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Ordinanza

Ordinanza n. 536/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento e rettifica integrazione della procedura regionale di immissione in ruolo del MIM a.s. 26 27 per i docenti di diritto ed economia classe di concorso A046 vincitori del concorso PNRR 3; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Bari Matteo il 12/10/2026: anzianità di servizio e pericolo nelle more per la procrastinazione della immissione in ruolo di docente anziano.

Giustizia amministrativa202600386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: procedura regionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le immissioni in ruolo dei docenti della classe di concorso A046 per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento e la rettifica o integrazione della procedura regionale di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 dei vincitori del concorso PNRR 3 per la classe A046. Con motivi aggiunti ha inoltre dedotto profili relativi all'anzianità di servizio e al pericolo derivante dalla procrastinazione dell'immissione in ruolo. In sede di esame preliminare il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo era stato notificato all'Amministrazione statale presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, competente per il distretto del giudice adito; l'Amministrazione non si era costituita.

La decisione

Il TAR ha qualificato la notificazione del ricorso introduttivo come nulla, ma non inesistente, e quindi rinnovabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. Poiché l'Amministrazione statale non si è costituita, ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi tre giorni dal suo perfezionamento. Ha rinviato la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 novembre 2026, lasciando impregiudicata ogni altra valutazione; non ha provveduto sulle spese in ragione del carattere interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

    Gli atti introduttivi del giudizio contro un'Amministrazione dello Stato devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita; nel caso concreto, la notifica doveva essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale di Trieste.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    disposizione la cui perdurante vigenza è confermata dall’art. 41 comma 3 c.p.a.

    La regola sulla notificazione degli atti alle Amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente è tuttora vigente.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce le decadenze, senza che rilevi l'imputabilità dell'errore al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso introduttivo contro un'Amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice adito; la notificazione presso un ufficio diverso è nulla, ma non per ciò solo inesistente, se è suscettibile di rinnovo.
  • Se la notificazione è nulla e l'Amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza anche quando l'errore sia imputabile al notificante.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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