L.R. Abruzzo 42/2010
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo promuove il consumo e la commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari “a chilometri zero”, definendoli e prevedendo misure per ristorazione collettiva, mercati degli agricoltori, vendita diretta, spazi dedicati nella distribuzione e un logo per le imprese aderenti. Alcune disposizioni originarie erano subordinate al parere UE, poi l’art. 9 è stato abrogato; resta vigente la disciplina regionale, in vigore dal 31/12/2011.
Promozione dei prodotti agricoli abruzzesi a chilometri zero
Promozione dei prodotti agricoli a chilometri zero in Abruzzo
La legge disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, misure di valorizzazione, informazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero. L’obiettivo è favorirne il consumo, migliorare la trasparenza verso i consumatori e sostenere filiere territoriali, sostenibilità ambientale e vendita diretta.
Definizione di prodotti a chilometri zero e criteri di qualificazione
La nozione di prodotti a chilometri zero comprende prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati in Abruzzo, purché rientrino in una o più categorie qualificate. Sono ricompresi:
- i prodotti di qualità disciplinati dalla normativa comunitaria sulle indicazioni geografiche, denominazioni d’origine e specialità tradizionali garantite;
- i prodotti tradizionali di cui alla disciplina statale richiamata;
- i prodotti stagionali venduti o consegnati allo stato fresco nel periodo tipico di produzione;
- i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale, per i quali le emissioni di gas serra dovute al trasporto risultano inferiori rispetto a prodotti equivalenti e sono certificate secondo UNI ISO 14064-1;
- i prodotti a filiera regionale, per i quali tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione è collocata in Abruzzo e la territorialità è garantita da certificazione ISO 22005.
Per i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale, le emissioni di GHG devono essere calcolate secondo le norme richiamate in materia di bilancio delle emissioni e integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto.
Obiettivi e strumenti di intervento regionale
La Regione promuove la valorizzazione qualitativa dei prodotti a chilometri zero e ne favorisce consumo e commercializzazione. La legge prevede interventi per:
- garantire il rispetto della normativa su presentazione ed etichettatura dei prodotti freschi e trasformati mediante controlli, anche con strumenti tecnologici;
- diffondere certificazioni volontarie per ridurre le emissioni legate al trasporto;
- diffondere certificazioni volontarie per la rintracciabilità di filiera e la territorialità dell’intero ciclo produttivo;
- valorizzare il consumo mediante campagne di informazione e comunicazione e una sezione dedicata ai mercati agricoli nel portale web regionale;
- incentivare l’uso di prodotti a chilometri zero nella ristorazione collettiva pubblica;
- favorire la vendita diretta da parte dei produttori;
- sostenere l’impiego di tali prodotti da parte delle imprese di ristorazione e ospitalità operanti in Abruzzo.
Ristorazione collettiva pubblica
Negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l’uso di prodotti agricoli a chilometri zero può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Restano salvi i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge fino alla loro scadenza.
I gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono rendere espressa l’utilizzazione dei prodotti a chilometri zero attraverso idonei strumenti di informazione agli utenti.
Vendita diretta e mercati degli agricoltori
I comuni, quando aprono nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o quando si rendono disponibili nuovi posteggi nei mercati esistenti, devono riservare almeno il 15% dei posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi della disciplina statale richiamata.
I comuni devono inoltre destinare, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla disciplina regionale sul commercio su aree pubbliche.
Promozione delle imprese che utilizzano prodotti a chilometri zero
Alle imprese di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico che operano in Abruzzo e che si approvvigionano, nell’anno, per almeno il 30% in valore di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, è assegnato un apposito logo da esporre all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nella promozione.
L’approvvigionamento deve essere documentato nelle fatture di acquisto, con indicazione di origine, natura, qualità e quantità dei prodotti.
Le imprese ammesse entrano in un circuito regionale veicolato nelle attività promozionali della Regione. La Giunta regionale definisce caratteristiche e modalità di utilizzo del logo e le iniziative di valorizzazione nell’ambito della promozione delle produzioni del settore primario.
Spazi dedicati nella distribuzione commerciale
Nelle strutture di vendita interessate dalla disciplina regionale sul commercio, con esclusione degli esercizi di vicinato, quando siano posti in vendita prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero devono essere previsti spazi appositi ed esclusivi.
Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi entro due anni da tale data.
Mappatura dei mercati e monitoraggio
La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni dei comuni, effettua annualmente la mappatura dei mercati agricoli istituiti sul territorio regionale e predispone un’analisi comparativa con l’anno precedente. Redige inoltre un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, riferendo alla commissione consiliare competente.
Se emergono significative disomogeneità territoriali nella presenza dei mercati agricoli, la Regione deve attivare iniziative per favorirne una distribuzione più omogenea.
Disposizione finanziaria richiamata e sua rilevanza attuale
La legge introduceva anche un’integrazione alla norma finanziaria della L.R. 16/2005, consentendo di destinare eventuali economie di spesa, con deliberazione della Giunta regionale, a integrazione degli stanziamenti per attività di assistenza specialistica, dopo aver soddisfatto le esigenze prioritarie indicate dalla norma.
Decorrenza ed effetti della disciplina
L’atto è indicato come vigente dal 31 dicembre 2011. La disposizione originaria che subordinava gli effetti della legge, salvo gli articoli 7 e 8, al parere positivo della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso sul BURA è stata successivamente abrogata. Restano quindi rilevanti le misure sostanziali della legge nel territorio abruzzese, nei limiti e con le condizioni espressamente previste.
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