Ordinanza del 13/06/2018 n. 15477 - Corte di Cassazione
IRES - Crediti d'imposta - Convenzione Italia - Francia art. 10 - paragrafo 4lett. b, - Dividendi distribuiti dalla società italiana- Rimborso credito d'imposta - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto di Bureau Veritas S.A., società francese titolare del 99,95% della società italiana distributrice, al rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi relativi agli anni 2000-2002. La compensazione contabile derivante da un contratto di cash pooling non esclude l’effettivo incasso dei dividendi né il diritto al rimborso, purché l’erogazione e la contabilizzazione siano documentate. Per il rimborso parziale previsto dall’art. 10, paragrafo 4, lett. b), non è necessario provare l’inclusione dei dividendi lordi nella base imponibile francese. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato e le spese sono state compensate.
Rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi distribuiti da una società italiana a una società francese controllante: presupposti e rilevanza del cash pooling ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione Italia-Francia.
Rimborso del credito d’imposta sui dividendi tra Italia e Francia
La decisione riguarda il diritto di una società francese al rimborso della metà del credito d’imposta relativo a dividendi distribuiti da una società italiana, quando il pagamento sia avvenuto nell’ambito di un sistema di cash pooling e le rispettive posizioni siano state regolate mediante compensazione contabile.
Riferimenti normativi e tipologie di rimborso
L’art. 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, firmata il 5 ottobre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, disciplina due diverse forme di rimborso del credito d’imposta sui dividendi:
- il rimborso dell’intero credito d’imposta, previsto dal paragrafo 4, lett. a), spettante alla società francese che, direttamente o indirettamente, non abbia detenuto almeno il 10% del capitale della società italiana nel periodo continuativo di almeno 12 mesi antecedente la delibera di distribuzione;
- il rimborso della metà del credito d’imposta, previsto dal paragrafo 4, lett. b), spettante alla società francese che, direttamente o indirettamente, abbia detenuto almeno il 10% del capitale della società italiana per almeno 12 mesi prima della delibera di distribuzione dei dividendi.
Nel caso esaminato è stata richiesta la seconda tipologia di rimborso, poiché Bureau Veritas S.A. deteneva il 99,95% del capitale di Bureau Veritas Italia S.r.l.
Presupposti del rimborso parziale
La Corte ha chiarito che, per il rimborso della metà del credito d’imposta previsto dall’art. 10, paragrafo 4, lett. b), non è richiesta la prova che la società francese abbia incluso l’ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell’imposta francese sulle società.
Tale prova è invece richiesta per il rimborso dell’intero credito d’imposta previsto dalla lett. a) del medesimo paragrafo. Poiché la società francese aveva una partecipazione superiore al 10% e aveva mantenuto tale partecipazione nel periodo richiesto, la fattispecie è stata ricondotta alla lett. b).
Fatti accertati nel giudizio
Bureau Veritas S.A. aveva riscosso dividendi distribuiti da Bureau Veritas Italia S.r.l. negli anni 2000, 2001 e 2002 e aveva presentato istanza di rimborso dei relativi crediti d’imposta.
A fronte del silenzio del Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, la società aveva proposto ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Pescara lo aveva rigettato, mentre la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva accolto l’appello, riconoscendo il diritto al rimborso.
La CTR aveva accertato l’esistenza di un contratto di cash pooling e l’effettiva contabilizzazione e corresponsione dei dividendi. La società contribuente aveva prodotto, tra l’altro:
- copia conforme del libro dei soci;
- copie autentiche delle delibere assembleari di distribuzione dei dividendi;
- dichiarazione della società italiana relativa all’erogazione dei dividendi negli anni 2000-2002;
- estratto dei libri contabili della società francese, certificato dalla società di revisione, attestante l’incasso dei dividendi;
- attestazione della società italiana secondo cui i dividendi non provenivano da dividendi percepiti da società controllate con sede in Europa;
- certificati di residenza fiscale francesi relativi agli anni 2000-2002.
Funzionamento del cash pooling
Il cash pooling è stato qualificato dalla Corte come un contratto di tesoreria accentrata finalizzato alla gestione dei flussi finanziari del gruppo. Esso comporta il trasferimento a una società di tesoreria dei saldi attivi e passivi dei conti correnti intestati alle singole società partecipanti.
Nel caso concreto, l’utilizzo del cash pooling aveva determinato una compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie delle società. Secondo l’Agenzia delle entrate, tale modalità non avrebbe integrato l’effettivo pagamento dei dividendi e, pertanto, non avrebbe consentito di dimostrare la doppia imposizione necessaria per ottenere il rimborso.
Valutazione della Corte sulla compensazione
La Corte di cassazione ha respinto tale impostazione. Ha ritenuto che la compensazione conseguente all’esecuzione del contratto di cash pooling possa rilevare sul piano contabile, senza però escludere l’effettiva corresponsione dei dividendi.
L’incasso dei dividendi, contabilmente utilizzato per estinguere per compensazione un debito nei confronti della società distributrice, costituisce un fatto fiscalmente rilevante quando:
- la distribuzione dei dividendi risulta dalle delibere e dai libri sociali;
- l’erogazione è attestata dalla società italiana;
- l’incasso è registrato nelle scritture contabili della società francese;
- tali scritture risultano certificate dalla società di revisione o comunque adeguatamente documentate.
La compensazione rappresenta quindi una modalità di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento mediante pagamento materiale, ma non vietata da alcuna disposizione fiscale applicabile alla fattispecie.
Decisione sul ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 10 della Convenzione Italia-Francia, sostenendo che il rimborso presupponesse il pagamento effettivo dei dividendi e che la compensazione non fosse fiscalmente rilevante.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente accertato, in fatto, sia l’esistenza del contratto di cash pooling sia l’effettiva corresponsione e contabilizzazione dei dividendi. Tale valutazione non era censurabile in sede di legittimità, non essendo stato dedotto un valido vizio di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Le spese processuali sono state compensate integralmente, in considerazione della novità delle questioni trattate.
Esito e data della decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha riconosciuto il diritto della società francese al rimborso della metà del credito d’imposta sui dividendi, al netto della ritenuta alla fonte prevista dal paragrafo 2 dell’art. 10 della Convenzione.
La decisione è stata assunta a Roma il 16 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 13 giugno 2018.
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