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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1130

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32020R1130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive nei confronti della Libia. A seguito del riesame previsto dall’articolo 21, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso di mantenere le designazioni già esistenti e di correggere le informazioni identificative di una persona. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 per mantenere le misure restrittive in Libia e aggiornare i dati identificativi di una persona designata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le persone ed entità inserite nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. L’intervento normativo riguarda in particolare l’aggiornamento della voce relativa a una persona designata nella sezione A (Persone) dell’allegato III. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia istituito dal regolamento (UE) 2016/44. In base al riesame periodico previsto dall’articolo 21, paragrafo 6, il Consiglio ha confermato la permanenza delle misure restrittive nei confronti delle persone ed entità inserite nell’allegato III e ha aggiornato i dati identificativi di una persona designata.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2016/44, e in particolare dell’articolo 21, paragrafo 2. Il preambolo chiarisce che l’obiettivo non è introdurre un nuovo regime sanzionatorio, ma dare attuazione all’esito del riesame dell’elenco delle designazioni, mantenendo le restrizioni esistenti e correggendo le informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione del soggetto interessato.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide esclusivamente sull’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia. L’intervento riguarda la sezione A (Persone) e, nello specifico, la voce n. 18, che viene sostituita integralmente con una versione aggiornata. Non risultano altre modifiche alla struttura del regime sanzionatorio.

Contenuto della modifica all’allegato III

La nuova voce sostitutiva riguarda Khalifa Ghwell, indicato con diversi alias, e riporta dati identificativi aggiornati: data e luogo di nascita, cittadinanza, estremi di due passaporti libici, sesso e indirizzo. La motivazione della designazione evidenzia il ruolo svolto da Ghwell come cosiddetto "primo ministro e ministro della difesa" del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale, nonché il suo coinvolgimento nell’ostacolare la costituzione del governo di unità nazionale e nell’adozione di iniziative volte a contrastare il governo di intesa nazionale.

Effetti giuridici e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Riesame e mantenimento delle designazioni

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato III e ha concluso che le misure restrittive devono essere mantenute nei confronti di tutte le persone ed entità già incluse nell’elenco.

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione A (Persone), dove la voce 18 è sostituita con una nuova scheda identificativa riferita a Khalifa Ghwell, con relativi alias, dati anagrafici, passaporti, indirizzo e motivazione dell’inserimento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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