L.R. Abruzzo 47/2010
Disposizioni per favorire la candidatura della Citta' di L'Aquila e della Regione Abruzzo ad ospitare la "XXIX UNIVERSIADE ESTIVA" del 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il sostegno della Regione Abruzzo alla candidatura di L'Aquila e del territorio regionale per ospitare la XXIX Universiade Estiva 2017. Prevede partecipazione e coordinamento regionale, un comitato di coordinamento e copertura finanziaria per 88.000 euro nell’esercizio 2010. La disciplina è riferita esclusivamente a quell’evento ormai concluso, quindi oggi è priva di applicazione pratica.
Candidatura di L'Aquila e dell'Abruzzo per la XXIX Universiade Estiva 2017
Candidatura di L'Aquila e della Regione Abruzzo per la XXIX Universiade Estiva 2017
La legge disciplina il sostegno della Regione Abruzzo alla candidatura della Città di L'Aquila e del territorio regionale per ospitare la XXIX Universiade Estiva del 2017. Si tratta di un intervento volto a favorire la presentazione della candidatura, il coordinamento istituzionale e la copertura delle spese connesse alla fase di promozione.
Finalità e ambito dell’intervento
La Regione riconosce la candidatura come occasione di sviluppo, di scambio tra studenti universitari di tutto il mondo e di promozione dell’immagine turistica nazionale e internazionale dell’Abruzzo. La disciplina riguarda esclusivamente la candidatura per l’evento del 2017 e opera nel territorio regionale abruzzese.
Partecipazione regionale e coordinamento
La Regione partecipa al Comitato promotore della candidatura e svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, tramite l’Assessore competente in materia di sport, rispetto alle attività di enti locali, fondazioni, università e altri soggetti interessati all’evento.
Per favorire il coordinamento è istituito un Comitato di Coordinamento, composto da:
- l’Assessore regionale competente in materia di sport;
- due consiglieri regionali, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente.
Il Comitato convoca, congiuntamente o separatamente, i rappresentanti degli enti interessati per agevolare la rapida definizione dei procedimenti amministrativi e la conclusione di eventuali accordi o intese.
Competenze della Giunta regionale
La Giunta regionale è competente ad adottare tutti gli atti, i provvedimenti e le determinazioni necessari per gli accordi e le intese attuativi della legge, nonché per ogni altra attività connessa al ruolo della Regione Abruzzo nella presentazione della candidatura.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge e dalla partecipazione alle spese di costituzione e avviamento del Comitato promotore sono quantificati in 88.000 euro. La copertura è assicurata per l’anno 2010 mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.003 - 91627, denominato “Interventi per iniziative di carattere sportivo”.
Decorrenza ed efficacia pratica
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 25 novembre 2010. Trattandosi di una disciplina riferita a un evento specifico, già fissato per il 2017, oggi risulta sostanzialmente esaurita e priva di utilità applicativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 43/2010
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 45/2010
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 46/2010
- Legge · 20 ott 2010L.R. Abruzzo 42/2010
- Legge · 9 nov 2010L.R. Abruzzo 48/2010
- Legge · 17 nov 2010L.R. Abruzzo 49/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →