verifiche possono essere riportati dal 2019 al 2020. Il riporto opera nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 847/96.
Esclusione della flessibilità interannuale della PCP
Per gli stock elencati nell’allegato è esclusa la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per evitare un’eccessiva flessibilità che comprometterebbe lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e gli obiettivi della politica comune della pesca.
Regola speciale per i quantitativi di scambio del regolamento 2019/124
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 prevede un meccanismo di scambio di contingenti per gli Stati membri privi di contingente per determinate catture accessorie. I quantitativi prelevati da tale pool non possono essere riportati all’anno successivo. Per i Paesi Bassi, il regolamento precisa che, per il merluzzo bianco COD/7XAD34, i quantitativi non utilizzati del meccanismo di scambio non possono essere riportati al 2020; può invece essere riportato al massimo il 10 % del quantitativo ottenuto tramite il trasferimento di 0,102 tonnellate disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704.
Allegato con i quantitativi per Stato membro e stock
L’allegato elenca, per ciascuno Stato membro e per ciascuno stock/zona, il contingente finale 2019, le catture 2019, eventuali catture soggette a condizioni speciali, la percentuale di utilizzo e il quantitativo riportato in tonnellate. L’allegato interessa numerosi stock di specie demersali e pelagiche, tra cui rana pescatrice, merluzzo bianco, eglefino, aringa, nasello, sgombro, scampo, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola, spratto, melù e merlano.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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