Cassazione Penale, Sentenza n. 13276/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vasi impugnava la decisione di consegna disposta dalla Corte d'appello di Milano in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi per associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffazione di marchi (fatti 01/2019–31/07/2024). In Cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 705 c.p.p. e dell'art. 6 della Decisione Quadro 2002/584/GAI per incertezza sull'individuazione del mandato da eseguire e per mancata adozione di misure cautelari (principio di proporzionalità); 2) violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 2 della Decisione Quadro 2002/584/GAI e dell'art. 705 c.p.p. per genericità e insufficienza delle informazioni probatorie contenute nel mandato (mancanza di circostanzialità); 3) violazione dell'art. 18 della Decisione Quadro e dell'art. 705 c.p.p. per mancato accertamento della pendenza in Italia di procedimento per gli stessi fatti (giurisdizione nazionale); 4) violazione dell'art. 3 CEDU per mancata valutazione delle condizioni carcerarie in Francia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il mandato di arresto del 25/09/2024 fosse quello effettivamente preso in considerazione; l'assenza di misure cautelari nello Stato di esecuzione non invalida il MAE né viola il principio di proporzionalità; dopo le modifiche normative (d.lgs. 2/02/2021, n.10) non è più richiesto valutare i "gravi indizi" o la completa relazione sulle fonti di prova nel MAE, e la descrizione fornita (ruolo dell'indagato, intercettazioni, sequestri di bottiglie ed etichette) è stata ritenuta sufficiente; non risultava pendente in Italia un procedimento sui medesimi fatti che potesse concretamente giustificare il rifiuto facoltativo della consegna; le obiezioni sulle condizioni carcerarie non erano state contestate con specificità in sede di appello e quindi non fondate. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dal ricorrente per contestare l'operatività e la correttezza del mandato; la Corte ha ritenuto infondate le censure avverso l'applicazione dell'art. 705, valutando corretta la verifica formale e sostanziale del MAE e l'iter procedurale seguito dalla Corte d'appello
Decisione Quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Rinvio alla disciplina comunitaria: la Corte ha richiamato i principi della Decisione Quadro, ma ha precisato che l'esecuzione del MAE deve tener conto della normativa nazionale aggiornata e della descrizione richiesta dal legislatore italiano
legge 22 aprile 2005, n. 69
« l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile»
La Corte ha spiegato che le disposizioni richiamate in passato sono state modificate dal d.lgs. 2/02/2021 n.10; il requisito del provvedimento cautelare motivato nello Stato emittente non è più conditio sine qua non per l'esecuzione alla luce delle modifiche legislative
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina nazionale per armonizzarla con il diritto UE, eliminando l'obbligo di valutare i "gravi indizi" e riducendo i contenuti formali richiesti nel MAE (es.: non è più richiesta una dettagliata relazione sulle fonti di prova)
art. 18-bis lett. a) legge 69/2005
Disposizione che individua motivi facoltativi di rifiuto della consegna (tra cui casi in cui reato sia considerato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato o sia pendente un procedimento nazionale). La Corte ha osservato che il fatto che ora sia facoltativo (non obbligatorio) limita la legittimazione del ricercato a pretendere il blocco della consegna senza elementi concreti
art. 6 Decisione Quadro 2002/584/GAI / art. 6 legge 69/2005 (contenuto del mandato)
La norma richiede una descrizione delle circostanze, momento, luogo e grado di partecipazione dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il MAE (descrizione dei fatti, ruolo del Vasi, intercettazioni, sequestri) soddisfacesse tali requisiti
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni carcerarie; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per mancata allegazione concreta di elementi specifici in sede di appello e ha fatto valere la presunzione di conformità degli Stati membri UE alle garanzie convenzionali
art. 6 CEDU
Invocato per la presunta insufficienza delle garanzie processuali e della chiarezza del MAE; la Corte ha ritenuto che le informazioni contenute nel MAE fossero sufficienti a tutela del diritto a un processo equo nella fase di consegna
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese per il rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo
Decisione Quadro 2009/948/GAI e d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29
Riferimenti richiamati in relazione ai meccanismi di risoluzione del conflitto di giurisdizione e alla prevenzione del ne bis in idem a livello UE; la Corte li ha evocati per spiegare la finalità della disciplina sul motivo facoltativo di rifiuto
art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE
Riferimento al principio ne bis in idem quale tutela sottostante alla regolamentazione della competenza e del rifiuto della consegna; la Corte ha tenuto conto della necessità di evitare duplicazioni di procedimenti
Massime di principio
- La presenza o meno di misure cautelari nello Stato di esecuzione non invalida di per sé un mandato d'arresto europeo: l'adeguatezza del MAE si valuta secondo i requisiti attuali di legge e non richiede che lo Stato di esecuzione adotti provvedimenti cautelari analoghi a quelli dello Stato emittente
- Dopo il d.lgs. 2/02/2021 n.10 l'autorità di esecuzione non deve verificare i "gravi indizi" come condizione autonoma di rifiuto: è sufficiente che il MAE contenga la descrizione delle circostanze, il tempo, il luogo e il grado di partecipazione dell'indagato per le finalità del controllo della doppia incriminazione
- La presenza di più mandati d'arresto non impedisce l'esecuzione se è chiaro quale mandato sia stato effettivamente preso in considerazione dall'autorità giudiziaria; l'incertezza deve essere effettiva e non meramente formale per giustificare il rifiuto
- Per opporre il motivo facoltativo di rifiuto per pendenza di procedimento in Italia è necessario provare l'esistenza di un procedimento nazionale concreto e riferibile in modo specifico agli stessi fatti (identità materiale del fatto), non basta menzionare atti d'indagine o sequestri
- Le censure relative a violazioni dei diritti umani (es. condizioni detentive) richiedono allegazioni e prove specifiche e circostanziate in sede di appello; la mera genericità non obbliga l'autorità ad approfondimenti
- La valutazione dell'opportunità di dare prevalenza a una giurisdizione rispetto a un'altra (es. processo più avanzato in uno Stato membro) è rimessa al giudice nazionale e, salvo vizi di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità oltre che entro i limiti previsti dalla legge
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