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Ordinanza

Ordinanza del 12/06/2018 n. 15261 - Corte di Cassazione

Notifica - Notifica tramite raccomandata postale - Più cartelle in un'unica spedizione - Onere di prova a carico del concessionario della riscossione - Disconoscimento della notifica - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che, quando più cartelle sono spedite in un unico plico e il destinatario ne disconosce alcune, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se l’agente della riscossione prova che tutti gli atti erano effettivamente contenuti nella raccomandata. I numeri delle cartelle riportati sull’avviso di ricevimento non hanno fede privilegiata e costituiscono soltanto un elemento presuntivo, da corroborare con ulteriori dati oggettivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Notifica di più cartelle con un’unica raccomandata: onere del concessionario di provare il contenuto del plico

Notifica di più cartelle mediante un’unica raccomandata

La pronuncia riguarda la validità della notificazione di più cartelle di pagamento inserite in un’unica spedizione postale e il riparto dell’onere della prova tra contribuente e agente della riscossione. La Corte di cassazione ha stabilito che la mera indicazione di più numeri di cartella sull’avviso di ricevimento non dimostra, di per sé, che tutte le cartelle siano state effettivamente inserite nel plico consegnato.

Vicenda processuale

La contribuente G.G. aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria relativo all’anno 2001, deducendo, tra gli altri motivi, vizi nella notificazione delle cartelle di pagamento, che risultavano riconducibili a un’unica spedizione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente. In sede di rinvio dalla Corte di cassazione, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la CTR avesse ritenuto assolto l’onere probatorio dell’agente della riscossione con una motivazione apodittica, illogica e insufficiente.

Principio sulla presunzione di conoscenza

La Corte ha richiamato il principio già affermato, tra le altre, nelle sentenze Cass. n. 20787 del 2 ottobre 2014, Cass. n. 20027 del 30 settembre 2011 e Cass. n. 12135 del 19 agosto 2003.

Quando l’involucro di una raccomandata contiene più comunicazioni e il destinatario ne riconosce soltanto una, la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. non può operare automaticamente. L’autore delle comunicazioni, che ha scelto di inviare più atti attraverso un’unica spedizione, deve provare che il plico conteneva effettivamente tutti gli atti che assume essere stati notificati.

La regola deriva dall’id quod plerumque accidit, secondo cui normalmente a ciascun atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Di conseguenza, l’utilizzo di un’unica raccomandata per notificare più atti espone la notificazione a un rischio di invalidità, se l’ente notificante non dimostra il contenuto effettivo del plico.

Valore probatorio dell’avviso di ricevimento

L’indicazione sull’avviso di ricevimento dei numeri identificativi di più cartelle non è assistita da fede privilegiata. Tale indicazione, infatti, non è riconducibile all’agente postale, poiché gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati in base all’art. 6 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni.

Tuttavia, l’avviso di ricevimento non è privo di ogni rilevanza. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 655 del 1982:

  • l’avviso di ricevimento viene avviato insieme all’oggetto cui si riferisce;
  • l’agente postale fa sottoscrivere l’avviso al destinatario al momento della consegna;
  • la ricevuta completata viene immediatamente restituita al mittente.

Per queste ragioni, le indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento, quando ritualmente prodotte in giudizio, devono essere valutate sul piano delle presunzioni semplici, ai fini della distribuzione dell’onere probatorio. Esse possono concorrere a fondare il fatto noto dal quale desumere, attraverso un ragionamento presuntivo, che il plico contenesse più atti.

Necessità di ulteriori elementi oggettivi

La trascrizione sull’avviso di ricevimento dei numeri identificativi di più cartelle può costituire un elemento utile, ma non è sufficiente da sola. Nel caso esaminato, l’avviso presentava infatti un contenuto equivoco: da un lato riportava i numeri di più cartelle; dall’altro non indicava espressamente che si trattasse di un invio multiplo.

La CTR avrebbe dovuto individuare e valutare gli ulteriori elementi oggettivi idonei a corroborare le risultanze dell’avviso e a fondare il fatto noto necessario per la presunzione. Tra gli elementi valorizzabili in astratto rientra anche la connessione tra gli atti, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza.

Non era invece sufficiente una valutazione meramente assiomatica o probabilistica. La CTR aveva finito per attribuire valore oggettivo all’unico dato costituito dalla pluralità delle indicazioni sull’avviso di ricevimento, nonostante tale elemento fosse già stato ritenuto, nella precedente fase di legittimità, incapace di costituire autonomamente il fatto noto della presenza di tutte le cartelle nel plico.

Riparto dell’onere della prova

L’onere iniziale di dimostrare che la raccomandata conteneva tutte le comunicazioni contestate grava sull’agente della riscossione o, più in generale, sull’ente che ha scelto di notificare più atti con un’unica spedizione.

Solo dopo che tale onere sia stato assolto, anche mediante presunzioni semplici adeguatamente fondate, può spettare al contribuente dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di prendere conoscenza degli atti. In assenza di una prova o di una presunzione sufficientemente solida sul contenuto del plico, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non può ritenersi operante per tutti gli atti indicati dall’ente.

Esito del giudizio

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché:

  • riesamini gli elementi oggettivi idonei a corroborare le indicazioni dell’avviso di ricevimento;
  • verifichi se l’agente della riscossione abbia assolto, anche in via presuntiva, l’onere di provare la presenza delle cartelle nel plico;
  • valuti, conseguentemente, se spetti alla contribuente dimostrare l’impossibilità di prendere cognizione degli atti;
  • provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta il 9 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 12 giugno 2018, con motivazione semplificata.

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