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Direttiva 2006/32

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune per migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia negli Stati membri e per promuovere il mercato dei servizi energetici. Introduce un obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico pari al 9% del consumo medio annuo finale, da conseguire tramite servizi energetici e altre misure di efficienza, con obblighi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. Impone inoltre al settore pubblico un ruolo esemplare e disciplina informazione, misurazione, fatturazione, diagnosi energetiche e strumenti finanziari. La direttiva abroga la direttiva 93/76/CEE e doveva essere recepita entro il 17 maggio 2008, con talune disposizioni relative alle relazioni già operative dal 17 maggio 2006.

Direttiva sull'efficienza degli usi finali dell'energia e sui servizi energetici, con obiettivo indicativo di risparmio energetico, obblighi per il settore pubblico e misure per sviluppare il mercato dei servizi energetici.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, nonché ai clienti finali e, in via limitata, alle forze armate. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione degli articoli 6 e 13 i piccoli distributori, i piccoli gestori dei sistemi di distribuzione e le piccole società di vendita al dettaglio. Non si applica alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. L'attuazione riguarda l'intero territorio degli Stati membri, con possibilità di misure a livello nazionale, regionale e/o locale; è direttiva rilevante ai fini SEE.

Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

La direttiva istituisce un quadro comune volto a ridurre il consumo di energia finale attraverso misure di efficienza energetica, servizi energetici e strumenti di mercato. Il legislatore dell'Unione sottolinea, nei considerando, il nesso tra efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle emissioni di gas serra, competitività e sviluppo del mercato interno dei servizi energetici.

Finalità e impostazione generale

L'articolo 1 definisce due obiettivi complementari:

  • rafforzare il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici;
  • creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

La direttiva è costruita come atto di armonizzazione minima: vincola gli Stati membri quanto al risultato complessivo da perseguire, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi. I considerando chiariscono espressamente che l'obiettivo nazionale di risparmio energetico è indicativo e non comporta un obbligo giuridico vincolante di raggiungerlo, pur richiedendo uno sforzo concreto e misure nazionali adeguate.

Ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 2 si applica a:

  • fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
  • distributori di energia;
  • gestori dei sistemi di distribuzione;
  • società di vendita di energia al dettaglio;
  • clienti finali;
  • forze armate, limitatamente ai casi in cui l'applicazione non sia incompatibile con la natura e l'obiettivo primario delle loro attività.

Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi degli articoli 6 e 13 i piccoli distributori, i piccoli gestori dei sistemi di distribuzione e le piccole società di vendita al dettaglio, definiti come operatori con soglia inferiore a 75 GWh/anno oppure meno di 10 addetti o fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Sono esclusi anche i soggetti rientranti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS.

L'articolo 3 contiene definizioni centrali per la comprensione del regime, tra cui:

  • energia, intesa in senso ampio e comprensiva di elettricità, gas, combustibili per riscaldamento e raffreddamento, teleriscaldamento, teleraffreddamento, carbone, lignite, torba, carburanti per autotrazione e biomassa;
  • efficienza energetica, miglioramento dell'efficienza energetica e risparmio energetico;
  • servizio energetico, ESCO, contratto di rendimento energetico e finanziamento tramite terzi;
  • diagnosi energetica;
  • strumento finanziario per i risparmi energetici;
  • distributore di energia, gestore del sistema di distribuzione e società di vendita al dettaglio;
  • certificato bianco.

Obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico

L'articolo 4 costituisce il cuore della direttiva. Gli Stati membri devono adottare e mirare a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva, da realizzare tramite servizi energetici e altre misure di efficienza.

L'obiettivo:

  • si calcola secondo il metodo dell'allegato I;
  • si esprime in valori assoluti in GWh o misura equivalente, secondo l'allegato II;
  • è misurato a decorrere dal 1 gennaio 2008;
  • è cumulativo sull'intero periodo di nove anni;
  • non è giuridicamente vincolante quanto al suo conseguimento, ma richiede misure efficaci, praticabili e ragionevoli.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • fissare un obiettivo nazionale indicativo intermedio per il terzo anno di applicazione, da includere nel primo PAEE;
  • predisporre programmi e misure di efficienza energetica;
  • designare una o più autorità o agenzie per il controllo generale e la verifica dei risparmi;
  • sottoporsi a monitoraggio e valutazione da parte della Commissione, che può proporre ulteriori sviluppi normativi, anche in tema di certificati bianchi.

Ruolo esemplare del settore pubblico

L'articolo 5 attribuisce al settore pubblico un ruolo esemplare. Gli Stati membri devono assicurare che le amministrazioni pubbliche adottino misure di miglioramento dell'efficienza energetica e ne comunichino efficacemente il contenuto a cittadini e imprese.

In particolare:

  • devono essere privilegiate le misure più efficaci sotto il profilo costi-benefici e con maggior risparmio nel minor tempo;
  • le misure sono adottate al livello nazionale, regionale e/o locale appropriato;
  • possono consistere in iniziative legislative, accordi volontari o strumenti equivalenti;
  • devono essere utilizzate almeno due misure tra quelle elencate nell'allegato VI;
  • gli Stati membri devono facilitare lo scambio di migliori prassi, anche in materia di appalti pubblici.

L'allegato VI elenca, tra l'altro, l'uso di strumenti finanziari per risparmi energetici, acquisti di attrezzature e veicoli efficienti, sostituzione o adeguamento di beni esistenti, diagnosi energetiche e acquisizione o locazione di edifici efficienti.

Promozione dei servizi energetici e obblighi degli operatori di rete e vendita

L'articolo 6 impone agli Stati membri di assicurare che distributori, gestori di rete e società di vendita:

  • trasmettano, su richiesta e non più di una volta all'anno, dati statistici aggregati sui clienti finali alle autorità competenti, nel rispetto della riservatezza;
  • si astengano da attività che ostacolino la domanda e l'offerta di servizi energetici e il relativo mercato.

Gli Stati membri devono inoltre scegliere uno o più dei seguenti obblighi:

  • garantire l'offerta e la promozione di servizi energetici competitivi sotto il profilo dei prezzi;
  • garantire la disponibilità e la promozione di diagnosi energetiche e misure di efficienza a prezzi competitivi;
  • contribuire a fondi e meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 11, con un contributo almeno pari ai costi indotti dall'offerta delle attività considerate.

In alternativa o in aggiunta possono essere previsti accordi volontari o altri strumenti orientati al mercato, come i certificati bianchi, purché abbiano effetto equivalente, obiettivi chiari, monitoraggio e verifica. Gli Stati membri devono assicurare pari condizioni di concorrenza anche per ESCO, installatori e consulenti energetici.

Informazione, qualificazione e accesso al mercato

Gli articoli 7 e 8 rafforzano il presidio informativo e la qualità professionale del mercato.

L'articolo 7 richiede che le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro finanziario e giuridico siano trasparenti e ampiamente diffuse. Gli Stati membri devono inoltre creare condizioni e incentivi per migliorare l'informazione e la consulenza agli utenti finali. La Commissione è tenuta a diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri.

L'articolo 8 consente agli Stati membri, ove ritenuto necessario, di istituire sistemi di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, diagnosi energetiche e misure di efficienza energetica, al fine di garantire elevata competenza tecnica, obiettività e affidabilità.

Strumenti finanziari, tariffe e fondi

L'articolo 9 impone agli Stati membri di eliminare o modificare le norme nazionali non fiscali che ostacolano o limitano in modo ingiustificato l'uso di strumenti finanziari per il risparmio energetico. Devono inoltre rendere disponibili contratti modello per il ricorso a tali strumenti nel settore pubblico e privato.

L'articolo 10 interviene sulle tariffe per trasmissione e distribuzione, imponendo di eliminare gli incentivi che favoriscono inutilmente maggiori volumi di energia trasmessa o distribuita. È tuttavia possibile prevedere elementi tariffari con finalità sociale, purché l'impatto negativo sui sistemi di rete sia minimo e proporzionato.

L'articolo 11 autorizza l'istituzione di fondi per sovvenzionare programmi e misure di efficienza energetica e promuovere il mercato dei servizi energetici. I fondi possono assumere la forma di sovvenzioni, prestiti, garanzie e altri strumenti, e devono essere accessibili a una platea ampia di operatori, incluse ESCO, consulenti, distributori, gestori di rete, società di vendita al dettaglio e installatori. Gli Stati membri possono renderli accessibili anche ai clienti finali.

Diagnosi energetiche, misurazione e fatturazione informativa

L'articolo 12 richiede la disponibilità di diagnosi energetiche efficaci e di alta qualità per tutti i consumatori finali, inclusi i piccoli clienti civili, commerciali e le PMI. Per i segmenti con costi di transazione più elevati o strutture semplici possono essere usati anche questionari e strumenti informatici. Nei segmenti in cui la diagnosi non è normalmente commercializzata, gli Stati membri devono garantirne comunque la disponibilità.

Sono considerate equivalenti:

  • la certificazione energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, se conforme ai requisiti della direttiva in esame;
  • le diagnosi effettuate nell'ambito di sistemi basati su accordi volontari controllati dallo Stato membro.

L'articolo 13 disciplina misurazione e fatturazione:

  • i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento/teleraffreddamento e acqua calda sanitaria devono ricevere, ove tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato, contatori individuali a prezzi concorrenziali che riflettano il consumo effettivo;
  • in caso di sostituzione di contatori esistenti, il contatore individuale va sempre installato, salvo impossibilità tecnica e antieconomicità rispetto al risparmio atteso;
  • nei nuovi allacciamenti e nelle grandi ristrutturazioni devono essere forniti contatori individuali;
  • le fatture devono basarsi, ove opportuno, sul consumo effettivo, essere chiare e comprensibili e contenere informazioni adeguate sui costi;
  • devono essere fornite informazioni comparative su consumo attuale e consumo dell'anno precedente, e, quando possibile, rispetto a utenti medi o di riferimento, nonché indicazioni su punti di contatto e fonti di informazioni sulle misure di efficienza.

Relazioni, valutazioni e revisione tecnica

L'articolo 14 disciplina il sistema di reporting:

  • gli Stati membri che già utilizzano metodi comparabili possono comunicarli alla Commissione, preferibilmente entro il 17 novembre 2006;
  • il primo PAEE va trasmesso entro il 30 giugno 2007, il secondo entro il 30 giugno 2011 e il terzo entro il 30 giugno 2014;
  • il secondo e il terzo PAEE devono contenere analisi del precedente piano, risultati finali, misure aggiuntive, effetti attesi e ricorso graduale a indicatori armonizzati;
  • la Commissione valuta i progressi e pubblica relazioni entro il 1 gennaio 2008, il 1 gennaio 2012 e il 1 gennaio 2015, con eventuali raccomandazioni o proposte ulteriori.

L'articolo 15 prevede l'adeguamento tecnico degli allegati e del sistema di calcolo, compreso l'incremento dei calcoli bottom-up armonizzati e la definizione di indicatori e parametri di riferimento armonizzati. La Commissione deve presentare una relazione sui progressi entro il 17 maggio 2011.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L'articolo 17 abroga la direttiva 93/76/CEE.

L'articolo 18 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 maggio 2008. Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, devono però essere attuate già entro il 17 maggio 2006. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo generale di risparmio energetico

L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e perseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva, da realizzare mediante servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. L'obiettivo si calcola secondo l'allegato I, è misurato a decorrere dal 1 gennaio 2008 e ha natura indicativa, senza obbligo giuridicamente vincolante di risultato, ma richiede misure efficaci sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli.

Piani d'azione e monitoraggio nazionale

Gli Stati membri devono fissare un obiettivo intermedio per il terzo anno di applicazione e presentarlo nei primi piani d'azione in materia di efficienza energetica (PAEE). Devono elaborare programmi e misure, affidare a una o più autorità o agenzie il controllo generale e la verifica dei risparmi ottenuti, e la Commissione può valutare se proporre ulteriori sviluppi del mercato dei certificati bianchi dopo i primi tre anni.

Ruolo esemplare del settore pubblico

L'articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare, adottando una o più misure di efficienza energetica, privilegiate quelle più cost-effective e con maggior risparmio nel minor tempo. Devono essere utilizzate almeno due misure tra quelle dell'allegato VI e agevolato lo scambio di migliori prassi; le misure possono essere nazionali, regionali o locali e possono includere iniziative legislative, accordi volontari o strumenti equivalenti.

Obblighi per distributori, gestori di rete e venditori al dettaglio

L'articolo 6 prevede obblighi di trasmissione annuale di dati statistici aggregati e il divieto di ostacolare i servizi energetici e le misure di efficienza. Gli Stati membri devono scegliere uno o più obblighi: offrire e promuovere servizi energetici competitivi, garantire diagnosi energetiche e misure di efficienza a prezzi competitivi, oppure contribuire a fondi e meccanismi di finanziamento. In alternativa possono ricorrere ad accordi volontari o strumenti di mercato equivalenti, purché trasparenti, monitorati e con obiettivi chiari.

Informazione, qualificazione e competenze

Gli articoli 7 e 8 impongono ampia divulgazione delle informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e la promozione di consulenza agli utenti finali. Gli Stati membri possono prevedere sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione per assicurare competenza tecnica, obiettività e attendibilità dei fornitori di servizi energetici e diagnosi energetiche.

Strumenti finanziari, tariffe e fondi

Gli articoli 9, 10 e 11 richiedono la rimozione degli ostacoli normativi all'uso di strumenti finanziari per il risparmio energetico, la disponibilità di contratti modello e la soppressione degli incentivi tariffari che favoriscano volumi inutili di energia trasportata o distribuita. Gli Stati membri possono istituire fondi e meccanismi di finanziamento per programmi di efficienza energetica, accessibili a ESCO, consulenti, distributori, gestori di rete, venditori al dettaglio e installatori.

Diagnosi energetiche e misurazione/fatturazione

L'articolo 12 impone la disponibilità di diagnosi energetiche efficaci e di qualità per tutti i consumatori finali, inclusi i piccoli clienti civili, commerciali e le PMI, con previsione di strumenti alternativi per segmenti a costi di transazione elevati. L'articolo 13 richiede, ove tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato, contatori individuali a prezzi concorrenziali e fatturazione basata sul consumo effettivo, con informazioni comparative e chiare per il cliente finale.

Relazioni, revisione e attuazione

L'articolo 14 disciplina i PAEE e le relazioni periodiche alla Commissione: primo PAEE entro il 30 giugno 2007, secondo entro il 30 giugno 2011, terzo entro il 30 giugno 2014; il primo, il secondo e il terzo PAEE sono riesaminati rispettivamente entro il 1 gennaio 2008, il 1 gennaio 2012 e il 1 gennaio 2015. L'articolo 15 prevede l'adeguamento tecnico degli allegati e la definizione di indicatori armonizzati; l'articolo 18 fissa il termine di recepimento al 17 maggio 2008, con attuazione anticipata al 17 maggio 2006 per l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4. La direttiva 93/76/CEE è abrogata ai sensi dell'articolo 17.

Come è indicizzato

Materieenergiaefficienza energeticamercato internoappalti pubbliciambiente

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