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Legge

L.R. Abruzzo 45/2010

Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 45/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge abruzzese amplia le attività agevolate per la trasformazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli (includendo zafferano, vino, olio d’oliva e alcune carni) e modifica la disciplina della macellazione per consumo familiare. Le nuove regole dell’art. 3 si applicano solo dall’adozione del regolamento attuativo; il regolamento è poi stato emanato nel 2011.

Agevolazioni per la trasformazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli e modifiche alla disciplina della macellazione per consumo familiare

Agevolazioni per la trasformazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli e modifiche alla macellazione familiare

La legge regionale Abruzzo n. 45 del 2010 interviene su due discipline già esistenti: da un lato amplia l’elenco delle produzioni agricole trasformabili in piccoli quantitativi in un quadro semplificato; dall’altro aggiorna le regole sulla macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento, rinviando per l’operatività delle nuove disposizioni a un regolamento attuativo regionale.

Finalità e ambito della disciplina

Il provvedimento si colloca nella politica di sviluppo rurale dell’Unione europea e della Regione Abruzzo. L’obiettivo è favorire la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli nel rispetto delle norme igieniche europee, in particolare dei regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004.

Integrazioni alla disciplina sui minimi quantitativi di prodotti agricoli

La legge amplia l’ambito applicativo della L.R. 11 giugno 2008, n. 8, inserendo nuovi prodotti tra quelli per cui è agevolata la trasformazione e lavorazione di minimi quantitativi.

In particolare:

  • tra i prodotti già contemplati viene aggiunto lo zafferano tra i funghi e le altre produzioni indicate;
  • sono introdotte tre ulteriori categorie:
    • vino;
    • olio d’oliva;
    • carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

La disciplina resta circoscritta al territorio regionale abruzzese e mira a semplificare la lavorazione di produzioni agricole di piccola entità.

Modifiche alla macellazione per consumo familiare

La legge riforma anche la L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 sulla macellazione di animali di allevamento per il consumo familiare.

Per gli equini e i bovini, la macellazione per ottenere carni destinate al consumo diretto della famiglia dell’allevatore deve avvenire nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL in cui si trova l’allevamento.

Per i suini, ovini, caprini, struzzi e cinghiali allevati, la legge consente la macellazione per:

  • l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore;
  • la fornitura diretta alle aziende agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente.

Viene inoltre eliminato il riferimento alla possibilità di macellazione “anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito”, con soppressione della relativa previsione.

Abrogazioni e riassetto della disciplina previgente

La legge abroga parti rilevanti della L.R. 50/2004:

  • sono abrogati i commi 1 e 1-bis dell’art. 3;
  • è abrogato l’art. 5;
  • è abrogato l’allegato alla medesima legge.

Il riassetto normativo comporta quindi il venir meno della precedente disciplina dettagliata contenuta nell’allegato, sostituita da una nuova regolazione di rango regolamentare.

Regolamento attuativo e decorrenza delle nuove disposizioni

Per rendere operativa la nuova disciplina delle autorizzazioni e dei controlli da parte dei Servizi veterinari delle ASL, la Giunta regionale doveva presentare al Consiglio regionale una proposta di regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Le disposizioni dell’art. 3 non sono immediatamente efficaci dal 25 novembre 2010, ma producono effetto solo dall’adozione del regolamento attuativo. In nota è richiamato il Regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg, emanato in attuazione di tale previsione.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il 25 novembre 2010, cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia, come precisato, la nuova disciplina in materia di macellazione familiare dettata dall’art. 3 resta subordinata alla successiva adozione del regolamento attuativo.

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