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direttiva

Direttiva 2006/31

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/31/CE non introduce un nuovo assetto sostanziale dei mercati finanziari, ma modifica la direttiva 2004/39/CE per rinviare alcune scadenze essenziali. L’obiettivo è consentire agli Stati membri e agli operatori di completare il recepimento e l’adeguamento organizzativo solo dopo la definizione delle misure tecniche di esecuzione. Viene così differito al 1º novembre 2007 l’inizio di applicazione del nuovo regime, mentre il termine di recepimento è fissato al 31 gennaio 2007. Sono inoltre aggiornati i termini di relazione della Commissione, il regime transitorio e l’abrogazione della direttiva 93/22/CEE.

Modifica la direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, prorogando e coordinando le scadenze di recepimento e di applicazione, nonché taluni termini di relazione e revisione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al recepimento e all’attuazione della direttiva 2004/39/CE (MiFID) e alle relative misure di esecuzione. Incide indirettamente sulle imprese di investimento, sugli enti creditizi, sui mercati regolamentati, sui gestori del mercato, sugli agenti collegati e su talune imprese che negoziano strumenti finanziari derivati su merci, in quanto sposta in avanti le scadenze per l’applicazione del nuovo quadro. Non disciplina autonomamente il merito dei servizi di investimento, ma modifica termini, regime transitorio, abrogazione della direttiva 93/22/CEE e obblighi di relazione della Commissione.

Direttiva 2006/31/CE – modifica della direttiva 2004/39/CE sulle scadenze

La direttiva interviene sul quadro MiFID per adeguare i tempi di recepimento e di applicazione della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto della complessità delle misure tecniche di esecuzione e dell’esigenza di un’applicazione uniforme nei diversi Stati membri. Il legislatore europeo mira inoltre a coordinare la transizione tra il vecchio regime della direttiva 93/22/CEE e il nuovo regime, limitando gli effetti di frammentazione del mercato.

Obiettivi della modifica

La finalità principale è prorogare le scadenze originariamente previste dalla direttiva 2004/39/CE, poiché gli Stati membri non possono completare in modo affidabile il recepimento prima che siano state definite le misure di esecuzione della Commissione. La direttiva sottolinea anche la necessità che le imprese di investimento e gli altri soggetti interessati abbiano tempo sufficiente per adeguare sistemi informatici, procedure organizzative, contabili e di notifica.

Ambito di applicazione e destinatari

La direttiva non disciplina ex novo i servizi di investimento, ma modifica esclusivamente la direttiva 2004/39/CE. I destinatari formali sono gli Stati membri; gli effetti materiali riguardano imprese di investimento, enti creditizi, mercati regolamentati, gestori del mercato e agenti collegati, oltre alle imprese che negoziano strumenti finanziari derivati su merci per i profili oggetto di revisione.

Termini di recepimento e di applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie entro il 31 gennaio 2007 e applicarle dal 1º novembre 2007. Il differimento consente di allineare l’entrata in vigore del nuovo regime all’effettiva disponibilità delle misure tecniche di esecuzione e alla predisposizione delle norme nazionali di attuazione.

Misure di esecuzione e limiti del potere della Commissione

All’articolo 64 della direttiva 2004/39/CE viene inserito il principio secondo cui le misure esecutive non possono modificare le disposizioni essenziali della direttiva. Inoltre, entro il 1º aprile 2008 viene prevista la sospensione dell’applicazione delle disposizioni che richiedono atti tecnici, salvo proroga disposta dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Il testo rafforza quindi il controllo politico-legislativo sulle competenze di esecuzione.

Relazioni della Commissione e possibili revisioni

L’articolo 65 è sostituito per imporre una serie di relazioni della Commissione su temi specifici: trasparenza pre e post-negoziazione anche per strumenti diversi dalle azioni, applicazione dell’articolo 27, esenzioni per alcune imprese che negoziano derivati su merci, disciplina degli agenti collegati, consolidamento europeo delle informazioni diffuse dalle sedi di negoziazione e mantenimento dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile professionale. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può proporre ulteriori modifiche della direttiva.

Abrogazione della direttiva 93/22/CEE e regime transitorio

La direttiva 93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1º novembre 2007. Per evitare discontinuità, si prevede che le autorizzazioni e registrazioni già esistenti siano riconosciute ai fini della nuova direttiva, purché siano rispettate condizioni comparabili a quelle previste dalla MiFID. È inoltre disciplinata la continuità degli obblighi informativi e l’autorizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da operatori di mercati regolamentati, con domanda da presentare entro 18 mesi dal 1º novembre 2007.

Discrezionalità nazionale e tecniche di recepimento

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, limitandosi a imporre il risultato: conformarsi alla direttiva 2004/39/CE entro il termine stabilito e applicare il nuovo regime dal 1º novembre 2007. È inoltre demandato agli Stati membri il modo in cui inserire il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di attuazione.

Disposizioni principali

Proroga delle scadenze di recepimento e di applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/39/CE entro il 31 gennaio 2007 e applicarle dal 1º novembre 2007. La direttiva chiarisce che il differimento si applica per evitare difficoltà derivanti dalla necessità di attendere le misure di esecuzione tecniche della Commissione e per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime delle misure di esecuzione

All’articolo 64 della direttiva 2004/39/CE è inserito il paragrafo 2 bis, secondo cui nessuna misura esecutiva adottata può modificare le disposizioni essenziali della direttiva. Inoltre, al più tardi il 1º aprile 2008 l’applicazione delle disposizioni che richiedono norme, modifiche e decisioni tecniche è sospesa, salvo misure già adottate; Parlamento europeo e Consiglio possono prorogarle su proposta della Commissione secondo la procedura dell’articolo 251 del trattato, previa revisione prima di tale data.

Relazioni e revisioni della Commissione

L’articolo 65 è riscritto per imporre alla Commissione una serie di relazioni: entro il 31 ottobre 2007 sull’eventuale estensione della trasparenza pre e post-negoziazione a strumenti diversi dalle azioni; entro il 31 ottobre 2008 sull’applicazione dell’articolo 27; entro il 30 aprile 2008 su esenzioni e regole relative alle imprese che negoziano derivati su merci, agli agenti collegati e all’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i); entro il 30 aprile 2008 anche sui progressi nel consolidamento europeo delle informazioni diffuse dalle sedi di negoziazione; entro il 31 ottobre 2006 sull’opportunità di mantenere i requisiti di assicurazione della responsabilità civile professionale per gli intermediari. La Commissione può poi presentare proposte di modifica della direttiva sulla base di tali relazioni.

Abrogazione della direttiva 93/22/CEE

La direttiva 93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1º novembre 2007. I riferimenti ad essa devono intendersi come riferiti alla direttiva 2004/39/CE, così come i riferimenti ai termini o agli articoli equivalenti.

Disposizioni transitorie per operatori e mercati già autorizzati

La direttiva stabilisce che le imprese di investimento già autorizzate prima del 1º novembre 2007, i mercati regolamentati o i gestori del mercato già autorizzati, e gli agenti collegati già registrati, sono considerati autorizzati o registrati ai fini della nuova direttiva se soggetti a condizioni comparabili a quelle previste rispettivamente dagli articoli da 9 a 14, dal titolo III e dall’articolo 23. Sono inoltre considerati validi, ai fini degli articoli 31 e 32 della nuova direttiva, taluni adempimenti informativi effettuati in precedenza ai sensi della direttiva 93/22/CEE. Per i sistemi rientranti nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito da un operatore di mercato regolamentato è prevista un’autorizzazione su richiesta, purché la domanda sia presentata entro 18 mesi dal 1º novembre 2007 e sussistano criteri equivalenti.

Recepimento e forma del riferimento nazionale

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento. Quando adottano tali disposizioni, devono includere un riferimento alla presente direttiva o accompagnarle con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità sono lasciate alla discrezionalità nazionale. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentotrasposizione del diritto uevigilanza finanziariadiritto societario e regolamentazione dei mercati

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