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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1128

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19

Normativa europea32020R1128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento in elenco della totalità dei soggetti indicati, salvo un soggetto per il quale ritiene venuti meno i motivi del mantenimento. Contestualmente, abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 e dispone l’applicazione diretta del nuovo elenco a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’elenco allegato, nei confronti dei quali continuano a operare le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’ambito è quello della lotta al terrorismo e riguarda soggetti per i quali le autorità competenti hanno adottato decisioni ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC, con riesame periodico dell’elenco da parte del Consiglio. Il testo non disciplina esclusioni territoriali o settoriali ulteriori, ma aggiorna l’elenco sostituendo quello precedente.

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ex regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità assoggettati alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. Il Consiglio adotta il testo a seguito del riesame periodico dell’elenco e alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti e delle osservazioni degli interessati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nell’impianto sanzionatorio antiterrorismo dell’Unione, fondato sul regolamento (CE) n. 2580/2001 e sulla posizione comune 2001/931/PESC. Dai considerando emerge che il Consiglio ha verificato l’esistenza, per i soggetti elencati, di decisioni delle autorità competenti adottate in ragione del coinvolgimento in atti terroristici ai sensi della posizione comune. In esito al riesame, il Consiglio conferma il mantenimento in elenco dei soggetti interessati, salvo un caso per il quale ritiene cessati i motivi di iscrizione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda persone fisiche, gruppi ed entità riportati nell’allegato. Tali soggetti sono quelli nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco operativo per l’applicazione delle misure in tutti gli Stati membri.

Riesame dell’elenco e criteri di mantenimento

Il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto:

  • delle osservazioni presentate dagli interessati;
  • delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status dei soggetti iscritti a livello nazionale.

Il Consiglio ha inoltre verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, abbiano adottato decisioni nei confronti dei soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Ne consegue la conferma dell’applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC e, quindi, delle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Aggiornamento soggettivo dell’elenco

L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità. Il testo riporta numerosi nominativi individuali e organizzazioni, incluse varie formazioni riconducibili a contesti terroristici internazionali. Il regolamento segnala inoltre che per una persona non sussistono più i motivi per il mantenimento nell’elenco, con conseguente revisione dell’iscrizione rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2020/19.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19, adottato il 13 gennaio 2020, che costituiva la precedente versione dell’elenco. Il nuovo regolamento sostituisce dunque integralmente il quadro operativo precedente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’elenco include persone fisiche e numerosi gruppi/entità collegati al terrorismo; rispetto al precedente elenco, il Consiglio procede a una revisione e aggiornamento complessivi.

Riesame dell’elenco e conferma delle iscrizioni

Dai considerando risulta che il Consiglio ha riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato l’esistenza di decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC e ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 di tale posizione comune devono restare soggetti alle misure restrittive.

Rimozione di un soggetto dall’elenco

Il considerando 6 indica che il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive. Il testo dell’allegato non è qui riprodotto integralmente in forma analitica, ma il regolamento segnala quindi una modifica puntuale dell’elenco rispetto alla versione precedente.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19, che costituiva la precedente versione dell’elenco aggiornato adottata il 13 gennaio 2020.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni

Testo integrale

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