Regolamento (UE) 2020/1124
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio aggiorna l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, aggiungendo una persona all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. L’intervento è motivato dalla persistente minaccia rappresentata da tali organizzazioni e dai soggetti a esse associati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 aggiungendo una persona all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sui soggetti già inclusi o da includere nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, cioè persone fisiche e giuridiche, entità e organismi associati a ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda
Il regolamento interviene in attuazione del regolamento (UE) 2016/1686, che istituisce misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh), Al Qaeda e persone fisiche o giuridiche, entità e organismi a essi associati. Il considerando evidenzia la costante minaccia rappresentata da tali soggetti e giustifica l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento non crea un autonomo regime sanzionatorio, ma modifica un elenco nominativo già esistente. L’effetto pratico è l’assoggettamento del nuovo soggetto inserito alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686. Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento base, secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova persona all’elenco dei soggetti designati.
Nel dettaglio, viene inserita la seguente voce:
- Bryan D’ANCONA, data di nascita 26 gennaio 1997, luogo di nascita Nizza (Francia), cittadinanza francese.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La clausola finale ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie interne e sui relativi controlli di conformità.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento di esecuzione, con l’inserimento di una nuova voce nell’elenco dei soggetti designati.
Nuova iscrizione nell’elenco sanzionatorio
L’allegato aggiunge la voce n. 6 relativa a Bryan D’ANCONA, nato il 26 gennaio 1997 a Nizza (Francia), di cittadinanza francese.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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