L.R. Abruzzo 43/2010
Intervento regionale in materia di acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo istituisce dal 1° gennaio 2011 un canone regionale per i concessionari di acque minerali, termali e di sorgente, con possibilità di riduzione se sottoscritto un protocollo di intesa a tutela dell’occupazione. Prevede pagamento semestrale, autocertificazione dei volumi, sanzioni per ritardi o omissioni e decadenza della concessione in caso di mancata regolarizzazione.
Canone regionale su concessioni di acque minerali e termali
Canone regionale su acque minerali e termali
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla disciplina delle acque minerali e termali introducendo un canone a carico dei concessionari e regolando modalità di versamento, controlli, sanzioni e destinazione delle entrate. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e si applica, per il canone, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Ambito di applicazione e misura del canone
È istituito un canone dovuto dai concessionari di acque minerali e termali destinate all’imbottigliamento e commercializzazione oppure ad attività termali. La misura ordinaria è determinata in base ai volumi:
- euro 1,00 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e dei suoi derivati prodotti;
- euro 0,50 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua termale emunta;
- euro 1,00 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.
Riduzione del canone per accordi in materia occupazionale
Al fine di tutelare i livelli occupazionali in presenza della congiuntura economica, il canone ordinario può essere applicato in forma ridotta ai concessionari che sottoscrivono un protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo contenente patti sulla difesa dell’occupazione. In tal caso, gli importi sono ridotti a:
- euro 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e derivati;
- euro 0,50 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua termale emunta;
- euro 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.
La riduzione non è stabile: cessa se le imprese del settore riducono gli attuali livelli occupazionali, con conseguente riapplicazione dei canoni ordinari.
Versamento del canone e semestri di riferimento
Il canone deve essere corrisposto alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sui consumi del semestre di riferimento. Il pagamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del semestre considerato. I semestri terminano il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
Autocertificazione dei volumi e determinazione degli importi
Ai fini del calcolo del dovuto, i concessionari devono trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il mese successivo al semestre di riferimento e contestualmente al pagamento, un’autocertificazione sui quantitativi emunti e imbottigliati. L’attestazione riguarda:
- per le acque minerali naturali e di sorgente, la quantità emunta e quella imbottigliata;
- per le acque termali, la quantità emunta. I dati devono essere rilevati mediante appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari.
Sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non versato. La sanzione è ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento. Restano dovuti anche gli interessi calcolati con i tassi definiti dal decreto ministeriale richiamato dalla legge.
Decadenza della concessione
Se l’inadempimento emerge a seguito di accertamento d’ufficio, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, previa diffida, comporta la decadenza della concessione, disposta dalla struttura competente.
Norme applicative, entrate e destinazione dei proventi
La Giunta regionale è incaricata di definire con proprio provvedimento le norme applicative della disciplina, al fine di assicurarne semplificazione e corretta attuazione. Le entrate derivanti dal canone confluiscono nel bilancio regionale a partire dall’anno in corso alla data di entrata in vigore della legge e sono imputate a uno specifico capitolo di entrata. La legge stima i proventi in euro 100.000 annui. Per l’anno 2011 i proventi sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi e attrezzature per la Direzione regionale competente e agli oneri per la predisposizione del Piano regionale delle acque minerali e termali.
Regime finanziario e decorrenza
La legge dichiara di non comportare oneri a carico del bilancio regionale dell’esercizio in corso. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, mentre il canone istituito decorre dal 1° gennaio 2011.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 45/2010
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 46/2010
- Legge · 27 ott 2010L.R. Abruzzo 47/2010
- Legge · 20 ott 2010L.R. Abruzzo 42/2010
- Legge · 9 nov 2010L.R. Abruzzo 48/2010
- Legge · 17 nov 2010L.R. Abruzzo 49/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →