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Sentenza

Sentenza n. 16247/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/3128/2024 del 23/12/2024 – prot. n. CA/224465/2024, notificata il 23/12/2024, avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione, nel periodo dio svolgimento del Giubileo della Speranza, delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Via di Porta Angelica - angolo Piazza Risorgimento, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione e Largo del Colonnato”, in uno a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, emanati ed emanandi, anche se di tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Economico ed Attività Produttive Rep. n. QH/581/2024 – prot. n. QH/89006/2024 – del 24/12/2024 avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione, nel periodo dio svolgimento del Giubileo della Speranza, delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza della Città Leonina, Via di Porta Angelica - angolo Piazza Risorgimento, Largo del Colonnato, Piazza Pio XII e Via della Conciliazione. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma 1 rep. n. CA/3128 del 23.12.2024”; - della Direttiva della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 avente per oggetto: “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Richiesta nuove collocazioni per urtisti e camion bar nella zona Vaticano – rimozione ostacoli”; - della Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Rep. n. 2024/0000055 – prot. RM/2024/0007721 del 19/12/2024, non notificata, avente ad oggetto: “delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SWEET FOOD INTERNATIONAL DI NAPOLETANO GAETANO SRL il 15\7\2025: oltre ai provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo, (i) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/1006/2025 del 5/5/2025 – n. prot. CA/77283/2025 del 5/5/2025, avente ad oggetto: “Esecuzione della Direttiva della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0433469 dell’11.11.2024 per la definitiva delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Via di Porta Angelica – angolo Piazza Risorgimento, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione e Largo del Colonnato. Conclusione del procedimento”; (ii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 29/01/2025 (data erroneamente indicata nell’intestazione del verbale come “15/01/2025”) tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, prot. CA/20409/2025, convocata con nota prot. CA/2025/11990 DEL 23/01/2025, comunicata a mezzo PEC in data 7/2/ 2025; (ii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 25/03/2025 tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, di cui al verbale prot. CA/2025/57894; (iii) delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 16/04/2025 tenutasi presso la sede del Municipio Roma I Centro, di cui al verbale prot. CA/2025/66018; (iv) per quanto occorrer possa, della nota della Prefettura di Roma, prot. n. 063920 del 13/02/2025; (v) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/997/2025 del 2/5/2025 – n. prot. CA/76908/2025 del 2/5/2025, avente ad oggetto: “Esecuzione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, rep. n. 2024/0000055 del 19.12.2024 per la definitiva delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026. Conclusione del procedimento”; in uno a tutti gli atti presupposi, connessi e consequenziali, anche se di tenore sconosciuto.

Giustizia amministrativa202500104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali e commissariali di delocalizzazione temporanea, dapprima provvisoria e poi definitiva, dei posteggi di commercio su area pubblica nelle aree limitrofe al Vaticano per il periodo dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026, adottati in attuazione della direttiva prefettizia e dell’ordinanza commissariale per il Giubileo 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolari di posteggi a rotazione della categoria “bibite e sorbetti”, hanno impugnato le determinazioni del Municipio Roma I del 23 dicembre 2024 e del Dipartimento capitolino del 24 dicembre 2024, la direttiva prefettizia dell’11 novembre 2024 e l’ordinanza commissariale del 19 dicembre 2024; con motivi aggiunti hanno impugnato le determinazioni municipali del 2 e 5 maggio 2025 e gli atti delle conferenze di servizi che avevano confermato le ricollocazioni. Hanno dedotto: incompetenza del Commissario e carenza dei relativi poteri; insussistenza dell’urgenza necessaria a derogare alla comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle garanzie partecipative; sviamento e ingiustizia per l’adozione tardiva delle misure; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità circa la necessità di spostare le sole attività commerciali su area pubblica; irragionevolezza e sproporzione della durata della delocalizzazione per l’intero Giubileo, anziché per le singole celebrazioni; disparità di trattamento rispetto agli “urtisti”; inclusione di posteggi che, secondo i ricorrenti, non erano stati indicati dalla Prefettura; inosservanza degli artt. 37 e 47 della deliberazione capitolina n. 101/2023 quanto alla scelta delle nuove sedi, alla loro prossimità e alla possibilità di lavorare; e, con i motivi aggiunti, mancato esame concreto delle alternative, assenza di sopralluoghi e violazione della disciplina richiamata sulla circolazione stradale. Le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità per cessazione degli effetti dei provvedimenti e sopravvenuto spostamento dell’interesse sul nuovo Piano municipale del commercio. I ricorrenti hanno dichiarato di mantenere interesse alla decisione sull’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i provvedimenti avevano cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026. Ha tuttavia esaminato le censure, in ragione della dichiarazione di interesse risarcitorio, e ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità. Ha ritenuto che la delocalizzazione fosse funzionale alle celebrazioni giubilari e rientrasse nei poteri attribuiti al Commissario, ravvisando nell’afflusso atteso nell’area vaticana ragioni urgenti e criticità idonee a giustificare le misure e la deroga alla comunicazione di avvio. Ha giudicato ragionevole l’applicazione della misura per l’intero periodo giubilare, anche per la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio di inefficacia di una delocalizzazione intermittente; ha inoltre escluso che il giudice possa sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Ha respinto le censure procedimentali perché, dopo l’intervento urgente, si è svolta un’interlocuzione con gli operatori e una conferenza di servizi, con attività istruttoria e motivazione delle ragioni di sicurezza urbana e decoro ostative alle sedi alternative. Ha ritenuto non censurabile la collocazione dei posteggi in aree sufficientemente prossime, quale esito di un ragionevole bilanciamento tra le aspettative degli operatori e gli interessi pubblici alla sicurezza stradale e al decoro; ha incluso tra le ragioni della ricollocazione anche le esigenze di accesso dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine nell’area di Piazza Città Leonina. Ha escluso la disparità di trattamento rispetto agli urtisti, appartenenti a una categoria storica soggetta a disciplina specifica e non comparabile con quella dei ricorrenti. Le spese, pari a euro 2.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 421, l. 30 dicembre 2021, n. 234

    Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.

    Rientra negli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari anche la delocalizzazione delle postazioni commerciali nelle aree vaticane, quando diretta a gestire l’afflusso atteso di pellegrini.

  • art. 1, comma 425, l. 30 dicembre 2021, n. 234

    In tale contesto, l’ordinanza impugnata motiva adeguatamente sulle ragioni di urgenza e sulle criticità riscontrate nella gestione dell’affluenza e dei pellegrini nelle aree limitrofe al Vaticano, tali da rendere necessarie le misure volte «a consentirne il regolare deflusso ovvero di garantire una tempestiva risposta ad eventuali emergenze-urgenze di carattere sanitario nonché di ordine pubblico e sicurezza urbana».

    Il potere commissariale di adottare ordinanze in deroga è legittimamente esercitabile quando le urgenti criticità connesse alla gestione delle celebrazioni rendano necessarie misure per il deflusso e la risposta alle emergenze sanitarie e di ordine pubblico.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non sono fondate neppure le doglianze avverso l’asserita violazione delle garanzie partecipative, poiché le ragioni di urgenza esplicitate nell’ordinanza commissariale hanno reso necessario procedere all’immediata delocalizzazione delle postazioni e, comunque, subito dopo l’amministrazione ha avviato l’interlocuzione con i soggetti interessati, al fine di valutare le proposte di ricollocazione presentate.

    Le specifiche ragioni urgenti possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio quando occorra procedere immediatamente; l’interlocuzione successiva con gli interessati e la valutazione delle proposte di ricollocazione concorrono a escludere, nel caso concreto, la violazione delle garanzie partecipative.

  • art. 34, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).

    Per procedere all’esame dell’illegittimità dell’atto dopo la sopravvenuta carenza di interesse alla sua annullamento è sufficiente la dichiarazione ritualmente depositata della parte di avere interesse alla decisione ai fini risarcitori.

Massime di principio

  • Rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari, per i quali il Commissario straordinario può esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, la delocalizzazione di postazioni commerciali nelle aree interessate dall’afflusso atteso di pellegrini, se la misura è diretta a garantire il deflusso, la sicurezza e la gestione delle emergenze.
  • La deroga alle garanzie partecipative è giustificata dall’urgenza concreta di adottare misure immediate per la sicurezza e la gestione dell’affluenza; l’interlocuzione successiva con gli operatori e la valutazione delle loro proposte possono integrare le garanzie procedimentali nel contesto della misura urgente.
  • La scelta di applicare una misura di delocalizzazione per l’intero periodo di un evento straordinario non è irragionevole per il solo fatto che l’afflusso vari nel tempo, quando la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio di inefficacia di un’applicazione intermittente giustifichino una valutazione unitaria; il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in assenza di vizi di legittimità.
  • Per dichiarare improcedibile l’azione di annullamento dopo la cessazione degli effetti dell’atto, ma scrutinare comunque le censure ai fini dell’accertamento dell’illegittimità previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la rituale dichiarazione della parte di mantenere interesse a fini risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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