Cassazione Penale, Sentenza n. 17127/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 8-bis, cessione di cocaina in concorso). Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e errata applicazione degli artt. 192, 533 e 546, comma 3, c.p.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: a suo avviso dalle intercettazioni non emergerebbe il suo coinvolgimento nella cessione a Luigi Aquilano (prezzo €30.000) e nella successiva cessione di parte della partita a Damiano Aquilano (prezzo €8.000), ma solo un intervento per ottenere il pagamento di un credito; le conversazioni con il fratello indicherebbero che il creditore era il fratello Salvatore e non il ricorrente. Il ricorrente ha poi depositato memoria con motivi nuovi ribadendo l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione al suo coinvolgimento nella cessione contestata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata è stata confermata. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo riguardante il capo 8-bis proponesse una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie (in particolare delle conversazioni intercettate) e fosse, quindi, inammissibile in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva fornito motivazione logica e non viziata: le intercettazioni e gli accertamenti dimostravano che il ricorrente aveva interesse diretto al recupero del corrispettivo della cessione (credito anche suo) e aveva partecipato alle azioni di riscossione, giustificando la sua responsabilità per la cessione contestata. I motivi nuovi sono stati altresì dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che incrimina traffico e cessione di stupefacenti; imputazione (capo 8-bis) riferita alla cessione di cocaina in concorso è stata ritenuta provata dalla Corte d'appello sulla base delle intercettazioni e della ricostruzione dei fatti.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della revoca di una precedente pronuncia della Corte (menzionata in motivazione): utilizzata per delimitare gli effetti di una precedente decisione della Cassazione su specifico capo di imputazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole sui motivi di cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il motivo in sostanza chiedeva una rivalutazione del merito (non consentita) e che non sussistessero i vizi di legge denunciati.
artt. 192, 533 e 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la motivazione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione proponesse una diversa lettura delle prove invece di dimostrare un vizio formale o logico della motivazione, perciò inammissibile.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che estende l'inammissibilità dell'impugnazione anche ai motivi nuovi; invocata dalla Corte per dichiarare inammissibili le questioni sopravvenute nel corso del ricorso.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità e la possibilità di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e alla somma di €3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivedere in fatto le risultanze probatorie né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle intercettazioni: se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata, il ricorso che propone una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- L'interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni, anche se criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sfugge al sindacato della Cassazione quando adeguatamente motivata secondo le massime di esperienza.
- Per censurare in Cassazione la valutazione probatoria è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione; una mera proposta alternativa di ricostruzione storica dei fatti non è sufficiente.
- I motivi nuovi introdotti in cassazione sono generalmente inammissibili ex art. 585, comma 4, c.p.p.; occorre portare tutte le critiche rilevabili tempestivamente nei gradi precedenti.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende; le doglianze vaghe o ricondotte a un diverso apprezzamento delle prove possono comportare sanzioni economiche.
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