Ordinanza n. 1413/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Comune di Monte di Procida R.G. n. -OMISSIS- del 21.11.2025, che ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima e previa presentazione di Comunicazione d’inizio lavori, delle opere eseguite nell’immobile di sua proprietà in Monte di Procida (NA); - della relazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. -OMISSIS- del 24.7.2025, menzionata nell’ordinanza innanzi indicata sub a., ma i cui contenuti non sono noti alla ricorrente; - della nota del Comando di Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025, menzionata nell’ordinanza innanzi indicata sub a., ma i cui contenuti non sono noti alla ricorrente; - di tutti gli altri atti connessi o conseguenti ai provvedimenti innanzi indicati sub a., b. e c., ancorché ignoti alla ricorrente, ivi espressamente inclusi gli atti del procedimento istruttorio preordinato all’adozione dell’ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS-/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\4\2026: per l’annullamento, previa sospensiva, a. dell’ordinanza del Comune di Monte di Procida R.G. n. -OMISSIS- del 21.11.2025, a firma del Responsabile del Servizio, -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima e previa presentazione di Comunicazione d’inizio lavori, delle opere eseguite nell’immobile di sua proprietà in Monte di Procida (NA), alla Via -OMISSIS- n. 242, censito al N.C.E.U. del Comune di Monte di Procida con Foglio -OMISSIS-, ritenute riconducibili nel novero degli interventi edilizi di cui all’art. 3 comma 1 lett. e.1 del D.P.R. n. 380/2001 e realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, oltre che in violazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area; b. della relazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. -OMISSIS- del 24.7.2025, menzionata nell’ordinanza innanzi indicata sub a., ma i cui contenuti non sono noti alla ricorrente perché mai trasmessale, che ha qualificato come abusive le opere eseguite nell’indicato immobile in Monte di Procida (NA) Via -OMISSIS- n. 242 e nelle aree pertinenziali; c. della nota del Comando di Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025, menzionata nell’ordinanza innanzi indicata sub a., ma i cui contenuti non sono noti alla ricorrente perché mai trasmessale, recante informativa circa l’emissione di comunicazione di notizia di reato n.17, a carico della Sig.ra -OMISSIS-, riferita ad opere edili che sarebbero state eseguite in assenza di titolo abilitativo; d. di tutti gli altri atti connessi o conseguenti ai provvedimenti innanzi indicati sub a., b. e c., ancorché ignoti alla ricorrente, ivi espressamente inclusi gli atti del procedimento istruttorio preordinato all’adozione dell’ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS-/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute realizzate in assenza di titolo abilitativo e in violazione del vincolo paesaggistico, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
La proprietaria ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ordinanza del Comune di Monte di Procida che le ha ingiunto di demolire entro novanta giorni opere eseguite nell'immobile di proprietà, previa presentazione di comunicazione di inizio lavori. L'ordinanza ha qualificato gli interventi come riconducibili all'art. 3, comma 1, lett. e.1, del d.P.R. n. 380/2001, realizzati in assenza del prescritto titolo abilitativo e in violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'area. Sono stati inoltre impugnati la relazione tecnica comunale e la nota del Comando di Polizia Municipale, richiamate nell'ordinanza ma non conosciute dalla ricorrente perché mai trasmesse, nonché gli ulteriori atti istruttori e connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di censura, limitandosi a dare atto delle questioni dedotte e della necessità di un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione né ha esposto una valutazione puntuale del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza è stata fissata al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità delle questioni controverse. Dal testo non risulta disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.1, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata nell'ordinanza comunale per qualificare le opere edilizie contestate; il TAR non ne interpreta il contenuto nella presente fase cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissazione dell’udienza per la trattazione di merito
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, di fissare l'udienza di trattazione del merito senza adottare una distinta misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può tutelare adeguatamente le esigenze della parte mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza delle censure o disporre una distinta misura cautelare.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, l'annullamento o la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato.
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