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Ordinanza

Ordinanza n. 824/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale della Regione Calabria SUA Settore 3, n.9650 del 2 luglio 2025, limitatamente al Lotto 73, con cui è stato aggiudicato l’appalto per la “Fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle aziende del sistema sanitario della Regione Calabria nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità” – Codice CIG Lotto 73: B4BE7DF19A; - del provvedimento del RUP della Stazione unica appaltante prot. 696198 del 22 settembre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela dell’aggiudicazione; - della relazione tecnica del 19 maggio 2025 a firma dei componenti del supporto tecnico al RUP;

Giustizia amministrativa202501301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 73 di una procedura per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti, nonché rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e relazione tecnica a supporto dell’aggiudicazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 73, contestando la conformità o equivalenza del prodotto offerto dall’aggiudicataria rispetto alla lex specialis, che prevedeva una "bustina schiacciabile a blister chiuso", con particolare riferimento all’idoneità del prodotto a prevenire qualsiasi contaminazione. Sono stati inoltre impugnati il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e la relazione tecnica posta a fondamento delle valutazioni della stazione appaltante. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, affidandola a un dirigente incaricato dal Direttore tecnico-scientifico dell’AIFA. L’AIFA ha però comunicato di non possedere, né individualmente né come Agenzia, la competenza tecnica necessaria, poiché la controversia riguarda dispositivi medici o presidi medico-chirurgici e non medicinali.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto la sostituzione del verificatore precedentemente individuato e ha confermato la necessità della verificazione già disposta. L’incarico dovrà essere affidato a un dirigente, dotato delle necessarie competenze, nominato dal Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute. Il verificatore dovrà esaminare il capitolato di gara e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e accertare se il prodotto offerto per il lotto sia equivalente a quello richiesto dalla lex specialis, soprattutto quanto alla capacità di prevenire qualsiasi contaminazione. Le operazioni dovranno concludersi entro il 31 luglio 2026; la relazione finale dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2026, previa trasmissione alle parti di una bozza per eventuali osservazioni. Le parti potranno assistere alle operazioni mediante tecnici di fiducia. È stato disposto un anticipo di 1.500 euro sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. La trattazione è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi dopo il deposito della relazione conclusiva.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta nel corso del giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione e della sostituzione del verificatore.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione e il soggetto incaricato comunica di non possedere la competenza tecnica necessaria, il giudice può sostituire il verificatore individuando un’amministrazione o una struttura pubblica dotata delle competenze pertinenti all’oggetto dell’accertamento.
  • Nelle controversie sull’equivalenza tecnica di un prodotto rispetto alle caratteristiche richieste dalla lex specialis, la verificazione può essere orientata all’accertamento concreto della funzionalità essenziale richiesta dalla disciplina di gara, quale, nel caso esaminato, l’idoneità a prevenire qualsiasi contaminazione.
  • Il verificatore deve operare nel contraddittorio con le parti: queste devono essere avvisate dell’inizio delle operazioni e possono partecipare tramite difensori e tecnici di fiducia.
  • Prima del deposito della relazione conclusiva, il verificatore deve mettere a disposizione delle parti una bozza provvisoria, consentendo loro di formulare osservazioni sulle quali egli deve prendere posizione nella relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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