Regolamento (UE) 2020/1129
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio adotta un regolamento di esecuzione che modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la RPDC. L’intervento recepisce il riesame periodico delle designazioni e conferma il mantenimento delle misure nei confronti dei soggetti già elencati, aggiornando al contempo motivazioni e dati identificativi di alcune persone ed entità. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento degli elenchi di persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2017/1509, intervenendo esclusivamente sugli allegati XV e XVI relativi alle persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi designati. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna gli elenchi dei soggetti sottoposti a congelamento e altre restrizioni connesse alle sanzioni UE contro la RPDC.
Aggiornamento delle misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio interviene nel quadro del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. L’atto dà seguito al riesame periodico delle designazioni effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, e conferma la permanenza delle misure nei confronti dei soggetti già elencati, aggiornando al tempo stesso alcuni dati identificativi e i motivi delle iscrizioni.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento del 30 luglio 2020 non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica puntualmente gli allegati del regolamento base per mantenerne l’attualità applicativa. La finalità è assicurare che gli elenchi di persone, entità e organismi colpiti dalle misure restrittive riflettano le risultanze del riesame del Consiglio, con particolare attenzione ai profili connessi ai programmi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa della RPDC.
Ambito di applicazione
L’intervento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento direttamente applicabile. Il suo oggetto è circoscritto agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, che contengono gli elenchi soggetti a misure restrittive. Non emergono esclusioni o deroghe nel testo fornito; il regolamento opera esclusivamente come aggiornamento degli elenchi di designazione.
Modifiche agli allegati XV e XVI
Per l’allegato XV, la lettera a) è integralmente sostituita per le voci da 1 a 27 relative alle persone fisiche designate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a). Le iscrizioni riportano dati identificativi aggiornati, inclusa l’indicazione del sesso per le persone fisiche. La lettera b) vede la sostituzione della voce 2 relativa alla Korean Ryengwang Trading Corporation, indicata come filiale della Korea Ryongbong General Corporation, entità già designata dall’UNSC il 24 aprile 2009. La lettera c) è anch’essa aggiornata nelle voci da 1 a 6, comprendendo soggetti coinvolti in attività finanziarie fraudolente o in funzioni organiche collegate al finanziamento della proliferazione e ai programmi della RPDC.
Per l’allegato XVI, la lettera a) sostituisce le voci 4 e 24 concernenti persone fisiche, tra cui un diplomatico collegato alla Green Pine Associated Corporation e un ex presidente della Korea National Insurance Corporation. La lettera b) sostituisce la voce 4 relativa a Pan Systems Pyongyang, indicata anche con vari alias, con motivazione legata all’elusione delle sanzioni ONU e al controllo o conto del Reconnaissance General Bureau.
Contenuto sostanziale delle designazioni
Le iscrizioni aggiornate descrivono prevalentemente soggetti ritenuti responsabili o collegati al sostegno dei programmi nucleari, missilistici o di altre armi di distruzione di massa della RPDC, ovvero coinvolti in reti di elusione sanzionatoria, attività finanziarie fraudolente, commercio di armamenti o supporto logistico a soggetti designati. In vari casi il testo richiama espressamente la connessione con organi militari o industriali chiave della RPDC, con designazioni ONU già esistenti o con operazioni volte a eludere le misure restrittive.
Entrata in vigore ed efficacia
L’atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Riesame delle designazioni e mantenimento delle misure
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate negli allegati XV, XVI, XVII e XVIII e ha concluso per il mantenimento delle misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli allegati XV e XVI.
Aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi
Vengono aggiornati i motivi relativi a diciannove persone e le informazioni identificative di cinque persone e due entità. Nell’allegato XV viene inoltre inserito il sesso di tutte le persone fisiche elencate nella lettera a).
Modifiche all’allegato XV
Nell’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sono sostituite: le voci da 1 a 27 della lettera a) (persone fisiche designate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)); la voce 2 della lettera b) (persone giuridiche, entità e organismi); le voci da 1 a 6 della lettera c) (persone fisiche designate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b)).
Modifiche all’allegato XVI
Nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono sostituite la voce 4 e la voce 24 della lettera a) (persone fisiche) e la voce 4 della lettera b) (persone giuridiche, entità e organismi).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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